ORDINANZA SINDACALE N° 92
IL SINDACO
Vista la nota della Regione Puglia, Reparto Protezione Civile
di Foggia n° 13914 del 01.07.2003, con la quale invita
i sindaci ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti
necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità
nei casi in cui vi sia sovrapposizione di sedi viarie ed alvei
fluviali;
Considerato che si rende necessario vietare, durante pioggie
persistenti, l'utilizzo dei vicinali sottoelencati, in prossimità
dei canali, al fine di evitare che improvvise onde di piena
possano essere causa di tragici eventi;
Visto l'art. 6 comma 4° lett. a) del D.Lgs. 285/1992;
Visto l'art. 54 comma 2° del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
E' vietato l'utilizzo, durante pioggie persistenti, dei vicinali
1) Fosso Scarafone
2) Scalzacalzati
3) Feudo - Vallicella
4) Santannega
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l'apposizione
di appositi segnali in prossimità dei canali interessati,
da eseguirsi a cura di questo Ente;
Avverso il presente provvedimento, oltre a quello amministrativo
e giurisdizionale, è ammesso ricorso al Ministero dei
LL.PP., ai sensi dell'art. 37 comma 3 del c.d.s., entro sessanta
giorni e con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento
di Esecuzione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente
ordinanza che in copia viene trasmessa, mediante Messo Comunale,
a:
- Comando di Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri
- Ufficio Viabilità e Traffico del Comune
- Uffico Manutenzione per l'apposizione dei segnali.
San Nicandro G.co, lì 16/09/2003