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DELIBERE DI GIUNTA
5 agosto 2002 - delibere n° 30 - 35    


Queste le proposte da adottare:

30) Determinazioni su ricorsi presentati dai signori Mascolo Anna Lucia Carmela + 9 avverso avvisi di accertamento I.C.I.
31) Determinazione su ricorso presentato dal sig. Bonfitto Francesco avverso cartella di pagamento Ta.R.S.U. anno 1999.
32) Relazione illustrativa dei dati consuntivi. Anno 2001.
33) Contributo per Festa Patronale 2002. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
34) Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele - Opposizione e nomina legale avv. Petrucci Giulia.
35) Art. 11 della legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Presa d'atto della graduatoria ed assegnazione contributo agli aventi diritto.


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Roberto Augello, Antonio De Rogatis, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Giuseppe Pertosa, Nazario Libero.
Assente: Luigi Bortone.

Delibera n° 30 : Determinazioni su ricorsi presentati dai signori Mascolo Anna Lucia Carmela + 9 avverso avvisi di accertamento I.C.I.

Si da atto che per la trattazione del presente accapo, si allontana l'Ass.Stuccilli Michelina;

Premesso che, nell'anno 2001, l'ufficio Tributi ha emesso avvisi di accertamento, liquidazione e rimborso nei confronti di cittadini contribuenti;

Che, a seguito di attività di accertamento per gli anni dal 1994 al 1999, tra gli altri, sono stati notificati i seguenti avvisi di liquidazione o accertamento, per gli immobili soggetti ad I.C.I.. posseduti nel territorio di San Nicandro Garganico:

- in data 28/12/2001 a mezzo Raccomandata, con ricevuta di ritorno, del servizio postale di Stato, alla Sig.ra MASCOLO Anna Lucia Carmela, c.f.
MSCNLC36P43G482L, residente in Maruggio (TA) alla Via Vittorio Emanuele, 28, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1994 al 1998;

- in data 31/12/2001, mediante deposito di avviso presso la casa comunale, al Sig. BONFITTO Michele, c.f BNFMHL36C24IO54O, residente in Mosca (RUSSIA), domiciliato in San Nicandro 6. alla Via Tarantone c.n., avvisi di riliquidazione e liquidazione per gli anni dal 1994 al 1998;

- in data 28/12/2001, al Sig. GUERRIERI Matteo, cf.GRRMTT24ROIIO54v, residente in San Nicandro G. alla Via Taranto, 76, avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per gli anni dal 1995 al 1998;

- in data 28/12/2001, alla Sig.ra CARUSO Concetta, c.f. CRSCCT27S4IIO54H, residente in San Nicandro G. alla Via Taranto, 76, avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per gli anni dal 1995 al 1998;

- in data 15/12/2001, alla Sig.ra SANTAMARIA Vittoria, cf. SNTVTR59P49II5SR, residente in San Nicandro 6. alla Via R.Caggese, 12, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1998 al 1999;

- in data 21/12/2001, al Sig. STUCCILLI Costantino, c.f STCCTNI2COIIO54R, residente in San Nicandro G., alla Via Fogazzaro, 14, avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per gli anni dal 1995 al 1998;

- in data 24/12/2001, al Sig. D'ALESSANDRO Antonio, c.f DLSNTN27SIOIO54P, residente in San Nicandro G. a L.go Gelso, 25, avvisi di liquidazione per gli anni dai 1994 al 1998;

- in data 10/12/2001, al Sig. SFIRRA Antonio, ci SFRNTNI 1D251054H, residente in San Nicandro G. alla Via del Gargano, 14, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1994 al 1999;

- in data 2 1/12/2001, alla Sig.ra MASCOLO Maria coniuge deceduto del sig. SFIRRA Antonio, c.f. SFRNTNI 1D251054H, residente in San Nicandro G. alla Via del Gargano, 14, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1994 al 1999;

- in data 28/12/2001, al Sig. STANISCI Vincenzo in qualità di legale rappresentante della "Società Immobiliare Stanisci V. & C., c.f 00492670716, con sede in San Nicandro G. alla Via Torre Mileto,, avvisi di liquidazione per gli anni dal 1995 al 1997

Considerato che è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso avviso di accertamento e liquidazione di imposta con deposito presso questo ente:

- in data 29/01/2002, prot. n. 1448, da parte della sig.ra Mascolo Anna Lucia Carmela;
- in data 27/02/2002, prot. n.2928, da pane del sig. Bonfitto Michele;
- in data 26/02/2002, prot. n.2844 e 2843, da parte del sig.Guerrieri Matteo;
- in data 26/02/2002, prot.n.2845 e 2846, da parte della sig. Caruso Concetta;
- in data 12/02/2002, prot. n.2 185, da parte della sig.ra Santamaria Vittoria;
- in data 12/02/2002, prot. nn.da 2525 a 2528, da parte del sig. Stuccilli Costantino;
- in data 22/02/2002, prot. n.2664, da parte del sig. D'Alessandro Antonio;
- in data 11/02/2002, prot. n.2097, da parte del sig. Sfirra Antonio;
- in data 11/02/2002, prot. n.2 103, da parte della sig. Sfirra Antonio per conto della Sig.ra Mascolo Maria Emanuela;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche concernente la nuova disciplina del processo tributario;

Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione in giudizio;

Considerato che l'Ufficio Tributi non può procedere, a norma di quanto previsto in materia di autotutela, all'autoannullamento o revoca dell'atto impugnato non ricorrendone i presupposti e che solo nel caso dei sigg. Mascolo Anna L. C., Bonfitto Michele, Stuccilli Costantino e D'Alessandro Antonio si potrà procedere ad una rettifica degli avvisi allorquando, a seguito di eventuale correzione della rendita da parte dell'Ufficio del Territorio di Foggia, si dovesse verificare che la rendita attuale di alcune unità immobiliari oggetto dell'avviso venga ridotta;

Visto, altresì, il Capo 11, Titolo I, delle parti e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco o il suo delegato;

Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente economico finanziario; Con votazione unanime;

DELIBERA

I - di costituirsi in giudizio relativamente ai ricorsi avverso avvisi di liquidazione o accertamento proposti come esposti in narrativa, parte integrante del presente deliberato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;

2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella, responsabile dell'ufficio Tributi;

3 - di stabilire che eventuali spese derivanti dal costituirsi e stare in giudizio saranno formalizzate a cura del capo del III° Settore con proprie determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle spese di giudizio;

4 - di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Delibera n° 31 : Determinazione su ricorso presentato dal sig. Bonfitto Francesco avverso cartella di pagamento Ta.R.S.U. anno 1999.


Premesso che:

- a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, con deliberazione di C.C. n. 3 del 01.02.99 è stato approvato il regolamento comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il quale sono state classificate le varie categorie di locali ed aree, con omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93 e dell'allora vigente art. 32 della L. 142 /90, come successivamente modificato dalla L. 127/97, con deliberazione di G.C. n. 52 deL 12/02/1999 sono state approvate le tariffe da applicare a ogni singola categoria per l'anno 1999;

- che l'ufficio Tributi, in data 21/04/2000 e in conformità di quanto stabilito con la convenzione n. rep. 457, del 31.01.2000, ha provveduto a trasmettere minuta di molo alla G.E.M.A. S.p.A., società per la riscossione delle entrate comunali, affinché provvedesse alla predisposizione del molo, all'invio delle cartelle esattoriali, alla riscossione della Ta.R.S.U. e al versamento a questo ente delle somme riscosse;

- a seguito di mancata riscossione di alcuni avvisi di pagamento della Ta.R.S.U. ruolo anno 1999, la G.E.M.A. S.p.A. ha provveduto a notificare apposite cartelle di pagamento ai soggetti inadempienti;

Considerato che in tale contesto è stata notificata, in data 19/03/02, cartella di pagamento n. 04320020003431682 al Sig. Bonfitto Francesco, residente in San Nicandro Garganico alla Via Gramsci, 124, C.F. BNFFNC31E3OIOS4T, relativa allaTa.R.S.U. anno 1999;

Preso atto che, con deposito presso questo ente in data 11/04/02, prot. n.5155, da parte del sig. Bonfitto Francesco è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, avverso cartel]a di pagamento n. 04320020003431682;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche concernente la nuova disciplina del processo tributario;

Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere una partecipazione attiva al processo attraverso la costituzione in giudizio;

Considerato che l'ufficio Tributi non può procedere, a norma di quanto previsto in materia di autotutela, all'autoannullamento o revoca dell'atto impugnato non ricorrendone i presupposti;

Visto, altresì, il Capo Il, Titolo I, delle parti e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco o il suo delegato;

Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente economico finanziario;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1 - di costituirsi in giudizio relativamente ai ricorsi avverso avvisi di liquidazione o accertamento proposti come esposti in narrativa, parte integrante del presente deliberato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;

2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza in giudizio alla dipendente Penna Lorella responsabile dell'ufficio Tributi;

formalizzate a cura del capo del III° Settore con proprie determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle spese di giudizio;

4 - di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera n° 32 : Relazione illustrativa dei dati consuntivi. Anno 2001.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del 3° settore dott. Giuseppe Giagnorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TU. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, ha espresso parere favorevole;


RICHIAMATI gli art. 227, 228, 229,e 230 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegata relazione presente sull'originale illustrativa dei dati finanziari del Rendiconto 2001, prescritta dall'art. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 267 del 18agosto 200;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000:

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di rendiconto per l'anno 2001, allegata all'originale della delibera;

2. di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2001 chiude con le seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio : 1.010.125.333
Riscossioni : Residui 8.470.088.158 - Competenza 14.831.736.666 - Totali 23.301.824.824
Pagamenti : Residui 8.416.000.103 - Competenza 14.823.369.816 - Totali 23.239.369.919
Fondo cassa al 31/12/2001 : 1.072.580.238
Carte contabili per pignoramenti : 1.010.125.333
Fondo cassa effettivo : 62.454.905
Residui attivi : Residui 11.255.019.790 - Competenza 5.456.397.845 - Totali 16.711.417.635
Somma : 16.773.872.540
Residui passivi : Residui 11.544.088.754 - Competenza 5.535.026.850 - Totali 17.079.115.604
Risultanze al 31/12/2001 : - 305.243.064
Somme inserite tra i pignoramenti e riportate a residui passivi : 1.010.125.333
Avanzo di amministrazione al 31/12/2001 : 704.882.269

3. di approvare la relazione illustrativa dei dati finanziari del Rendiconto 2001:

4. di dare atto che copia della relazione medesima sarà allegata al Rendiconto cui si riferisce.


Delibera n° 33 : Contributo per Festa Patronale 2002. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- Il Responsabile del I Settore dott. Gianmario ZACCAGNINO, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'ad. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che il presente atto è stato proposto ed istruito dall'ufficio cultura e pubblica istruzione;

Richiamata la delibera di G. C. n.5 del 19.07.2002 con la quale si è affidata al Presidente del Comitato Feste la programmazione dell'anno 2002, tra cui la Festa Patronale;

Visto che nei giorni 15 - 16 - 17 giugno c.a. si è svolta la festa in onore dei Santi Protettori, organizzata dal Comitato Feste, in occasione della quale hanno avuto luogo spettacoli musicali;

Constatato che la festa ha ottenuto successo e collaborazione tra la popolazione residente, oltre a trovare partecipazione di cittadini provenienti da paesi limitrofi;

Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il cui comma 20 prevede che " I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e dello spettacolo non possono essere superiori al 30% dei costi e l'erogazione sarà effettuata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute";

Visto il rendiconto delle spese, presentato in data 15.7.02 ed assunto al protocollo generale del Comune al n. 9670, corredato da copie dei documenti di pagamento effettuati dal Presidente del Comitato Feste e la relativa richiesta di liquidazione del 30% delle spese sostenute;

Ritenuto dover accogliere la richiesta di contributo nei limiti della disponibilità di bilancio che è pari a € 15.553,20 disponibilità pari 30% così come previsto dall'art.5, comma 2, del Regolamento Comunale per concessioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;

Visti:

-l'art.163 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n267;

-l'attestazione di copertura finanziaria;

Con voti unanimi;


DELIBERA

1- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Comitato Feste per la festa patronale 2002, di cui in premessa è cenno;

2- di accogliere l'istanza di contributo presentata dal Comitato Feste di San Nicandro Garganico per le spese sostenute in occasione della Festa Patronale;

3- di concedere un contributo di € 15.553.20 al suddetto Comitato, nel rispetto del disposto dell'art.5, comma 2, del Regolamento Comunale che disciplina la materia;

4- di imputare la spesa di € 15.553,20 al cap. 1206 "Contributi Festa Patronale" del Bil. Eser. Fin. 2002;

5- di emettere mandato di pagamento a favore del Comitato Feste, con quietanza del Presidente sig. GAGGIANO Matteo nato a San Nicandro Garganico l'1.1.1937, via Adriatico, 39- Cod. Fisc. GGG MTF 37A01 1054P;

6- di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera n° 34 : Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele - Opposizione e nomina legale avv. Petrucci Giulia.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- Il responsabile del I settore, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con provvedimento n. 52 del 01.09.2000 veniva rilasciata una concessione edilizia in favore della ditta GARGANOGAS di Notaro Sergio Pio per i lavori di "realizzazione stazione di servizio di G.P.L. per autotrazione ad uso pubblico" e, come si legge nella relazione tecnico-illustrativa prevenzionale, "con annesso autolavaggio automatico e ponte per il grassaggio";

- Con ricorso al TAR Puglia notificato il giorno 8.11.2000 la ditta PALMIERI Michele, titolare di altra stazione di servizio con annesso impianto GPL, chiedeva l'annullamento della concessione edilizia n. 52/2000 per una violazione sulle distanze minime da rispettare nella localizzazione degli impianti GPL;

- Il T.A.R. Puglia con ordinanza n. 1392/2000 accoglieva la domanda incidentale di sospensione "considerato che le censure svolte in ricorso appaiono supportate da elementi di fondatezza, specie con riguardo alla disciplina transitoria che tiene ferme le localizzazioni e i limiti numerici e di distanza di cui alla tab. A allegata alla l.r. n. 13/90";

- Il Capo Settore Urbanistica Ing. Giuseppe BERARDI dava esecuzione al provvedimento del T.A.R. Puglia con ordinanza n. 198 del 15/12/2000 sospendendo la concessione edilizia n. 52/2000;

- A sua volta la ditta GARGANOGAS con atto notificato il 19/3/2001 proponeva innanzi al TAR Puglia una istanza di modifica della misura cautelare al fine di escludere dal provvedimento di sospensione gli impianti di autolavaggio ed ingrassaggio;

- Il T.A.R. Puglia con provvedimento n. 470/2001 respingeva l'istanza in considerazione del fatto che con la precedente ordinanza del TAR n. 1392 si sospendeva la concessione edilizia solo con riferimento alla stazione di servizio erogante GPL e non altro;

- Con ordinanza n. 46 del 23.5.2001 il Capo Settore Ing. Giuseppe BERARDI modificava la precedente ordinanza n. 198 escludendo da essa quelle attività pur comprese nella C.E. n. 52 dell'1.9.2000, ma estranei ai profili di illegittimità individuati nell'ordinanza n. 470 del T.A.R.;

- Con atto notificato il 25.6.2001 la ditta PALMIERI invitava il Comune a verificare l'eventuale ricomprensione dell'area di intervento edilizio oggetto del provvedimento dirigenziale n. 52 del 1/9/2000 all'interno della zona di rispetto cimiteriale F9 ove è fatto tassativo divieto di qualsiasi costruzione;

- Con altro atto notificato il 12/9/2001 la ditta PALMIERI nel comunicare di aver appreso che la ditta GARGANOGAS aveva ultimato le opere edilizie, in violazione dell'ordinanza del TAR Puglia, diffidava il Comune a non procedere al collaudo di dette opere, in quanto da ritenersi abusive;

- Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 54 del 28/9/2001 e 112 del 23/11/2001 si dava incarico al Prof Avv. Enrico FOLLIERI della redazione di una relazione di parere legale in merito alla già citata concessione edilizia n. 52 del 1/9/2000;

- L'Avv. Follieri, dopo ampia disamina dei documenti esprimeva un parere legale che veniva trasmesso al Comune con nota del 15/1/2002 prot. 879 del 18/1/2002;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 8/3/2002 veniva approvato il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti;

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 24/4/2002, la ditta Palmieri chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 7/12/200 ad oggetto "DPR 285/1990. Zone di rispetto cimiteriale. Ridelimitazione";

- Il Comune di San Nicandro deduceva al ricorso con atto del 14/5/2002 prot. 6686;

- Con ricorso al T.A.R. Puglia del 14/5/2002 prot. 6741 la ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 8/3/2002;

- Con nota sindacale del 4/6/2002 prot. 7731 e successiva delibera di conferma di G.C. n. 64 del 8/3/2002 veniva conferito mandato alle liti all'Avv. Giulia PETRUCCI di San Nicandro Garganico, per l'opposizione al ricorso e la costituzione in giudizio;

- Con altro ricorso per motivi aggiunti innanzi al T.A.R. Puglia, notificato il 30/7/2002, ad istanza della ditta Michele PALMJERI, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi PACCIONE, si chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione GPL autotrazione n. 17 SUAP del 25/07/2002;

- Ritenuto opportuno dover proporre opposizione a] ricorso per motivi aggiunti e conferire mandato anche per il ricorso cui al n. 3172 r.g. 2000;
Con voti unanimi,


DELIBERA

1. Di proporre opposizione al ricorso per motivi aggiunti al T.A.R. Puglia del
30/07/2002 prot. 10461 proposto dalla ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, con il quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione GPL autotrazione n. 17 SUAP del 25/07/2002;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Petrucci Giulia al quale si conferisce il più ampio mandato alle liti compreso il procedimento iscritto al n. 3172 r.g. 2000;

3. Di dare atto che il citato legale è incluso nell'elenco dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi della delibera dì G.C. n. 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;

4. Di impegnare la somma di € 3.100,00 compresa IVA e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del Bil. Eser. Fin. 2002;

5. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma di € 1.032,91 oltre IVA e CAP, previa ricezione della fattura e del danno giudiziario redatto nell'interesse del Comune;

6. Di dare atto che il valore della presente controversia, ai fini della tariffa forense e del contributo unificato per l'iscrizione a molo, è indeterminabile modesto;

7. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Delibera n° 35 : Art. 11 della legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Presa d'atto della graduatoria ed assegnazione contributo agli aventi diritto.

Si da atto che, per la trattazione del presente accapo, si allontana l'Assessore Michelina Stuccilli;

Visto l'art. II della legge n° 431 del 9 dicembre 1998, con il quale è stato istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" a favore delle famiglie più bisognose;

Visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale si individuano i requisiti minimi per beneficiare dei contributi (limiti di reddito, possesso del contratto di locazione registrato, tipologia dell'immobile locato rispondente ai requisiti previsti dall' art. 2 della L.R. n° 54/84);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 561 del 14 maggio 2002, inviata al Comune con nota n. 1827/2002/52 del 23.5.2002, a firma dell'Assessore URB. -A.T. -E.R.P., con la quale sono stati preliminarmente ripartiti i fondi di cui alla legge 431/98, relativi all'anno 2001 e che prevede anche le procedure per l'erogazione di contributi subordinatamente all'invio alla stessa Regione delle risultanze dei bandi entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima delibera nel
BURP;

Vista la propria precedente delibera n.26 del 31/7/2002, con la quale si approvano le procedure di assegnazione agli aventi diritto;

Viste le domande presentate da cittadini del Comune aventi i requisiti per l'ottenimento del contributo di che trattasi;

Constatato che il contributo attribuito al Comune dalla R.P. ammonta a €. 85.215,39 ( pari a L. 165.000.000);

Rilevato che la Commissione preposta all'esame delle richieste pervenute, nominata con precedente delibera n 26 del 31/7/2002 citata, riunitasi il 5/8/2002, letta la relazione istruttoria dell'ufficio Servizi Sociali, approva la graduatoria degli aventi diritto con riserva in quanto intende verificare i requisiti degli aventi diritto;

Ritenuto dover accogliere le istanze con riserva, la decisione della Commissione preposta e prendere atto della graduatoria e dell'ammontare del contributo assegnato a favore di ciascuno dei richiedenti aventi diritto, per una somma complessiva di E. 141.957,00;


Ritenuto di dover ridimensionare, ad accreditamento del finanziamento, il contributo agli aventi diritto, qualora la R.P. non dovesse integrare con una ulteriore somma il finanziamento di cui sopra, insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Affari Generali;


DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare, con riserva, come da motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria degli aventi diritto alla concessione dei contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dei cittadini del Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che la somma complessiva necessaria per soddisfare le domande pervenute ammonta a €. 141.957,00;

3. di ridimensionare il contributo agli aventi diritto, ad accreditamento del finanziamento, qualora la R.P. non dovesse integrare con una ulteriore somma il finanziamento di cui sopra, insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute;

4. di inoltrare la richiesta di finanziamento alla REGIONE PUGLIA - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - Ufficio Sovvenzionata 2 -Via delle Magnolie, 6/8 - Zona industriale - MODUGNO (BA);

5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri per questo Ente, essendo la spesa finanziata dalla Regione Puglia;

6. di provvedere all'erogazione dei contributi ai cittadini di cui alla graduatoria ad accreditamento dei fondi necessari con successivo atto amministrativo;

7. di rendere la presente immediatamente eseguibile

 


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