Queste le proposte da adottare:
30) Determinazioni su ricorsi presentati dai signori Mascolo
Anna Lucia Carmela + 9 avverso avvisi di accertamento I.C.I.
31) Determinazione su ricorso presentato dal sig. Bonfitto
Francesco avverso cartella di pagamento Ta.R.S.U. anno 1999.
32) Relazione illustrativa dei dati consuntivi. Anno 2001.
33) Contributo per Festa Patronale 2002. Approvazione rendiconto
e liquidazione contributo.
34) Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele
- Opposizione e nomina legale avv. Petrucci Giulia.
35) Art. 11 della legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo
Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione". Presa d'atto della graduatoria ed assegnazione
contributo agli aventi diritto.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Roberto Augello, Antonio
De Rogatis, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Giuseppe
Pertosa, Nazario Libero.
Assente: Luigi Bortone.
Delibera n° 30 : Determinazioni su ricorsi
presentati dai signori Mascolo Anna Lucia Carmela + 9 avverso
avvisi di accertamento I.C.I.
Si da atto che per la trattazione del presente accapo,
si allontana l'Ass.Stuccilli Michelina;
Premesso che, nell'anno 2001, l'ufficio Tributi ha emesso
avvisi di accertamento, liquidazione e rimborso nei confronti
di cittadini contribuenti;
Che, a seguito di attività di accertamento per gli
anni dal 1994 al 1999, tra gli altri, sono stati notificati
i seguenti avvisi di liquidazione o accertamento, per gli
immobili soggetti ad I.C.I.. posseduti nel territorio di
San Nicandro Garganico:
- in data 28/12/2001 a mezzo Raccomandata, con ricevuta
di ritorno, del servizio postale di Stato, alla Sig.ra MASCOLO
Anna Lucia Carmela, c.f.
MSCNLC36P43G482L, residente in Maruggio (TA) alla Via Vittorio
Emanuele, 28, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1994
al 1998;
- in data 31/12/2001, mediante deposito di avviso presso
la casa comunale, al Sig. BONFITTO Michele, c.f BNFMHL36C24IO54O,
residente in Mosca (RUSSIA), domiciliato in San Nicandro
6. alla Via Tarantone c.n., avvisi di riliquidazione e liquidazione
per gli anni dal 1994 al 1998;
- in data 28/12/2001, al Sig. GUERRIERI Matteo, cf.GRRMTT24ROIIO54v,
residente in San Nicandro G. alla Via Taranto, 76, avvisi
di accertamento per omessa dichiarazione per gli anni dal
1995 al 1998;
- in data 28/12/2001, alla Sig.ra CARUSO Concetta, c.f.
CRSCCT27S4IIO54H, residente in San Nicandro G. alla Via
Taranto, 76, avvisi di accertamento per omessa dichiarazione
per gli anni dal 1995 al 1998;
- in data 15/12/2001, alla Sig.ra SANTAMARIA Vittoria,
cf. SNTVTR59P49II5SR, residente in San Nicandro 6. alla
Via R.Caggese, 12, avvisi di liquidazione per gli anni dal
1998 al 1999;
- in data 21/12/2001, al Sig. STUCCILLI Costantino, c.f
STCCTNI2COIIO54R, residente in San Nicandro G., alla Via
Fogazzaro, 14, avvisi di accertamento per omessa dichiarazione
per gli anni dal 1995 al 1998;
- in data 24/12/2001, al Sig. D'ALESSANDRO Antonio, c.f
DLSNTN27SIOIO54P, residente in San Nicandro G. a L.go Gelso,
25, avvisi di liquidazione per gli anni dai 1994 al 1998;
- in data 10/12/2001, al Sig. SFIRRA Antonio, ci SFRNTNI
1D251054H, residente in San Nicandro G. alla Via del Gargano,
14, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1994 al 1999;
- in data 2 1/12/2001, alla Sig.ra MASCOLO Maria coniuge
deceduto del sig. SFIRRA Antonio, c.f. SFRNTNI 1D251054H,
residente in San Nicandro G. alla Via del Gargano, 14, avvisi
di liquidazione per gli anni dal 1994 al 1999;
- in data 28/12/2001, al Sig. STANISCI Vincenzo in qualità
di legale rappresentante della "Società Immobiliare
Stanisci V. & C., c.f 00492670716, con sede in San Nicandro
G. alla Via Torre Mileto,, avvisi di liquidazione per gli
anni dal 1995 al 1997
Considerato che è stato presentato ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso avviso
di accertamento e liquidazione di imposta con deposito presso
questo ente:
- in data 29/01/2002, prot. n. 1448, da parte della sig.ra
Mascolo Anna Lucia Carmela;
- in data 27/02/2002, prot. n.2928, da pane del sig. Bonfitto
Michele;
- in data 26/02/2002, prot. n.2844 e 2843, da parte del
sig.Guerrieri Matteo;
- in data 26/02/2002, prot.n.2845 e 2846, da parte della
sig. Caruso Concetta;
- in data 12/02/2002, prot. n.2 185, da parte della sig.ra
Santamaria Vittoria;
- in data 12/02/2002, prot. nn.da 2525 a 2528, da parte
del sig. Stuccilli Costantino;
- in data 22/02/2002, prot. n.2664, da parte del sig. D'Alessandro
Antonio;
- in data 11/02/2002, prot. n.2097, da parte del sig. Sfirra
Antonio;
- in data 11/02/2002, prot. n.2 103, da parte della sig.
Sfirra Antonio per conto della Sig.ra Mascolo Maria Emanuela;
Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche
concernente la nuova disciplina del processo tributario;
Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà
per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere
una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione
in giudizio;
Considerato che l'Ufficio Tributi non può procedere,
a norma di quanto previsto in materia di autotutela, all'autoannullamento
o revoca dell'atto impugnato non ricorrendone i presupposti
e che solo nel caso dei sigg. Mascolo Anna L. C., Bonfitto
Michele, Stuccilli Costantino e D'Alessandro Antonio si
potrà procedere ad una rettifica degli avvisi allorquando,
a seguito di eventuale correzione della rendita da parte
dell'Ufficio del Territorio di Foggia, si dovesse verificare
che la rendita attuale di alcune unità immobiliari
oggetto dell'avviso venga ridotta;
Visto, altresì, il Capo 11, Titolo I, delle parti
e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare
l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale
sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto
dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della
L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco
o il suo delegato;
Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie
per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante
espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio
alla dipendente Penna Lorella;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente
economico finanziario; Con votazione unanime;
DELIBERA
I - di costituirsi in giudizio relativamente ai ricorsi
avverso avvisi di liquidazione o accertamento proposti come
esposti in narrativa, parte integrante del presente deliberato,
alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;
2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco,
la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella,
responsabile dell'ufficio Tributi;
3 - di stabilire che eventuali spese derivanti dal costituirsi
e stare in giudizio saranno formalizzate a cura del capo
del III° Settore con proprie determinazioni ad esclusione
di eventuale condanna nelle spese di giudizio;
4 - di rendere la presente immediatamente eseguibile a
norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Delibera n° 31 : Determinazione su ricorso presentato
dal sig. Bonfitto Francesco avverso cartella di pagamento
Ta.R.S.U. anno 1999.
Premesso che:
- a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, con deliberazione
di C.C. n. 3 del 01.02.99 è stato approvato il regolamento
comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani con il quale sono state classificate le varie categorie
di locali ed aree, con omogenea potenzialità di rifiuti,
tassabili con la medesima misura tariffaria;
- a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93 e dell'allora
vigente art. 32 della L. 142 /90, come successivamente modificato
dalla L. 127/97, con deliberazione di G.C. n. 52 deL 12/02/1999
sono state approvate le tariffe da applicare a ogni singola
categoria per l'anno 1999;
- che l'ufficio Tributi, in data 21/04/2000 e in conformità
di quanto stabilito con la convenzione n. rep. 457, del
31.01.2000, ha provveduto a trasmettere minuta di molo alla
G.E.M.A. S.p.A., società per la riscossione delle
entrate comunali, affinché provvedesse alla predisposizione
del molo, all'invio delle cartelle esattoriali, alla riscossione
della Ta.R.S.U. e al versamento a questo ente delle somme
riscosse;
- a seguito di mancata riscossione di alcuni avvisi di
pagamento della Ta.R.S.U. ruolo anno 1999, la G.E.M.A. S.p.A.
ha provveduto a notificare apposite cartelle di pagamento
ai soggetti inadempienti;
Considerato che in tale contesto è stata notificata,
in data 19/03/02, cartella di pagamento n. 04320020003431682
al Sig. Bonfitto Francesco, residente in San Nicandro Garganico
alla Via Gramsci, 124, C.F. BNFFNC31E3OIOS4T, relativa allaTa.R.S.U.
anno 1999;
Preso atto che, con deposito presso questo ente in data
11/04/02, prot. n.5155, da parte del sig. Bonfitto Francesco
è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia, avverso cartel]a di pagamento n.
04320020003431682;
Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche
concernente la nuova disciplina del processo tributario;
Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà
per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere
una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione
in giudizio;
Considerato che l'ufficio Tributi non può procedere,
a norma di quanto previsto in materia di autotutela, all'autoannullamento
o revoca dell'atto impugnato non ricorrendone i presupposti;
Visto, altresì, il Capo Il, Titolo I, delle parti
e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare
l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale
sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto
dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della
L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco
o il suo delegato;
Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie
per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante
espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio
alla dipendente Penna Lorella;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente
economico finanziario;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1 - di costituirsi in giudizio relativamente ai ricorsi
avverso avvisi di liquidazione o accertamento proposti come
esposti in narrativa, parte integrante del presente deliberato,
alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;
2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco,
la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella
responsabile dell'ufficio Tributi;
formalizzate a cura del capo del III° Settore con proprie
determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle
spese di giudizio;
4 - di rendere la presente immediatamente eseguibile a
norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Delibera n° 32 : Relazione illustrativa dei
dati consuntivi. Anno 2001.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3° settore dott. Giuseppe Giagnorio
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell'art. 49 del TU. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n.
267, ha espresso parere favorevole;
RICHIAMATI gli art. 227, 228, 229,e 230 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'allegata relazione presente sull'originale illustrativa
dei dati finanziari del Rendiconto 2001, prescritta dall'art.
151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 267 del 18agosto 200;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000:
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di approvare la bozza di rendiconto per l'anno 2001,
allegata all'originale della delibera;
2. di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio
finanziario 2001 chiude con le seguenti risultanze finali:
DESCRIZIONE
Fondo cassa al 1° gennaio : 1.010.125.333
Riscossioni : Residui 8.470.088.158 - Competenza 14.831.736.666
- Totali 23.301.824.824
Pagamenti : Residui 8.416.000.103 - Competenza 14.823.369.816
- Totali 23.239.369.919
Fondo cassa al 31/12/2001 : 1.072.580.238
Carte contabili per pignoramenti : 1.010.125.333
Fondo cassa effettivo : 62.454.905
Residui attivi : Residui 11.255.019.790 - Competenza 5.456.397.845
- Totali 16.711.417.635
Somma : 16.773.872.540
Residui passivi : Residui 11.544.088.754 - Competenza 5.535.026.850
- Totali 17.079.115.604
Risultanze al 31/12/2001 : - 305.243.064
Somme inserite tra i pignoramenti e riportate a residui
passivi : 1.010.125.333
Avanzo di amministrazione al 31/12/2001 : 704.882.269
3. di approvare la relazione illustrativa dei dati finanziari
del Rendiconto 2001:
4. di dare atto che copia della relazione medesima sarà
allegata al Rendiconto cui si riferisce.
Delibera n° 33 : Contributo per Festa Patronale
2002. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
Dato atto che sulla presente deliberazione:
- Il Responsabile del I Settore dott. Gianmario ZACCAGNINO,
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile;
ai sensi dell'ad. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che il presente atto è stato proposto ed
istruito dall'ufficio cultura e pubblica istruzione;
Richiamata la delibera di G. C. n.5 del 19.07.2002 con
la quale si è affidata al Presidente del Comitato
Feste la programmazione dell'anno 2002, tra cui la Festa
Patronale;
Visto che nei giorni 15 - 16 - 17 giugno c.a. si è
svolta la festa in onore dei Santi Protettori, organizzata
dal Comitato Feste, in occasione della quale hanno avuto
luogo spettacoli musicali;
Constatato che la festa ha ottenuto successo e collaborazione
tra la popolazione residente, oltre a trovare partecipazione
di cittadini provenienti da paesi limitrofi;
Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
il cui comma 20 prevede che " I contributi per manifestazioni
nel campo della cultura, del turismo e dello spettacolo
non possono essere superiori al 30% dei costi e l'erogazione
sarà effettuata solamente sulla base della documentazione
da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente
sostenute";
Visto il rendiconto delle spese, presentato in data 15.7.02
ed assunto al protocollo generale del Comune al n. 9670,
corredato da copie dei documenti di pagamento effettuati
dal Presidente del Comitato Feste e la relativa richiesta
di liquidazione del 30% delle spese sostenute;
Ritenuto dover accogliere la richiesta di contributo nei
limiti della disponibilità di bilancio che è
pari a € 15.553,20 disponibilità pari 30% così
come previsto dall'art.5, comma 2, del Regolamento Comunale
per concessioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;
Visti:
-l'art.163 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n267;
-l'attestazione di copertura finanziaria;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal
Comitato Feste per la festa patronale 2002, di cui in premessa
è cenno;
2- di accogliere l'istanza di contributo presentata dal
Comitato Feste di San Nicandro Garganico per le spese sostenute
in occasione della Festa Patronale;
3- di concedere un contributo di € 15.553.20 al suddetto
Comitato, nel rispetto del disposto dell'art.5, comma 2,
del Regolamento Comunale che disciplina la materia;
4- di imputare la spesa di € 15.553,20 al cap. 1206
"Contributi Festa Patronale" del Bil. Eser. Fin.
2002;
5- di emettere mandato di pagamento a favore del Comitato
Feste, con quietanza del Presidente sig. GAGGIANO Matteo
nato a San Nicandro Garganico l'1.1.1937, via Adriatico,
39- Cod. Fisc. GGG MTF 37A01 1054P;
6- di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Delibera n° 34 : Ricorso al T.A.R. Puglia della
ditta Palmieri Michele - Opposizione e nomina legale avv.
Petrucci Giulia.
Dato atto che sulla presente deliberazione:
- Il responsabile del I settore, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso
parere favorevole;
Premesso che:
- Con provvedimento n. 52 del 01.09.2000 veniva rilasciata
una concessione edilizia in favore della ditta GARGANOGAS
di Notaro Sergio Pio per i lavori di "realizzazione
stazione di servizio di G.P.L. per autotrazione ad uso pubblico"
e, come si legge nella relazione tecnico-illustrativa prevenzionale,
"con annesso autolavaggio automatico e ponte per il
grassaggio";
- Con ricorso al TAR Puglia notificato il giorno 8.11.2000
la ditta PALMIERI Michele, titolare di altra stazione di
servizio con annesso impianto GPL, chiedeva l'annullamento
della concessione edilizia n. 52/2000 per una violazione
sulle distanze minime da rispettare nella localizzazione
degli impianti GPL;
- Il T.A.R. Puglia con ordinanza n. 1392/2000 accoglieva
la domanda incidentale di sospensione "considerato
che le censure svolte in ricorso appaiono supportate da
elementi di fondatezza, specie con riguardo alla disciplina
transitoria che tiene ferme le localizzazioni e i limiti
numerici e di distanza di cui alla tab. A allegata alla
l.r. n. 13/90";
- Il Capo Settore Urbanistica Ing. Giuseppe BERARDI dava
esecuzione al provvedimento del T.A.R. Puglia con ordinanza
n. 198 del 15/12/2000 sospendendo la concessione edilizia
n. 52/2000;
- A sua volta la ditta GARGANOGAS con atto notificato il
19/3/2001 proponeva innanzi al TAR Puglia una istanza di
modifica della misura cautelare al fine di escludere dal
provvedimento di sospensione gli impianti di autolavaggio
ed ingrassaggio;
- Il T.A.R. Puglia con provvedimento n. 470/2001 respingeva
l'istanza in considerazione del fatto che con la precedente
ordinanza del TAR n. 1392 si sospendeva la concessione edilizia
solo con riferimento alla stazione di servizio erogante
GPL e non altro;
- Con ordinanza n. 46 del 23.5.2001 il Capo Settore Ing.
Giuseppe BERARDI modificava la precedente ordinanza n. 198
escludendo da essa quelle attività pur comprese nella
C.E. n. 52 dell'1.9.2000, ma estranei ai profili di illegittimità
individuati nell'ordinanza n. 470 del T.A.R.;
- Con atto notificato il 25.6.2001 la ditta PALMIERI invitava
il Comune a verificare l'eventuale ricomprensione dell'area
di intervento edilizio oggetto del provvedimento dirigenziale
n. 52 del 1/9/2000 all'interno della zona di rispetto cimiteriale
F9 ove è fatto tassativo divieto di qualsiasi costruzione;
- Con altro atto notificato il 12/9/2001 la ditta PALMIERI
nel comunicare di aver appreso che la ditta GARGANOGAS aveva
ultimato le opere edilizie, in violazione dell'ordinanza
del TAR Puglia, diffidava il Comune a non procedere al collaudo
di dette opere, in quanto da ritenersi abusive;
- Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 54
del 28/9/2001 e 112 del 23/11/2001 si dava incarico al Prof
Avv. Enrico FOLLIERI della redazione di una relazione di
parere legale in merito alla già citata concessione
edilizia n. 52 del 1/9/2000;
- L'Avv. Follieri, dopo ampia disamina dei documenti esprimeva
un parere legale che veniva trasmesso al Comune con nota
del 15/1/2002 prot. 879 del 18/1/2002;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del
8/3/2002 veniva approvato il piano di razionalizzazione
della rete distributiva di carburanti;
- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato
il 24/4/2002, la ditta Palmieri chiedeva l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del
Commissario Straordinario n. 133 del 7/12/200 ad oggetto
"DPR 285/1990. Zone di rispetto cimiteriale. Ridelimitazione";
- Il Comune di San Nicandro deduceva al ricorso con atto
del 14/5/2002 prot. 6686;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia del 14/5/2002 prot. 6741
la ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Paccione, chiedeva l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 64 del 8/3/2002;
- Con nota sindacale del 4/6/2002 prot. 7731 e successiva
delibera di conferma di G.C. n. 64 del 8/3/2002 veniva conferito
mandato alle liti all'Avv. Giulia PETRUCCI di San Nicandro
Garganico, per l'opposizione al ricorso e la costituzione
in giudizio;
- Con altro ricorso per motivi aggiunti innanzi al T.A.R.
Puglia, notificato il 30/7/2002, ad istanza della ditta
Michele PALMJERI, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
PACCIONE, si chiedeva l'annullamento previa sospensione
dell'efficacia dell'autorizzazione per l'esercizio di impianto
di distribuzione GPL autotrazione n. 17 SUAP del 25/07/2002;
- Ritenuto opportuno dover proporre opposizione a] ricorso
per motivi aggiunti e conferire mandato anche per il ricorso
cui al n. 3172 r.g. 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di proporre opposizione al ricorso per motivi aggiunti
al T.A.R. Puglia del
30/07/2002 prot. 10461 proposto dalla ditta Palmieri Michele,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, con il
quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione
GPL autotrazione n. 17 SUAP del 25/07/2002;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Petrucci Giulia
al quale si conferisce il più ampio mandato alle
liti compreso il procedimento iscritto al n. 3172 r.g. 2000;
3. Di dare atto che il citato legale è incluso nell'elenco
dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi
della delibera dì G.C. n. 195 del 7.6.2000 in ordine
all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo,
oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi
per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per
spese generali o altro titolo;
4. Di impegnare la somma di € 3.100,00 compresa IVA
e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"
del Bil. Eser. Fin. 2002;
5. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma
di € 1.032,91 oltre IVA e CAP, previa ricezione della
fattura e del danno giudiziario redatto nell'interesse del
Comune;
6. Di dare atto che il valore della presente controversia,
ai fini della tariffa forense e del contributo unificato
per l'iscrizione a molo, è indeterminabile modesto;
7. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 35 : Art. 11 della legge n°
431 del 09/12/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione". Presa d'atto
della graduatoria ed assegnazione contributo agli aventi
diritto.
Si da atto che, per la trattazione del presente accapo,
si allontana l'Assessore Michelina Stuccilli;
Visto l'art. II della legge n° 431 del 9 dicembre 1998,
con il quale è stato istituito il "Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
a favore delle famiglie più bisognose;
Visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7
giugno 1999, con il quale si individuano i requisiti minimi
per beneficiare dei contributi (limiti di reddito, possesso
del contratto di locazione registrato, tipologia dell'immobile
locato rispondente ai requisiti previsti dall' art. 2 della
L.R. n° 54/84);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 561
del 14 maggio 2002, inviata al Comune con nota n. 1827/2002/52
del 23.5.2002, a firma dell'Assessore URB. -A.T. -E.R.P.,
con la quale sono stati preliminarmente ripartiti i fondi
di cui alla legge 431/98, relativi all'anno 2001 e che prevede
anche le procedure per l'erogazione di contributi subordinatamente
all'invio alla stessa Regione delle risultanze dei bandi
entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla
data di pubblicazione della medesima delibera nel
BURP;
Vista la propria precedente delibera n.26 del 31/7/2002,
con la quale si approvano le procedure di assegnazione agli
aventi diritto;
Viste le domande presentate da cittadini del Comune aventi
i requisiti per l'ottenimento del contributo di che trattasi;
Constatato che il contributo attribuito al Comune dalla
R.P. ammonta a €. 85.215,39 ( pari a L. 165.000.000);
Rilevato che la Commissione preposta all'esame delle richieste
pervenute, nominata con precedente delibera n 26 del 31/7/2002
citata, riunitasi il 5/8/2002, letta la relazione istruttoria
dell'ufficio Servizi Sociali, approva la graduatoria degli
aventi diritto con riserva in quanto intende verificare
i requisiti degli aventi diritto;
Ritenuto dover accogliere le istanze con riserva, la decisione
della Commissione preposta e prendere atto della graduatoria
e dell'ammontare del contributo assegnato a favore di ciascuno
dei richiedenti aventi diritto, per una somma complessiva
di E. 141.957,00;
Ritenuto di dover ridimensionare, ad accreditamento del
finanziamento, il contributo agli aventi diritto, qualora
la R.P. non dovesse integrare con una ulteriore somma il
finanziamento di cui sopra, insufficiente a soddisfare tutte
le richieste pervenute;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente
del Servizio Affari Generali;
DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare, con riserva, come da
motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria degli
aventi diritto alla concessione dei contributi integrativi
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
dei cittadini del Comune, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di prendere atto che la somma complessiva necessaria
per soddisfare le domande pervenute ammonta a €. 141.957,00;
3. di ridimensionare il contributo agli aventi diritto,
ad accreditamento del finanziamento, qualora la R.P. non
dovesse integrare con una ulteriore somma il finanziamento
di cui sopra, insufficiente a soddisfare tutte le richieste
pervenute;
4. di inoltrare la richiesta di finanziamento alla REGIONE
PUGLIA - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - Ufficio
Sovvenzionata 2 -Via delle Magnolie, 6/8 - Zona industriale
- MODUGNO (BA);
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta
oneri per questo Ente, essendo la spesa finanziata dalla
Regione Puglia;
6. di provvedere all'erogazione dei contributi ai cittadini
di cui alla graduatoria ad accreditamento dei fondi necessari
con successivo atto amministrativo;
7. di rendere la presente immediatamente eseguibile
^ sopra