Queste le proposte da adottare:
45) Partecipazione diretta al Programma sperimentale "Alloggi
in affitto per anziani degli anni 2000". Revoca delibera
di G.C. n° 30 del 21/02/2003. Incarico all'A.T.P. Criscuoli
G. di rielaborazione progetto per l'adeguamento al programma.
46) Adesione al programma sperimentale "Alloggi in
affitto per gli anziani dell'anno 2000" - D.M. 27/12/01
e D.M. 29/05/02 - Approvazione documentazione per partecipazione
bando di gara.
47) Ricorso per la proposizione del giudizio d'ottemperanza
dinanzi al TAR di Bari in ordine alla sentenza n° 4970
del 2002. Nomina legale.
48) Causa comune c/Regione Puglia per impugnazione delibera
di riclassificazione zone svantaggiate. Revoca incarico
legale all'Avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro
avvocato.
49) Causa comune c/CIPE innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico
legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro
avvocato.
50) Causa Giuliani Costantina c/comune innanzi al TAR Puglia.
Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione
con altro avvocato.
51) Causa Fania Sebastiano c/comune innanzi al TAR Puglia.
Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione
con altro avvocato.
52) Causa Di Tullio Nazario Michele c/comune innanzi al
TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi
e sostituzione con altro avvocato.
53) Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazioni.
54) Conferimento incarico legale per recupero spese per
ripristino accesso al dismesso depuratore abusivamente accluso
dagli eredi Frumenzio.
55) Ricorso al TAR Puglia degli eredi Frumenzio c/comune.
Costituzione in giudizio e nomina legale.
56) Ricorso al Tribunale di Lucera del dip. com. Soccio
Roberto. Opposizione e nomina legale.
57) Causa Grifa Michele e Costantino innanzi alla Corte
d'Appello di Bari. Revoca incarico legale all'avv. Anna
Di Sipio e sostituzione con altro avvocato.
58) Proroga affidamento servizio biblioteca comunale.
59) Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria pratiche
e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c)
legge 185/92. Trasmissione elenchi benefici contributivi
e creditizi.
60) Consulenza legale dell'amministrazione comunale. Nomina
fiduciaria dell'avvocato Gianmario Zaccagnino.
61) Riduzione tariffa per l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
62) Servizio manutenzione segnaletica stradale e verde pubblico.
Affidamento al consorzio OPUS fino al 31/08/2003.
Delibera n° 48 : Causa comune c/Regione Puglia
per impugnazione delibera di riclassificazione zone svantaggiate.
Revoca incarico legale all'Avv. Giacinto Lombardi e sostituzione
con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di
G. C. n° 40 del 22.03.'01 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi
legale dell'Ente nella controversia sorta a seguito della
delibera C.I.P.E. n° 13 del 1° febbraio 2001 ed
incardinata presso il T. A. R. Puglia;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02
del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli
con delibera di G. C. n° 40/'01 per tutte le ragioni
in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Murano Sante conferendo al
medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 49 : Causa comune c/CIPE innanzi
al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto
Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di
G. C. n° 96 del 08.06.'01 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi
legale dell'Ente nella controversia insorta a seguito della
delibera C.I.P.E. n° 13 del 1° febbraio 2001 ed
incardinata presso il T. A. R. Puglia;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02
del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli
con delibera di G. C. n° 96/'01 per tutte le ragioni
in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Torelli Domenico conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 50 : Causa Giuliani Costantina c/comune
innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto
Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n°
467 del 30.11.1999 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale
dell'Ente nella controversia intentata dalla Sig.ra GIULIANI
Costantina ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02
del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli
con delibera di G. C. n° 467/'99 per tutte le ragioni
in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Murano Antonio conferendo al
medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 51 : Causa Fania Sebastiano c/comune
innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto
Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n°
180 del 03.05.1999 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale
dell'Ente nella controversia intentata dal Sig. FANIA Sebastiano
ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02
del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli
con delibera di G. C. n° 180/99 per tutte le ragioni
in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Pertone Costanza conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 52 : Causa Di Tullio Nazario Michele
c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv.
Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n°
83 del 19.10.2001 del Commissario Prefettizio nominava l'Avv.
Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia intentata
dal Sig. DI TULLIO Nazario Michele ed incardinata presso
il T. A. R. Puglia;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02
del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli
con delibera del Commissario Prefettizio n° 83/'01 per
tutte le ragioni in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Ciavarrella Costantina conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 53 : Addizionale comunale all'IRPEF.
Determinazioni.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione
il Responsabile del 3° Settore, Ragioniere Capo dott.
Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;
Visto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360 (G.U. n. 242 del 16/10/98), è stata istituita,
a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.);
Visti, in particolare, i commi 2 e 3, dell'art. 1, del
sopracitato D. Lgs. che, testualmente, recitano:
"2. Con uno o più decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'interno, da emanare
entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo
ed è conseguentemente determinata, con i medesimi
decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui
all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R n. 917/1986 nonché
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote.
L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la
parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa
alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al
finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su
un sito informatico individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
che stabilisce altresì le necessarie modalità
applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali,
con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma 2. "
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/1999
di istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. che
fissava, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura dello
0,2 punti percentuali;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2000
che ha disposto la variazione dell'aliquota in questione
nella misura di 0,2 punti percentuali, portando l'aliquota
all'addizionale all'I.R.PE.F. all 0,4 %;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000
che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale l'adozione
delle aliquote dei tributi locali;
Considerato che il termine dell'approvazione del bilancio
di previsione anno 2003 è il 31 marzo 2003 e che
entro tale data devono essere approvati i regolamenti e
le tariffe;
Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.PE.F.,
conseguibili con l'applicazione dell'aliquota che sarà
stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del citato D. Lgs. n.360 del 1998,
andrà a finanziarie le spese per le nuove funzioni
ed i nuovi compiti effettivamente trasferiti al Comune;
Considerato che, al fine di assicurare l'equilibrio di
bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità
dei servizi, per l'anno 2003 si intende prorogare l'aliquota
allo 0,4%;
Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;
D E L I B E R A
1. di prorogare per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale
comunale all'I.R.PE.F., istituita con delibera di C.C. n.
8 dell'1/2/99, nella misura dello 0,4%;
2. Di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.
360/98 e e del D.M. 31/05/2002;
3. con separata, unanime, votazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a norma di quanto
stabilito dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Delibera n° 54 : Conferimento incarico legale
per recupero spese per ripristino accesso al dismesso depuratore
abusivamente accluso dagli eredi Frumenzio.
Dato atto che sulla presente deliberazione:
-il responsabile del I° Settore per quanto concerne
la regolarità tecnica,
- il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
· con determina del 1° Settore "Affari Generali"
n° 101 del 26.03.02 questa Amministrazione concedeva
in comodato gratuito, per la durata di anni 3, alla sig.ra
Montemitro Costantina, socio della Lega antivivisezione
e della Lega Ambiente, i locali dell'ex depuratore con relativo
terreno recintato per attività di protezione degli
animali;
· Con nota prot. 5420 del 12.4.2002 gli eredi di
FRUMENZIO Ottone chiedevano la revoca della predetta determina
in quanto, a loro dire, il terreno dov'era posto il depuratore
cittadino con relativo recinto era di loro proprietà,
né essi avevano ricevuto alcun compenso per l'esproprio
subito;
Ritenuto che:
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 3017
del 5.11.1974 l'E.A.A.P. è stata autorizzata all'occupazione
d'urgenza degli immobili di cui al piano particellare d'esproprio,
e dallo stesso si evince che è stata quantificata
l'indennità da liquidarsi ai proprietari dei fondi
espropriati;
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 307
del 21.06.1991 le opere di costruzione della rete di fognatura
nera, dell'impianto epurativo con annesse pertinenze, progettate
e realizzate dall'E.A.A.P. con fondi della Cassa del Mezzogiorno,
sono state trasferite a questo Ente; pertanto risulta evidente
che la porzione della particella n° 16 del fg. 38 che
interseca la strada denominata via Tarantone, come riportato
nel particellare d'esproprio del progetto esecutivo, essendo
di pertinenza del dimesso depuratore cittadino, risulta
di proprietà comunale;
Visto che:
· Con nota prot. 5420 del 12.4.02 gli eredi di Frumenzio
Ottone hanno fatto richiesta al Comune di revocare la determina
del 1° Settore n° 101/2002;
· Con nota prot. 1822/02 il Comando di Polizia Municipale
ha notiziato al Comune di aver assistito il personale della
Manutenzione nella rimozione del cancello posto all'imbocco
del dimesso depuratore cittadino dagli eredi FRUMENZIO;
· Avendo gli stessi riposizionato il cancello, veniva
emessa Ordinanza sindacale n° 132 in data 20.12.2002
con la quale si richiedeva la rimozione del nuovo cancello
entro sette giorni dalla notifica e successivamente gli
operai della Manutenzione notiziavano al Comune che in data
13.01.03 hanno proceduto alla rimozione forzata dell'ostacolo
impiegando la pala meccanica e l'autocarro in loro dotazione,
con una spesa valutata in € 340,00;
· Essendosi questi episodi verificatosi più
volte, gli operai della Manutenzione hanno quantificato
le spese per tutti gli interventi in € 1.054,00;
· Con nota prot. 1538 del 31.01.03 il sig. FRUMENZIO
Virgilio contestando gli interventi effettuati, comunicava
al Comune di aver predisposto denuncia penale nei suoi confronti
per abuso d'ufficio, danneggiamenti e furto di cancelli,
subiti da parte dei germani FRUMENZIO;
Tutto ciò premesso;
Considerato:
- Che il Comune ha l'obbligo di recuperare le somme spese
a causa del comportamento illegittimo dei germani Frumenzio
e quindi necessario nominare un legale di fiducia per intentare
l'azione nei confronti di questi ultimi ;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di dare incarico legale all'Avv. Zaccagnino Alfonso,
conferendo al medesimo il più ampio mandato alle
liti per costituirsi in giudizio nei confronti dei germani
FRUMENZIO al fine di ottenere il recupero della spesa di
€ 1.054,00 per le continue rimozioni di cancelli posti
presso il dismesso depuratore cittadino oltre ad eventuali
ed ulteriori spese;
2. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe
minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese
documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di
eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
3. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare
al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 55 : Ricorso al TAR Puglia degli
eredi Frumenzio c/comune. Costituzione in giudizio e nomina
legale.
Premesso che:
· con determina del 1° Settore "Affari Generali"
n° 101 del 26.03.02 questa Amministrazione concedeva
in comodato gratuito, per la durata di anni 3, alla sig.ra
Montemitro Costantina, socio della Lega antivivisezione
e della Lega Ambiente, i locali dell'ex depuratore con relativo
terreno recintato per attività di protezione degli
animali;
· Con nota prot. 5420 del 12.4.2002 gli eredi di
FRUMENZIO Ottone chiedevano la revoca della predetta determina
in quanto, a loro dire, il terreno dov'era posto il depuratore
cittadino con relativo recinto era di loro proprietà,
né essi avevano ricevuto alcun compenso per l'esproprio
subito;
Visto che:
· Con nota prot. 5420 del 12.4.02 gli eredi di Frumenzio
Ottone hanno fatto richiesta al Comune di revocare la determina
del 1° Settore n° 101/2002, apponendo nello stesso
tempo un cancello all'imbocco del dimesso depuratore cittadino;
· Con nota prot. 1822/02 il Comando di Polizia Municipale
ha notiziato al Comune di aver assistito il personale della
Manutenzione nella rimozione del detto cancello;
· Avendo gli stessi riposizionato il cancello, veniva
emessa Ordinanza sindacale n° 132 in data 20.12.2002
con la quale si richiedeva la rimozione del nuovo cancello,
effettuato dagli operai della Manutenzione;
· Essendosi questi episodi verificatosi più
volte, con nota prot. 1538 del 31.01.03 il sig. FRUMENZIO
Virgilio contestava gli interventi effettuati, notiziando
il Comune di aver predisposto denuncia penale per abuso
d'ufficio, danneggiamenti e furto di cancelli;
· Con nota del 19.02.2003, prot. 2541/20.02.03 i
sigg.ri FRUMENZIO Mario (nato il 18.11.1922, Davide (nato
il 3.5.1925), Virginio (nato il 6.12.1930) e PALLANTE Matteo
(nato il 21.6.1931), tutti residenti in S. Nicandro Garganico,
rappresentati e difesi dall'Avv. Quinto GIORDANO, adivano
ricorso al T.A.R. PUGLIA contro il Comune di S. Nicandro
per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità,
dell'ordinanza n° 132 del 20.12.2002, nonché
di ogni altro atto ad essi antecedente o conseguente, e
per l'accertamento del diritto di proprietà dei ricorrenti
in merito alle p.lle 13 e 14 del foglio di mappa 39 catastale
del Comune, contrada Tarantone;
· Che il ricorso appare del tutto strumentale e forviante,
con l'unico obbiettivo di aggravare le spese sopportate
dall'Ente;
Ritenuto che:
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 3017
del 5.11.1974 l'E.A.A.P. è stata autorizzata all'occupazione
d'urgenza degli immobili di cui al piano particellare d'esproprio,
e dallo stesso si evince che è stata quantificata
l'indennità da liquidarsi ai proprietari dei fondi
espropriati;
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 307
del 21.06.1991 le opere di costruzione della rete di fognatura
nera, dell'impianto epurativo con annesse pertinenze, progettate
e realizzate dall'E.A.A.P. con fondi della Cassa del Mezzogiorno,
sono state trasferite a questo Ente; pertanto risulta evidente
che la porzione della particella n° 16 del fg. 38 che
interseca la strada denominata via Tarantone, come riportato
nel particellare d'esproprio del progetto esecutivo, essendo
di pertinenza del dimesso depuratore cittadino, risulta
di proprietà comunale;
Considerato che, causa del comportamento illegittimo dei
germani Frumenzio ed a seguito del
ricorso presentato, è necessario nominare un legale
di fiducia per resistere all'azione promossa;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di opporsi al ricorso proposto dai germani FRUMENZIO
notificato a questo Comune il 20.02.2003/prot. n. 2541,
del 19 febbraio 2003;
2. Di nominare quale difensore delle ragioni di questo Ente
l'Avv. Zaccagnino Alfonso conferendo al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti
nel tempo;
4. Di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Delibera n° 56 : Ricorso al Tribunale di Lucera
del dip. com. Soccio Roberto. Opposizione e nomina legale.
Premesso che:
- Il dott. SOCCIO Roberto è dipendente di questo
Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo - capo
ufficio dello Stato Civile;
- Con nota del 30.01.2003, prot. 2317/17.02.03 il dipendente
suddetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro LAMA da
Foggia, ricorreva al Tribunale di Lucera - Sezione Lavoro
- contro il Comune di S. Nicandro Garganico per ivi sentirlo
condannare al risarcimento danni, pari a € 33.810,89,
per usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione
del riposo settimanale da parte del prefato;
Considerato:
- Che il Comune ha sempre tutelato i diritti dei dipendenti
riguardo al riposo festivo settimanale;
- Che quindi si rende necessario proporre opposizione al
ricorso al fine di evitare una ingiusta condanna del Comune
di San Nicandro Garganico al pagamento di somme non spettanti;
Vista tutta la documentazione agli atti;
Ravvisata l'urgenza a nominare un legale che esponga e
rappresenti le ragioni del Comune di San Nicandro innanzi
al Tribunale di Lucera - Sez. Lavoro;
Ritenuto necessario dover proporre opposizione;
Con voti unanimi,
D E L I B E R A
1. Di proporre opposizione al ricorso al Tribunale di Lucera
- Sez. Lavoro -, notificato al Comune il giorno 17/02/2003
ad istanza del dip. SOCCIO Roberto, rappresentato e difeso
dall'Avv. Pietro LAMA da Foggia;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. D'Angelo Leonardo
conferendo al medesimo il più ampio mandato alle
liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti
nel tempo;
4. di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Delibera n° 57 : Causa Grifa Michele e Costantino
innanzi alla Corte d'Appello di Bari. Revoca incarico legale
all'avv. Anna Di Sipio e sostituzione con altro avvocato.
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di
G. C. n° 83 del 31.05.'01 nominava l'Avv. Anna Di Sipio
legale dell'Ente nella controversia intentata dai Sigg.
GRIFA Michele e Costantino ed incardinata presso la Corte
d'Appello di Bari;
- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione
del predetto legale delle clausole inserite nella delibera
di G. C. n° 195/2000;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1561/02
del 23.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva
in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in
una sorta d'incompatibilità anche al limite delle
violazioni delle norme di deontologia professionale;
- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di
fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non
potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente
e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Anna DI SIPIO, conferitole
con delibera di G. C. n° 83/'01 per tutte le ragioni
in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Gualano Vincenzo conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.
Delibera n° 58 : Proroga affidamento servizio
biblioteca comunale.
Premesso:
che il presente atto è stato preparato dal 1°
settore - 5^ sezione - Ufficio Pubblica Istruzione / Cultura;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 2 del 19.07.02
con la quale l'Amministrazione affidava a terzi il servizio
presso la Biblioteca Comunale per la durata di mesi tre,
impegnando la relativa somma di € 1.875,00;
Constatato che nello stesso atto si individuava nel Sig.
Vincenzo CIVITAVECCHIA la persona a cui affidare, per il
primo mese, il servizio suddetto, e precisamente dal 21
luglio al 20 agosto;
Vista la determinazione del capo I settore , n. 355 del
9,12,2002 con la quale si prorogava l'affidamento del servizio
Biblioteca Comunale al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA, per
i mesi già impegnati e fino a ottobre;
Vista, altresì, la determinazione del capo I settore
n. 378 del 31.12.02 con la quale si prorogava l'affidamento
del servizio Biblioteca Comunale fino a dicembre c.a. sempre
al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA, impegnando la somma di €
1.250,00;
Considerato ch il Sig: Civitavecchia ha regolarmente continuato
ad offrire all'Amministrazione questo servizio così
importante;
Visto che è volontà dell'Amministrazione
sanare, con il presente atto, il periodo lavorativo prestato
a tutto il mese di febbraio c.a., dal Sig. Civitavecchia,
incaricato di questa Amministrazione, e prorogare l'incarico
fino al mese di maggio 2003;
Considerato che per i mesi da gennaio a tutto maggio 2003
è necessario impegnare la somma di € 3.125,00;
Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal
responsabile del servizio;
con voti unanimi
D E L I B E R A
1- di sanare, in via del tutto eccezionale, il periodo
di lavoro prestato dal mese di gennaio al 28 febbraio 2003
espletato con incarico informale di questa Amministrazione
Com.le e prorogare l'affidamento del servizio Biblioteca
Comunale fino al 31.05.03;;
2- di dare atto che il servizio viene espletato dal Sig.
Vincenzo CIVITAVECCHIA;
3- di impegnare la somma di € 3.125,00 imputando la
spesa al cap 476/1 del B.E.F. 2003 in corso di formazione;
4- di liquidare al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA il contributo,
per la prestazione occasionale,dietro richiesta dello stesso
alla fine di ogni mese e senza ulteriore atto amministrativo;
5- di trasmettere il presente atto al capo 3° settore
all'ufficio del personale per le liquidazioni e/o atti di
competenza;
6- di rendere la presente immediatamente esecutiva.
Delibera n° 59 : Legge Regionale 24/90. Presa
d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi
- art. 3 lett. b) e c) legge 185/92. Trasmissione elenchi
benefici contributivi e creditizi.
Vista la L.R. 24/90 con la quale sono state delegate ai
Comuni e alle Province le funzioni amministrative di cui
alla legge 15.10.1981, n° 590 e successive modificazioni
e integrazioni (legge 185/92), concernente interventi per
fronteggiare i danni causati da eccezionali avversità
atmosferiche;
Visto il D.M. del 04.02.2002, pubblicato sulla G.U. n°
43 del 120.02.2002, avente per oggetto: "Dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Foggia";
Visto che questo Comune, in seguito all'avversità
" siccità" del 1° gennaio 2001 - 30
settembre 2001 che ha procurato danni alle coltivazioni
di oliveti e orticole, venne inserito nella delibera di
G.M. n° 10087/97 e che, per tali colture, sono state
presentate n° 135 domande intese ad ottenere i benefici
di cui all'art. 3, lett. b) - c) - , della legge 185/92;
Viste le delibere di G.R. n° 1409 del 17.10.01 e n°
1884 dell'11.12.01, con le quali è stato individuato
il territorio di questo Comune danneggiato dalla siccità
verificatisi dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001;
Considerato che l'Ufficio Agricoltura di questo Comune
ha regolarmente provveduto all'istruttoria delle stesse
e alla determinazione dell'ammontare delle provvidenze;
Dato atto che l'istruttoria delle istanze in questione
ha determinato i seguenti risultati:
a) istruttoria di cui all'art. 3, lett. b) - L. 185/92 (contributo)
beneficiari n° 47;
b) " " " 3, " c) - L. 185/92 "
n° 50;
e) domande archiviate n° 62;
importo provvidenze art. 3, lett. b) - contributo €
56.889,23;
" " art. 3, " c) - prestito fino a €
4.131,66 , n° 42 € 49.513,77;
" " - prestito sup. a € 4.131,66, n°
8 € 116.756,85;
Visto il prospetto di liquidazione predisposto da detto
Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Vista la necessità d'inoltrare, tramite l'Amm/ne
Prov/le di Foggia, la richiesta di finanziamento delle provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2 lett. b), legge 185/92, di contributo
a fondo perduto per complessivi € 56.889,23, da liquidare
a n° 47 aventi diritto, oltre al 4% della predetta somma
pari a € 2.275,57 spettante a questo Comune per spese
di gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90;
Visto che occorre inoltrare all'Amm/ne Prov/le gli elenchi
delle pratiche di prestito istruite ai sensi dell'art. 3,
lett. c) , della legge 185/92, d'importo superiore a €
4.131,66, per l'emissione del nulla-osta di competenza;
Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) di prendere atto dell'istruttoria delle domande effettuate
da questo Comune;
2) d'inoltrare all'Amm/ne Prov/le n° 5 elenchi di concessione
di prestiti di cui all'art. 3, lett. c), d'importo superiore
a € 4.131,66 per l'emissione del nulla-osta;
3) di proporre alla Provincia di Foggia richiesta di accreditamento
per la liquidazione delle provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2°, lett. b), della legge 185/92 - "Contributo
a fondo perduto" - per complessive € 56.889,23,
da liquidare a n° 47 aventi diritto, oltre al 4% pari
a € 2.275,57, spettante a questo Comune per spese di
gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90,
che verrà liquidato in favore del personale dell'ufficio
agricoltura che ha provveduto all'istruttoria delle istanze;
4) d'inoltrare richiesta di accreditamento del 4%, giusto
art. 7, comma 3°, della richiamata L.R. 24/90, per gli
ammontari creditizi di cui all'art. 3, lett. c) e d), della
più volte citata legge 185/92;
5) di liquidare e pagare, dopo l'avvenuto accreditamento
da parte dell'Amm/ne Prov/le, le spettanze agli aventi diritto
nella misura a fianco di ciascuno indicata nell'allegato
elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6) con separata unanime votazione, di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4° del Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Delibera n° 60 : Consulenza legale dell'amministrazione
comunale. Nomina fiduciaria dell'avvocato Gianmario Zaccagnino.
Premesso:
- Che questa Amministrazione sta procedendo all'attuazione
di un Piano di riorganizzazione della struttura comunale
finalizzata anche alla riduzione del contenzioso civile,
amministrativo e di lavoro e contestualmente di implementare
le prospettive amministrative del Comune;
- Che si avverte l'esigenza di raccordare le suddette attività
al fine di avere un quadro preciso e costantemente aggiornato
dei provvedimenti posti in essere e di quelli da adottare,
nonché dello studio per la ricerca di soluzioni alternative
finalizzate all'alleggerimento del carico del contenzioso
anche mediante procedure preventive di raffreddamento;
- Che questa Amministrazione ha rappresentato l'esigenza
di avere un proprio consulente legale in considerazione
alla complessità di tale settore, tenuto conto anche
delle necessità e dell'urgenza di sollecitare nelle
sedi opportune l'approvazione del Piano riorganizzativo
generale;
- Che tale piano era stato avviato nella passata Amministrazione
con risultati già apprezzabili, interrotti bruscamente
con la inopinata sfiducia sindacale;
Ritenuto pertanto di avvalersi, per tale specifica materia,
della collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità,
ai sensi delle vigenti leggi;
Considerato di riconfermare l'incarico fiduciario all'avv.
Gianmario Zaccagnino, già consulente legale nella
passata Amministrazione;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1) di affidare all'Avv. Gianmario ZACCAGNINO l'incarico
di natura privatistica di consulenza in materia legale;
2) di dare atto che detto incarico è conferito con
decorrenza dal 01.03.2003 e per il periodo occorrente per
la soluzione definitiva del programma e comunque non superiore
alla durata del mandato di questa Amministrazione con ampia
e discrezionale facoltà di revoca ad nutum;
3) di stabilire che il predetto consulente avrà
cura di partecipare ad ogni consesso al quale l'Amministrazione
chiederà il suo intervento (Giunta, Consiglio Comunale,
Commissioni, ecc.) oltre a esprimere pareri ad ogni richiesta
di Uffici Comunali;
4) di stabilire in € 1.500,00, IVA esclusa, il compenso
per le prestazioni di cui trattasi;
5) d'imputare la spesa annua complessiva di € 22.032,00
al cap. 1058 del Bil. Eser. Fin. 2003 in corso di formazione;
6) di provvedere al pagamento mensile, previa presentazione
di fattura vistata dal Responsabile del Settore, senza ulteriori
ed altre formalità.
Delibera n° 61 : Riduzione tariffa per l'applicazione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario
n.50 del 01.03.02, è stata aggiornata la tariffa
per l'applicazione della tassa per occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
- che per le occupazioni permanenti, con la precitata deliberazione
è stato fissato l'importo di euro 23,00 per ogni
metro quadro e per anno,
- che la tariffa così determinata, viene applicata
alle occupazioni si suolo nei mercatini rionali di Via dei
Greci e L.go D.co De Pilla di questo centro abitato,
- che l'Amministrazione Comunale, nel delineare le linee
programmatiche di governo della cittadina, per il settore
commercio e attività produttive, tenendo conto della
crisi cui versano i commercianti a seguito dell'entrata
in vigore dell'euro, ha stabilito , tra l'altro,di rivedere
i criteri per l'applicazione delle tariffe della t.o.s.a.p.
nei mercatini rionali,
- che si ritiene dover applicare una riduzione del 25% della
tariffa per l'applicazione della t.o.s.a.p. ai commercianti
concessionari, titolari di posteggio annuale, nei mercatini
rionali di Via dei Greci e L.go D.co De Pilla di questo
centro abitato, così come disposta con la citata
deliberazione del Commissario Straordinario n° 50/2002;
La Giunta Comunale, sentita la relazione del Sindaco e ritenuta
di farla propria;
Visto il D. Lgs. N° 507/ 1993 di istituzione della T.O.S.A.P.;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del settore finanziario Dr. Giuseppe Giagnorio,
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs. N° 267/2000
ha espresso parere sfavorevole;
D E L I B E R A
1. di applicare la riduzione del 25% della tariffa per
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche ,per le occupazioni di suolo nei mercatini
rionali di Via del Greci e L.go D.co De Pilla;
2. di stabilire che la riduzione così determinata
per la prima categoria, fisserà il nuovo importo
per l'anno 2003 e successivi in euro 17,25 il metro quadro
per anno;
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile , a
norma di quanto stabilito dall'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. N° 267/2000.
Delibera n° 62 : Servizio manutenzione segnaletica
stradale e verde pubblico. Affidamento al consorzio OPUS
fino al 31/08/2003.
Dato atto che sulla presente deliberazione:
-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella
, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio,
per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:
- che con contratto n.540 del 22.10.2002 è stato
affidato al Consorzio OPUS il servizio di manutenzione segnaletica
stradale per il periodo dal 23.09.2002 al 31.12.2002;
- che con contratto n. 541 del 22.10.2002 è stato
affidato al Consorzio OPUS il servizio di manutenzione del
verde pubblico per il periodo dal 23.09.2002 al 31.12.2002;
CONSIDERATO che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21
del 01.09.1993 relativo alle "Iniziative regionali
a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della
381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni
con cooperative che svolgono le attività di cui al
2° comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura
di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,
purchè finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;
DATO ATTO che il Consorzio OPUS è in possesso dei
requisiti previsti dalla L. 381/91 e L.R. 21/1993;
Ritenuto, nelle more dell'adozione degli ulteriori atti
amministrativi per l'affidamento dei servizi di manutenzione
del verde pubblico e di manutenzione e di manutenzione della
segnaletica stradale, per non compromettere il buon andamento
dei servizi, poter affidare al Consorzio OPUS i servizi
de quibus per il periodo dal 01.01.2003 al 31.08.2003;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
- di affidare al CONSROZIO OPUS, con sede in Foggia, il
servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo
dal 01.01.2003 al 31.08.2003 al prezzo, iva compresa, di
€ 61.974,80, alle condizioni tutte, escluso corrispettivo
e durata, stabilite nel contratto 541 rep del 22.10.2002;
- di affidare al CONSROZIO OPUS, con sede in Foggia, il
servizio di manutenzione della segnaletica stradale per
il periodo dal 01.01.2003 al 31.08.2003 al prezzo, iva compresa,
di € 41.316,56 alle condizioni tutte, escluso corrispettivo
e durata, stabilite nel contratto 540 rep del 22.10.2002;
- di dare atto che alla data del 31.08.2003 gli affidamenti
del servizio di manutenzione del verde pubblico e della
segnaletica stradale si intendono automaticamente risolti
senza necessità di formalità alcuna e senza
che il Consorzio OPUS abbia per ciò nulla a pretendere;
- di impegnare la somma di € 61.974,80 per il servizio
di manutenzione del verde pubblico al capitolo 1807 del
BEF 2003 in corso di formazione;
- di impegnare la somma di € 41.316,56 per il servizio
di segnaletica stradale al capitolo 1929 del BEF 2003 in
corso di formazione;
- con separata ed unanime votazione, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai
sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.
^ sopra