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DELIBERE DI GIUNTA
7 marzo 2003 - delibere n° 45 - 62    


Queste le proposte da adottare:

45) Partecipazione diretta al Programma sperimentale "Alloggi in affitto per anziani degli anni 2000". Revoca delibera di G.C. n° 30 del 21/02/2003. Incarico all'A.T.P. Criscuoli G. di rielaborazione progetto per l'adeguamento al programma.
46) Adesione al programma sperimentale "Alloggi in affitto per gli anziani dell'anno 2000" - D.M. 27/12/01 e D.M. 29/05/02 - Approvazione documentazione per partecipazione bando di gara.
47) Ricorso per la proposizione del giudizio d'ottemperanza dinanzi al TAR di Bari in ordine alla sentenza n° 4970 del 2002. Nomina legale.
48) Causa comune c/Regione Puglia per impugnazione delibera di riclassificazione zone svantaggiate. Revoca incarico legale all'Avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
49) Causa comune c/CIPE innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
50) Causa Giuliani Costantina c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
51) Causa Fania Sebastiano c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
52) Causa Di Tullio Nazario Michele c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.
53) Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazioni.
54) Conferimento incarico legale per recupero spese per ripristino accesso al dismesso depuratore abusivamente accluso dagli eredi Frumenzio.
55) Ricorso al TAR Puglia degli eredi Frumenzio c/comune. Costituzione in giudizio e nomina legale.
56) Ricorso al Tribunale di Lucera del dip. com. Soccio Roberto. Opposizione e nomina legale.
57) Causa Grifa Michele e Costantino innanzi alla Corte d'Appello di Bari. Revoca incarico legale all'avv. Anna Di Sipio e sostituzione con altro avvocato.
58) Proroga affidamento servizio biblioteca comunale.
59) Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c) legge 185/92. Trasmissione elenchi benefici contributivi e creditizi.
60) Consulenza legale dell'amministrazione comunale. Nomina fiduciaria dell'avvocato Gianmario Zaccagnino.
61) Riduzione tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
62) Servizio manutenzione segnaletica stradale e verde pubblico. Affidamento al consorzio OPUS fino al 31/08/2003.

Delibera n° 48 : Causa comune c/Regione Puglia per impugnazione delibera di riclassificazione zone svantaggiate. Revoca incarico legale all'Avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di G. C. n° 40 del 22.03.'01 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia sorta a seguito della delibera C.I.P.E. n° 13 del 1° febbraio 2001 ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02 del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli con delibera di G. C. n° 40/'01 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Murano Sante conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.

Delibera n° 49 : Causa comune c/CIPE innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di G. C. n° 96 del 08.06.'01 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia insorta a seguito della delibera C.I.P.E. n° 13 del 1° febbraio 2001 ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02 del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli con delibera di G. C. n° 96/'01 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Torelli Domenico conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.


Delibera n° 50 : Causa Giuliani Costantina c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n° 467 del 30.11.1999 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia intentata dalla Sig.ra GIULIANI Costantina ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02 del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli con delibera di G. C. n° 467/'99 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Murano Antonio conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.

Delibera n° 51 : Causa Fania Sebastiano c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n° 180 del 03.05.1999 nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia intentata dal Sig. FANIA Sebastiano ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02 del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli con delibera di G. C. n° 180/99 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Pertone Costanza conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.


Delibera n° 52 : Causa Di Tullio Nazario Michele c/comune innanzi al TAR Puglia. Revoca incarico legale all'avv. Giacinto Lombardi e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera n° 83 del 19.10.2001 del Commissario Prefettizio nominava l'Avv. Giacinto Lombardi legale dell'Ente nella controversia intentata dal Sig. DI TULLIO Nazario Michele ed incardinata presso il T. A. R. Puglia;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1464/02 del 4.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Giacinto LOMBARDI, conferitogli con delibera del Commissario Prefettizio n° 83/'01 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Ciavarrella Costantina conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.

Delibera n° 53 : Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazioni.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 3° Settore, Ragioniere Capo dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

Visto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16/10/98), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.);

Visti, in particolare, i commi 2 e 3, dell'art. 1, del sopracitato D. Lgs. che, testualmente, recitano:
"2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R n. 917/1986 nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. "
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/1999 di istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. che fissava, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura dello 0,2 punti percentuali;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2000 che ha disposto la variazione dell'aliquota in questione nella misura di 0,2 punti percentuali, portando l'aliquota all'addizionale all'I.R.PE.F. all 0,4 %;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote dei tributi locali;

Considerato che il termine dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2003 è il 31 marzo 2003 e che entro tale data devono essere approvati i regolamenti e le tariffe;

Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.PE.F., conseguibili con l'applicazione dell'aliquota che sarà stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D. Lgs. n.360 del 1998, andrà a finanziarie le spese per le nuove funzioni ed i nuovi compiti effettivamente trasferiti al Comune;

Considerato che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, per l'anno 2003 si intende prorogare l'aliquota allo 0,4%;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. di prorogare per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F., istituita con delibera di C.C. n. 8 dell'1/2/99, nella misura dello 0,4%;

2. Di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 360/98 e e del D.M. 31/05/2002;

3. con separata, unanime, votazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma di quanto stabilito dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


Delibera n° 54 : Conferimento incarico legale per recupero spese per ripristino accesso al dismesso depuratore abusivamente accluso dagli eredi Frumenzio.


Dato atto che sulla presente deliberazione:
-il responsabile del I° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
· con determina del 1° Settore "Affari Generali" n° 101 del 26.03.02 questa Amministrazione concedeva in comodato gratuito, per la durata di anni 3, alla sig.ra Montemitro Costantina, socio della Lega antivivisezione e della Lega Ambiente, i locali dell'ex depuratore con relativo terreno recintato per attività di protezione degli animali;
· Con nota prot. 5420 del 12.4.2002 gli eredi di FRUMENZIO Ottone chiedevano la revoca della predetta determina in quanto, a loro dire, il terreno dov'era posto il depuratore cittadino con relativo recinto era di loro proprietà, né essi avevano ricevuto alcun compenso per l'esproprio subito;

Ritenuto che:
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 3017 del 5.11.1974 l'E.A.A.P. è stata autorizzata all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui al piano particellare d'esproprio, e dallo stesso si evince che è stata quantificata l'indennità da liquidarsi ai proprietari dei fondi espropriati;
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 307 del 21.06.1991 le opere di costruzione della rete di fognatura nera, dell'impianto epurativo con annesse pertinenze, progettate e realizzate dall'E.A.A.P. con fondi della Cassa del Mezzogiorno, sono state trasferite a questo Ente; pertanto risulta evidente che la porzione della particella n° 16 del fg. 38 che interseca la strada denominata via Tarantone, come riportato nel particellare d'esproprio del progetto esecutivo, essendo di pertinenza del dimesso depuratore cittadino, risulta di proprietà comunale;

Visto che:
· Con nota prot. 5420 del 12.4.02 gli eredi di Frumenzio Ottone hanno fatto richiesta al Comune di revocare la determina del 1° Settore n° 101/2002;
· Con nota prot. 1822/02 il Comando di Polizia Municipale ha notiziato al Comune di aver assistito il personale della Manutenzione nella rimozione del cancello posto all'imbocco del dimesso depuratore cittadino dagli eredi FRUMENZIO;
· Avendo gli stessi riposizionato il cancello, veniva emessa Ordinanza sindacale n° 132 in data 20.12.2002 con la quale si richiedeva la rimozione del nuovo cancello entro sette giorni dalla notifica e successivamente gli operai della Manutenzione notiziavano al Comune che in data 13.01.03 hanno proceduto alla rimozione forzata dell'ostacolo impiegando la pala meccanica e l'autocarro in loro dotazione, con una spesa valutata in € 340,00;
· Essendosi questi episodi verificatosi più volte, gli operai della Manutenzione hanno quantificato le spese per tutti gli interventi in € 1.054,00;
· Con nota prot. 1538 del 31.01.03 il sig. FRUMENZIO Virgilio contestando gli interventi effettuati, comunicava al Comune di aver predisposto denuncia penale nei suoi confronti per abuso d'ufficio, danneggiamenti e furto di cancelli, subiti da parte dei germani FRUMENZIO;

Tutto ciò premesso;

Considerato:
- Che il Comune ha l'obbligo di recuperare le somme spese a causa del comportamento illegittimo dei germani Frumenzio e quindi necessario nominare un legale di fiducia per intentare l'azione nei confronti di questi ultimi ;

Con voti unanimi;


DELIBERA

1. Di dare incarico legale all'Avv. Zaccagnino Alfonso, conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti per costituirsi in giudizio nei confronti dei germani FRUMENZIO al fine di ottenere il recupero della spesa di € 1.054,00 per le continue rimozioni di cancelli posti presso il dismesso depuratore cittadino oltre ad eventuali ed ulteriori spese;
2. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
3. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 55 : Ricorso al TAR Puglia degli eredi Frumenzio c/comune. Costituzione in giudizio e nomina legale.


Premesso che:
· con determina del 1° Settore "Affari Generali" n° 101 del 26.03.02 questa Amministrazione concedeva in comodato gratuito, per la durata di anni 3, alla sig.ra Montemitro Costantina, socio della Lega antivivisezione e della Lega Ambiente, i locali dell'ex depuratore con relativo terreno recintato per attività di protezione degli animali;
· Con nota prot. 5420 del 12.4.2002 gli eredi di FRUMENZIO Ottone chiedevano la revoca della predetta determina in quanto, a loro dire, il terreno dov'era posto il depuratore cittadino con relativo recinto era di loro proprietà, né essi avevano ricevuto alcun compenso per l'esproprio subito;

Visto che:
· Con nota prot. 5420 del 12.4.02 gli eredi di Frumenzio Ottone hanno fatto richiesta al Comune di revocare la determina del 1° Settore n° 101/2002, apponendo nello stesso tempo un cancello all'imbocco del dimesso depuratore cittadino;
· Con nota prot. 1822/02 il Comando di Polizia Municipale ha notiziato al Comune di aver assistito il personale della Manutenzione nella rimozione del detto cancello;
· Avendo gli stessi riposizionato il cancello, veniva emessa Ordinanza sindacale n° 132 in data 20.12.2002 con la quale si richiedeva la rimozione del nuovo cancello, effettuato dagli operai della Manutenzione;
· Essendosi questi episodi verificatosi più volte, con nota prot. 1538 del 31.01.03 il sig. FRUMENZIO Virgilio contestava gli interventi effettuati, notiziando il Comune di aver predisposto denuncia penale per abuso d'ufficio, danneggiamenti e furto di cancelli;
· Con nota del 19.02.2003, prot. 2541/20.02.03 i sigg.ri FRUMENZIO Mario (nato il 18.11.1922, Davide (nato il 3.5.1925), Virginio (nato il 6.12.1930) e PALLANTE Matteo (nato il 21.6.1931), tutti residenti in S. Nicandro Garganico, rappresentati e difesi dall'Avv. Quinto GIORDANO, adivano ricorso al T.A.R. PUGLIA contro il Comune di S. Nicandro per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità, dell'ordinanza n° 132 del 20.12.2002, nonché di ogni altro atto ad essi antecedente o conseguente, e per l'accertamento del diritto di proprietà dei ricorrenti in merito alle p.lle 13 e 14 del foglio di mappa 39 catastale del Comune, contrada Tarantone;
· Che il ricorso appare del tutto strumentale e forviante, con l'unico obbiettivo di aggravare le spese sopportate dall'Ente;

Ritenuto che:
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 3017 del 5.11.1974 l'E.A.A.P. è stata autorizzata all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui al piano particellare d'esproprio, e dallo stesso si evince che è stata quantificata l'indennità da liquidarsi ai proprietari dei fondi espropriati;
· Con Decreto del Presidente della G. R. n° 307 del 21.06.1991 le opere di costruzione della rete di fognatura nera, dell'impianto epurativo con annesse pertinenze, progettate e realizzate dall'E.A.A.P. con fondi della Cassa del Mezzogiorno, sono state trasferite a questo Ente; pertanto risulta evidente che la porzione della particella n° 16 del fg. 38 che interseca la strada denominata via Tarantone, come riportato nel particellare d'esproprio del progetto esecutivo, essendo di pertinenza del dimesso depuratore cittadino, risulta di proprietà comunale;


Considerato che, causa del comportamento illegittimo dei germani Frumenzio ed a seguito del
ricorso presentato, è necessario nominare un legale di fiducia per resistere all'azione promossa;

Con voti unanimi;


DELIBERA

1. Di opporsi al ricorso proposto dai germani FRUMENZIO notificato a questo Comune il 20.02.2003/prot. n. 2541, del 19 febbraio 2003;
2. Di nominare quale difensore delle ragioni di questo Ente l'Avv. Zaccagnino Alfonso conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo;
4. Di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


Delibera n° 56 : Ricorso al Tribunale di Lucera del dip. com. Soccio Roberto. Opposizione e nomina legale.


Premesso che:
- Il dott. SOCCIO Roberto è dipendente di questo Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo - capo ufficio dello Stato Civile;

- Con nota del 30.01.2003, prot. 2317/17.02.03 il dipendente suddetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro LAMA da Foggia, ricorreva al Tribunale di Lucera - Sezione Lavoro - contro il Comune di S. Nicandro Garganico per ivi sentirlo condannare al risarcimento danni, pari a € 33.810,89, per usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo settimanale da parte del prefato;

Considerato:
- Che il Comune ha sempre tutelato i diritti dei dipendenti riguardo al riposo festivo settimanale;

- Che quindi si rende necessario proporre opposizione al ricorso al fine di evitare una ingiusta condanna del Comune di San Nicandro Garganico al pagamento di somme non spettanti;

Vista tutta la documentazione agli atti;

Ravvisata l'urgenza a nominare un legale che esponga e rappresenti le ragioni del Comune di San Nicandro innanzi al Tribunale di Lucera - Sez. Lavoro;

Ritenuto necessario dover proporre opposizione;

Con voti unanimi,


D E L I B E R A

1. Di proporre opposizione al ricorso al Tribunale di Lucera - Sez. Lavoro -, notificato al Comune il giorno 17/02/2003 ad istanza del dip. SOCCIO Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro LAMA da Foggia;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. D'Angelo Leonardo conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo;
4. di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


Delibera n° 57 : Causa Grifa Michele e Costantino innanzi alla Corte d'Appello di Bari. Revoca incarico legale all'avv. Anna Di Sipio e sostituzione con altro avvocato.


Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di G. C. n° 83 del 31.05.'01 nominava l'Avv. Anna Di Sipio legale dell'Ente nella controversia intentata dai Sigg. GRIFA Michele e Costantino ed incardinata presso la Corte d'Appello di Bari;

- Che l'incarico veniva conferito a seguito di accettazione del predetto legale delle clausole inserite nella delibera di G. C. n° 195/2000;

- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario, stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;

- Che il predetto avvocato nel procedimento n° 1561/02 del 23.10.2002, iscritto presso il T.A.R. Puglia si costituiva in giudizio contro questo Ente, incorrendo oltremodo in una sorta d'incompatibilità anche al limite delle violazioni delle norme di deontologia professionale;

- Che, comunque, è venuto meno quel rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista, non potendo quest'ultimo difendere da un lato le ragioni dell'Ente e, dall'altro, intentare vertenze contro l'Ente;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di revocare l'incarico all'Avv. Anna DI SIPIO, conferitole con delibera di G. C. n° 83/'01 per tutte le ragioni in premessa enunciate;

2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze per l'attività svolta fino alla data di notifica della presente delibera;

3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione della vertenza de quo l'Avv. Gualano Vincenzo conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195/2000;

5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare al citato legale;

6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo.


Delibera n° 58 : Proroga affidamento servizio biblioteca comunale.


Premesso:
che il presente atto è stato preparato dal 1° settore - 5^ sezione - Ufficio Pubblica Istruzione / Cultura;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 2 del 19.07.02 con la quale l'Amministrazione affidava a terzi il servizio presso la Biblioteca Comunale per la durata di mesi tre, impegnando la relativa somma di € 1.875,00;

Constatato che nello stesso atto si individuava nel Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA la persona a cui affidare, per il primo mese, il servizio suddetto, e precisamente dal 21 luglio al 20 agosto;

Vista la determinazione del capo I settore , n. 355 del 9,12,2002 con la quale si prorogava l'affidamento del servizio Biblioteca Comunale al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA, per i mesi già impegnati e fino a ottobre;

Vista, altresì, la determinazione del capo I settore n. 378 del 31.12.02 con la quale si prorogava l'affidamento del servizio Biblioteca Comunale fino a dicembre c.a. sempre al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA, impegnando la somma di € 1.250,00;

Considerato ch il Sig: Civitavecchia ha regolarmente continuato ad offrire all'Amministrazione questo servizio così importante;

Visto che è volontà dell'Amministrazione sanare, con il presente atto, il periodo lavorativo prestato a tutto il mese di febbraio c.a., dal Sig. Civitavecchia, incaricato di questa Amministrazione, e prorogare l'incarico fino al mese di maggio 2003;

Considerato che per i mesi da gennaio a tutto maggio 2003 è necessario impegnare la somma di € 3.125,00;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio;

con voti unanimi


D E L I B E R A

1- di sanare, in via del tutto eccezionale, il periodo di lavoro prestato dal mese di gennaio al 28 febbraio 2003 espletato con incarico informale di questa Amministrazione Com.le e prorogare l'affidamento del servizio Biblioteca Comunale fino al 31.05.03;;

2- di dare atto che il servizio viene espletato dal Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA;

3- di impegnare la somma di € 3.125,00 imputando la spesa al cap 476/1 del B.E.F. 2003 in corso di formazione;

4- di liquidare al Sig. Vincenzo CIVITAVECCHIA il contributo, per la prestazione occasionale,dietro richiesta dello stesso alla fine di ogni mese e senza ulteriore atto amministrativo;

5- di trasmettere il presente atto al capo 3° settore all'ufficio del personale per le liquidazioni e/o atti di competenza;

6- di rendere la presente immediatamente esecutiva.


Delibera n° 59 : Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c) legge 185/92. Trasmissione elenchi benefici contributivi e creditizi.


Vista la L.R. 24/90 con la quale sono state delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative di cui alla legge 15.10.1981, n° 590 e successive modificazioni e integrazioni (legge 185/92), concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto il D.M. del 04.02.2002, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 120.02.2002, avente per oggetto: "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Foggia";

Visto che questo Comune, in seguito all'avversità " siccità" del 1° gennaio 2001 - 30 settembre 2001 che ha procurato danni alle coltivazioni di oliveti e orticole, venne inserito nella delibera di G.M. n° 10087/97 e che, per tali colture, sono state presentate n° 135 domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, lett. b) - c) - , della legge 185/92;

Viste le delibere di G.R. n° 1409 del 17.10.01 e n° 1884 dell'11.12.01, con le quali è stato individuato il territorio di questo Comune danneggiato dalla siccità verificatisi dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001;

Considerato che l'Ufficio Agricoltura di questo Comune ha regolarmente provveduto all'istruttoria delle stesse e alla determinazione dell'ammontare delle provvidenze;

Dato atto che l'istruttoria delle istanze in questione ha determinato i seguenti risultati:
a) istruttoria di cui all'art. 3, lett. b) - L. 185/92 (contributo) beneficiari n° 47;
b) " " " 3, " c) - L. 185/92 " n° 50;
e) domande archiviate n° 62;

importo provvidenze art. 3, lett. b) - contributo € 56.889,23;
" " art. 3, " c) - prestito fino a € 4.131,66 , n° 42 € 49.513,77;
" " - prestito sup. a € 4.131,66, n° 8 € 116.756,85;


Visto il prospetto di liquidazione predisposto da detto Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la necessità d'inoltrare, tramite l'Amm/ne Prov/le di Foggia, la richiesta di finanziamento delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2 lett. b), legge 185/92, di contributo a fondo perduto per complessivi € 56.889,23, da liquidare a n° 47 aventi diritto, oltre al 4% della predetta somma pari a € 2.275,57 spettante a questo Comune per spese di gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90;

Visto che occorre inoltrare all'Amm/ne Prov/le gli elenchi delle pratiche di prestito istruite ai sensi dell'art. 3, lett. c) , della legge 185/92, d'importo superiore a € 4.131,66, per l'emissione del nulla-osta di competenza;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto dell'istruttoria delle domande effettuate da questo Comune;

2) d'inoltrare all'Amm/ne Prov/le n° 5 elenchi di concessione di prestiti di cui all'art. 3, lett. c), d'importo superiore a € 4.131,66 per l'emissione del nulla-osta;

3) di proporre alla Provincia di Foggia richiesta di accreditamento per la liquidazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2°, lett. b), della legge 185/92 - "Contributo a fondo perduto" - per complessive € 56.889,23, da liquidare a n° 47 aventi diritto, oltre al 4% pari a € 2.275,57, spettante a questo Comune per spese di gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90, che verrà liquidato in favore del personale dell'ufficio agricoltura che ha provveduto all'istruttoria delle istanze;

4) d'inoltrare richiesta di accreditamento del 4%, giusto art. 7, comma 3°, della richiamata L.R. 24/90, per gli ammontari creditizi di cui all'art. 3, lett. c) e d), della più volte citata legge 185/92;

5) di liquidare e pagare, dopo l'avvenuto accreditamento da parte dell'Amm/ne Prov/le, le spettanze agli aventi diritto nella misura a fianco di ciascuno indicata nell'allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) con separata unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Delibera n° 60 : Consulenza legale dell'amministrazione comunale. Nomina fiduciaria dell'avvocato Gianmario Zaccagnino.


Premesso:
- Che questa Amministrazione sta procedendo all'attuazione di un Piano di riorganizzazione della struttura comunale finalizzata anche alla riduzione del contenzioso civile, amministrativo e di lavoro e contestualmente di implementare le prospettive amministrative del Comune;

- Che si avverte l'esigenza di raccordare le suddette attività al fine di avere un quadro preciso e costantemente aggiornato dei provvedimenti posti in essere e di quelli da adottare, nonché dello studio per la ricerca di soluzioni alternative finalizzate all'alleggerimento del carico del contenzioso anche mediante procedure preventive di raffreddamento;

- Che questa Amministrazione ha rappresentato l'esigenza di avere un proprio consulente legale in considerazione alla complessità di tale settore, tenuto conto anche delle necessità e dell'urgenza di sollecitare nelle sedi opportune l'approvazione del Piano riorganizzativo generale;

- Che tale piano era stato avviato nella passata Amministrazione con risultati già apprezzabili, interrotti bruscamente con la inopinata sfiducia sindacale;

Ritenuto pertanto di avvalersi, per tale specifica materia, della collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, ai sensi delle vigenti leggi;

Considerato di riconfermare l'incarico fiduciario all'avv. Gianmario Zaccagnino, già consulente legale nella passata Amministrazione;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di affidare all'Avv. Gianmario ZACCAGNINO l'incarico di natura privatistica di consulenza in materia legale;

2) di dare atto che detto incarico è conferito con decorrenza dal 01.03.2003 e per il periodo occorrente per la soluzione definitiva del programma e comunque non superiore alla durata del mandato di questa Amministrazione con ampia e discrezionale facoltà di revoca ad nutum;

3) di stabilire che il predetto consulente avrà cura di partecipare ad ogni consesso al quale l'Amministrazione chiederà il suo intervento (Giunta, Consiglio Comunale, Commissioni, ecc.) oltre a esprimere pareri ad ogni richiesta di Uffici Comunali;

4) di stabilire in € 1.500,00, IVA esclusa, il compenso per le prestazioni di cui trattasi;

5) d'imputare la spesa annua complessiva di € 22.032,00 al cap. 1058 del Bil. Eser. Fin. 2003 in corso di formazione;

6) di provvedere al pagamento mensile, previa presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Settore, senza ulteriori ed altre formalità.


Delibera n° 61 : Riduzione tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.


Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.50 del 01.03.02, è stata aggiornata la tariffa per l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che per le occupazioni permanenti, con la precitata deliberazione è stato fissato l'importo di euro 23,00 per ogni metro quadro e per anno,
- che la tariffa così determinata, viene applicata alle occupazioni si suolo nei mercatini rionali di Via dei Greci e L.go D.co De Pilla di questo centro abitato,
- che l'Amministrazione Comunale, nel delineare le linee programmatiche di governo della cittadina, per il settore commercio e attività produttive, tenendo conto della crisi cui versano i commercianti a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, ha stabilito , tra l'altro,di rivedere i criteri per l'applicazione delle tariffe della t.o.s.a.p. nei mercatini rionali,
- che si ritiene dover applicare una riduzione del 25% della tariffa per l'applicazione della t.o.s.a.p. ai commercianti concessionari, titolari di posteggio annuale, nei mercatini rionali di Via dei Greci e L.go D.co De Pilla di questo centro abitato, così come disposta con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n° 50/2002;
La Giunta Comunale, sentita la relazione del Sindaco e ritenuta di farla propria;
Visto il D. Lgs. N° 507/ 1993 di istituzione della T.O.S.A.P.;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del settore finanziario Dr. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. N° 267/2000 ha espresso parere sfavorevole;

D E L I B E R A

1. di applicare la riduzione del 25% della tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ,per le occupazioni di suolo nei mercatini rionali di Via del Greci e L.go D.co De Pilla;
2. di stabilire che la riduzione così determinata per la prima categoria, fisserà il nuovo importo per l'anno 2003 e successivi in euro 17,25 il metro quadro per anno;
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile , a norma di quanto stabilito dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000.


Delibera n° 62 : Servizio manutenzione segnaletica stradale e verde pubblico. Affidamento al consorzio OPUS fino al 31/08/2003.


Dato atto che sulla presente deliberazione:
-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella , per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:

- che con contratto n.540 del 22.10.2002 è stato affidato al Consorzio OPUS il servizio di manutenzione segnaletica stradale per il periodo dal 23.09.2002 al 31.12.2002;
- che con contratto n. 541 del 22.10.2002 è stato affidato al Consorzio OPUS il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo dal 23.09.2002 al 31.12.2002;

CONSIDERATO che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21 del 01.09.1993 relativo alle "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della 381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui al 2° comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;

DATO ATTO che il Consorzio OPUS è in possesso dei requisiti previsti dalla L. 381/91 e L.R. 21/1993;

Ritenuto, nelle more dell'adozione degli ulteriori atti amministrativi per l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico e di manutenzione e di manutenzione della segnaletica stradale, per non compromettere il buon andamento dei servizi, poter affidare al Consorzio OPUS i servizi de quibus per il periodo dal 01.01.2003 al 31.08.2003;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A


- di affidare al CONSROZIO OPUS, con sede in Foggia, il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo dal 01.01.2003 al 31.08.2003 al prezzo, iva compresa, di € 61.974,80, alle condizioni tutte, escluso corrispettivo e durata, stabilite nel contratto 541 rep del 22.10.2002;
- di affidare al CONSROZIO OPUS, con sede in Foggia, il servizio di manutenzione della segnaletica stradale per il periodo dal 01.01.2003 al 31.08.2003 al prezzo, iva compresa, di € 41.316,56 alle condizioni tutte, escluso corrispettivo e durata, stabilite nel contratto 540 rep del 22.10.2002;
- di dare atto che alla data del 31.08.2003 gli affidamenti del servizio di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale si intendono automaticamente risolti senza necessità di formalità alcuna e senza che il Consorzio OPUS abbia per ciò nulla a pretendere;
- di impegnare la somma di € 61.974,80 per il servizio di manutenzione del verde pubblico al capitolo 1807 del BEF 2003 in corso di formazione;
- di impegnare la somma di € 41.316,56 per il servizio di segnaletica stradale al capitolo 1929 del BEF 2003 in corso di formazione;
- con separata ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.

 

 

 


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