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DELIBERE DI GIUNTA
30 settembre 2003 - delibere n° 201 - 207    


Delibera n° 201 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il Direttore Generale per quanto concerne la regolarità tecnica;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:
· con nota n. 1990 del 28.11.2001 il Capo Servizio Polizia Municipale faceva presente che il sorvegliante comunale, sig. Antonio FRUMENZIO, assegnato alle dipendenze del Comando di P.M. dal 3 luglio 2001, svolgeva attività di vigilanza dei beni mobili e immobili di proprietà del Comune e che, conseguentemente, avrebbe dovuto percepire l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 del CCNL 6 luglio 1995;

· con nota n.4/pers. del 17.01.02 il Responsabile del Settore Economico-finanziario-personale, all'uopo interpellato, comunicava l'impossibilità di procedere alla corresponsione dell'indennità richiesta in considerazione del fatto che nella declaratoria del profilo professionale di "Sorvegliante" non era previsto lo svolgimento dell'attività di vigilanza, condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità stessa;

· nella riunione della delegazione trattante in data 4 marzo 2002, come da verbale agli atti, è stata discussa la proposta di integrare la declaratoria del profilo professionale di "sorvegliante" prevedendo lo svolgimento di attività di vigilanza ed è stato concordato di subordinare tale integrazione a una previa puntuale definizione dell'attività cui il sorvegliante deve attendere;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.03.1999 nella quale si afferma che "…(omissis) per personale dell'area della vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali …(omissis)";

Considerato che:
· con nota prot. n. 22/D.G. del 15.05.2003, dopo intercorsa corrispondenza con l'ARAN tesa ad avere ragguagli sulla problematica esposta, il Direttore Generale ha chiesto all'Ispettore di Polizia Municipale di conoscere se il sorvegliante assegnato al servizio di P.M. svolgesse attività proprie del personale dell'area della vigilanza come esplicitate dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.03.99;
· con nota di riscontro n.644/P.M. del 17.05.2003 l'Ispettore di Polizia Municipale ha comunicato che il dipendente Antonio Frumenzio svolge anche le funzioni del personale dell'area di vigilanza come esplicitate nella dichiarazione congiunta n. 5 su menzionata;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, procedere all'integrazione della declaratoria del profilo professionale di "sorvegliante";

Con voti unanimi;


D E L I B E R A


1. di integrare la declaratoria relativa al profilo professionale di "sorvegliante" prevedendo che tale figura abbia, tra l'altro, il compito di svolgere attività di vigilanza dei beni mobili e immobili di proprietà del Comune.


2. di informare i componenti della delegazione trattante di quanto disposto con il presente provvedimento.

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, a seguito di apposita unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.


Delibera n° 202 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 189 nota prot. n. 35/U.S. del 17 luglio 2003, il Sindaco ha comunicato le esigenze di servizio relative ai programmi che intende attuare per il tramite del Servizio di Polizia Municipale durante la corrente stagione estiva e, in particolare, per la località turistico/balneare di Torre Mileto, per il centro storico, per la zona a traffico limitato (Corso Garibaldi, P.zza 4 Novembre e Viale Papa Giovanni XXIII), per il controllo e regolamentazione del traffico nei punti critici della Città, non escluso il controllo elettronico della velocità.
Considerato che il predetto progetto che prevede anche il coinvolgimento del Sorv.te FRUMENZIO Antonio e l'Addetto alla Segnaletica Stradale DE CATO Leonardo, è stato già oggetto di discussione nella riunione della Delegazione Trattante del 13 giugno 2003, la quale ha concordato sul predetto progetto, demandando all'Amministrazione Comunale la verifica dell'effettiva esigenza in relazione ai programmi da attuare, nonché alla disponibilità finanziaria della spesa.
Considerato, altresì, che al fine di raggiungere le predette finalità occorre coinvolgere tutto il personale facente parte del Corpo di Polizia Municipale, non esclusi il Sorvegliante Comunale e l'Addetto alla Segnaletica Stradale, tutti chiamati a dare il massimo impegno, sia sotto il profilo professionale che di impiego e flessibilità nei vari servizi che si rendono necessari per dare la giusta sensazione di sicurezza a quanti scelgono questa Città per soggiornarvi o passare alcune ore di svago presso i luoghi e manifestazioni resi disponibili ed organizzate per il corrente periodo estivo, incrementando, in tal modo, anche l'interesse turistico della località. A ciò si aggiungano i servizi da espletarsi in occasione della Fiera di Ottobre e dei servizi complementari per lo spegnimento di incendi, che vengono effettuati quasi esclusivamente a cura di questo Ente, e dell'apposizione della segnaletica temporanea per la varie manifestazioni socio-artistico-culturali.
Visto il progetto in questione, prot. n. 735/P.M. del 6 giugno 2003, predisposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Protezione Civile - Ten. Dott. Pietro BORTONE;
Vista la nota prot. n. 35 Uff. Sindaco del 17 luglio 2003;
Visto il verbale di riunione della delegazione trattante del 13 giugno 2003, in particolare la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno "trattamento economico al personale del Corpo di P.M. per servizi in regime di orario notturno in occasione della Festa Patronale, Estate a San Nicandro e Fiera d'Ottobre;
Ritenuto, pertanto, stabilire la seguente remunerazione incentivante:
- Responsabile del Servizio- quota forfetaria di€ 2.000,00;
- Specialista di Vigilanza ed Operatori, quota base per lo spcialista di vigilanza di € 1.500,00 e di € 1.000,00 per ogni Operatore, a cui aggiungere € 50,00 per ogni turno terminante dopo le ore 22,00, decurtata di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie oltre a quelle programmate, mentre non verrà decurtata alcuna somma da quella della base di partenza in caso di malattia per infortunio sul lavoro;
- Sorvegliante Comunale, compenso di € 2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il 16 settembre p.v., mentre i riposi settimanali saranno concordati strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;
- Addetto alla Segnaletica Stradale, compenso di € 2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il 31 agosto, mentre i riposi settimanali saranno concordati strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro del personale dipendente di questo Ente, periodo 01.01.1998/2001, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 21.01.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.03.2003 ad oggetto: "Devoluzione proventi contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 del C.d.S.";

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio economico-finanziario;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto finalizzato "Estate tranquilla 2003", in narrativa esplicitato;
2. di stabilire la seguente remunerazione incentivante:
- Responsabile del Servizio- quota forfetaria di € 2.000,00;
- Specialista di Vigilanza ed Operatori, quota base per lo Specialista di vigilanza di € 1.500,00 e di € 1.000,00 per ogni Operatore, a cui aggiungere € 50,00 per ogni turno terminante dopo le ore 22,00, decurtata di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie oltre a quelle programmate, mentre non verrà decurtata alcuna somma da quella della base di partenza in caso di malattia per infortunio sul lavoro;
- Sorvegliante Comunale, compenso di € 2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il 16 settembre p.v., mentre i riposi settimanali saranno concordati strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;
- Addetto alla Segnaletica Stradale, compenso di € 2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il 31 agosto, mentre i riposi settimanali saranno concordati strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;
3. di imputare la presuntiva spesa di € 30.000,00 al cap. 2187 del B.E.F. 2003;
4. di riservare con successivo atto gestionale del Responsabile del II Settore la liquidazione delle spettanze, previa attestazione di raggiungimento degli obiettivi da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Delibera n° 203 :


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con delibera di G. C. n° 347 del 27.11.2000 veniva conferito incarico legale all'Avv. Anna DI SIPIO al fine di proporre opposizione al ricorso al Tribunale di Rodi Garganico, notificato il 7.11.2000 con il quale la sig.ra TENACE Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele LANZETTA, chiedeva al Giudice la reintegrazione immediata nel possesso dell'immobile di sua proprietà, della finestra e della relativa veduta, oltre al risarcimento dei danni e spese di lite;
- Con ordinanza del Tribunale di Rodi Garganico del 22.2.2001 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, per l'effetto, veniva rigettato il ricorso proposto da Tenace Angela, con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive £. 3.660.000 oltre accessori di legge;
- Con determinazione del Responsabile del 1° Settore n° 92 del 6.4.2001 si confermava l'incarico legale all'Avv. Anna DI SIPIO per il recupero delle spese dalla sig.ra Tenace Angela la quale, nonostante la lettera di messa in mora, non aveva onorato il pagamento;
- In seguito alla notifica dell'atto di precetto, avvenuto in data 30.8.2001, la sig.ra Tenace con nota del 2.10.2001, prot. 13568, in considerazione delle sue presunte disagiate condizioni economiche, chiedeva al Commissario Prefettizio del Comune di S. Nicandro Garganico il pagamento della somma dovuta in n° 3 rate;
- Il Comune, con riscontro del 5.10.2001, prot. 13863, accoglieva la proposta e quindi comunicava all'Avv. Di Sipio d'interrompere l'azione esecutiva intrapresa;
- La sig.ra Tenace con lettera del 9.10.2001 presentava al Comune una nuova richiesta di rateizzazione delle spese legali che prevedeva il pagamento di £. 300.000 mensili fino al saldo della somma, a partire dal 15 dicembre 2001;
- Con nuova istanza del 18.1.2002 la predetta chiedeva al Comune di fissare le rate da pagare, avendo già pagato una sola rata di £. 300.000 a mezzo c/c postale, in £. 200.000 mensili fino all'esaurimento della somma dovuta;
- Il Comune con nota del 22.1.2002, prot. 1121/23.1.'02, prendeva atto della situazione finanziaria della richiedente e, facendo rilevare che tale istanza era la 3^ in ordine di tempo con cui richiedeva una riduzione della somma da pagare in rate mensili, ufficializzava il pagamento in € 103,11 pari a £. 199.646 mensili. Tuttavia preavvisava che non sarebbero state prese in considerazione eventuali altre richieste di riduzione della somma e il pagamento andava fatto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Milano. Qualora il pagamento non fosse stato effettuato nei termini, il Comune avrebbe dato inizio alla procedura espropriativi prevista per legge;
- Dato atto che la debitrice a tutt'oggi ha pagato solo n° 3 rate per una somma complessiva di € 361,52 e che quindi si rende pertanto necessario adire le vie legali per il recupero del saldo del credito dovuto al Comune;
- Con nota del 26.7.'02, prot. 775/Cont., l'Assessore al Contenzioso comunicava la decisione della G. C. di recuperare le spese legali, quantificate in € 2.990,19, dovute al Comune dalla predetta Tenace Angela mediante iscrizione a ruolo tramite l'Uff. Tributi;
- Vista la nota del Responsabile 3° Settore del 18.9.2003, prot. 463/Trib., con cui si informa il Comune che in data 26.11.'02 ha trasmesso al C.N.C. di Bari la minuta di ruolo coattivo per il recupero delle spese legali a carico della sig.ra Tenace Angela, dovute a seguito del provvedimento emesso il 22.2.'01 dal Tribunale di Rodi Garganico, ma questi dopo varie ricerche ha restituito in data 28.1.'03 la minuta del ruolo in quanto non è riuscito a trovare un codice "tributo" con il quale individuare la tipologia di somma da richiedersi a mezzo ruolo coattivo;
- Ritenuto dover procedere esecutivamente per il recupero delle spese legali riconosciute nella sentenza del Tribunale di Rodi Garganico del 22.2.2001, detratte le rate versate;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra TENACE Angela, con pignoramenti mobiliari e/o immobiliari e con le procedure esecutive previste per legge, per il recupero coattivo delle spese legali riconosciute nella sentenza in premessa richiamata e comunque di tutte quelle spettanti, detratte le rate versate dalla debitrice al Comune;

2. di nominare legale del Comune l'Avv. Murano Sante, conferendo l'incarico di procedere esecutivamente e comunque con il più ampio mandato;

3. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;

4. di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;


5. di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole votazione, immed/te eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.


Delibera n° 204 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marocchella per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 16.12.2002 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 27.05.2003 è stato prorogato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 01.02.2003 al 31.08.2003;
- che nelle more dell'adozione degli ulteriori atti amministrativi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano, per non compromettere il buon andamento del servizio ed arrecare disagio alla cittadinanza ed in specie agli anziani, si rende opportuno prorogare ulteriormente l'affidamento de quo, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2003, al consorzio OPUS;

Considerato che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21 del 1 settembre 1993 relativo alle "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della 381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui al II comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;

Ritenuto dover prorogare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano dal 01.10.2003 al 31.12.2003;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

· di prorogare dal 01.10.2003 fino al 31.12.2003 l'affidamento del servizio di trasporto urbano al Consorzio OPUS con sede in Foggia alla Via Dante n.5, alle condizioni tutte stabilite nella delibera n. n.113 del 16.12.2002 con cui è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;

· di impegnare la somma di € 26.400 ,00 (iva compresa al 20%) a carico del capitolo 1958 del Bilancio esercizio finanziario 2003;

· con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEL 267/2000.


Delibera n° 205 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:
- Che con sentenza n° 173/03 la Corte d'Appello di Bari - 1^ Sez. Civile - il 17.12.2002, pubblicata il 18.02.2003, comunicata il 12.03.2003 e notificata il 6 giugno 2003, ha rigettato l'appello e la condanna alle spese dell'impugnazione proposta dalla ditta GUERRIERI Costantino avverso la sentenza n° 401/98 emessa dal Tribunale Civile di Lucera nella vertenza intentata contro questo Ente;
- Che la ditta Guerrieri Costantino ha proposto ricorso per Cassazione a fine di annullare o cassare la sentenza su richiamata;
- Che il legale dell'Ente, Avv. Matteo RUSSO, con missiva del 22.09.'03 comunicava detto ricorso per Cassazione, sottolineando che qualora l'Ente voglia proporre controricorso, di deliberarlo entro breve termine, stante la particolarità della procedura;
- Che è interesse dell'Ente proporre controricorso al fine di far riconoscere la validità della sentenza di 2° grado emessa dalla Corte d'Appello di Bari surrichiamata;
- Che appare opportuno riconfermare quale legale dell'Ente l'Avv. Matteo Russo, già difensore del Comune nei precedenti gradi di giudizio e quindi già a conoscenza dei fatti di cui è causa ed inoltre abilitato alla professione presso le Magistrature Superiori;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di voler resistere in giudizio avverso il ricorso per Cassazione proposto dal Sig. GUERRIERI Costantino nella richiamata controversia;

2. di confermare quale legale dell'Ente l'Avv. Matteo RUSSO, patrocinante in Cassazione, già difensore del Comune nei gradi precedenti dello stesso giudizio, autorizzando il Sindaco al rilascio del più ampio mandato alle liti per le finalità di cui sopra;

3. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;

4. di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;

5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 206 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marocchella per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 16.12.2002 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 27.05.2003 è stato prorogato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 01.02.2003 al 31.08.2003;
- che nelle more dell'adozione degli ulteriori atti amministrativi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano, per non compromettere il buon andamento del servizio ed arrecare disagio alla cittadinanza ed in specie agli anziani, si rende opportuno prorogare ulteriormente l'affidamento de quo, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2003, al consorzio OPUS;

Considerato che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21 del 1 settembre 1993 relativo alle "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della 381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui al II comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;

Ritenuto dover prorogare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano dal 01.10.2003 al 31.12.2003;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

· di prorogare dal 01.10.2003 fino al 31.12.2003 l'affidamento del servizio di trasporto urbano al Consorzio OPUS con sede in Foggia alla Via Dante n.5, alle condizioni tutte stabilite nella delibera n. n.113 del 16.12.2002 con cui è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;

· di impegnare la somma di € 26.400 ,00 (iva compresa al 20%) a carico del capitolo 1958 del Bilancio esercizio finanziario 2003;

· con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEL 267/2000.

Delibera n° 207 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;
Premesso che:
- è pervenuta a questa Amministrazione la nota della Cooperativa San Riccardo Pampuri con sede legale a Foggia, prot. n. 217/ 03, acclarata al protocollo comunale in data 30.06.2003 al n. 10871, la quale mette a disposizione la propria esperienza e professionalità per la predisposizione, e successivamente per la gestione, del progetto da inviare per il c.a. alla Regione Puglia nell'ambito dei "Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave- Legge n° 104 del 5/2/92" di cui alla delibera regionale n. 1871 dell'11.12.2001;
- questo Ente, con precedenti atti deliberativi, ha approvato i progetti "ARIANNA" per gli anni 1999, 2000, 2001 predisposti dalla suddetta Cooperativa nell'ambito della precedente delibera di G.R. n. 1222 dell'1.9.1999;
- la gestione dei progetti, approvati dalla Regione, è stata affidata alla Cooperativa San Riccardo Pampuri e, nella loro attuazione, hanno dato la possibilità ad alcuni disabili di avere una vita più indipendente;
- con precedente delibera n. 55 del 25.9.2002, la G.C. ha approvato il nuovo progetto "ARIANNA 2002, del quale si attende l'approvazione, inviato lo scorso anno alla Regione entro i termini stabiliti;
Considerato che la scadenza di presentazione di nuovi progetti è fissata al 30 settembre 2003;
Visto il progetto, denominato "ARIANNA 2003", che dà continuità ai precedenti, predisposto dalla Cooperativa Sociale San Riccardo Pampuri, trasmesso con la nota prot. n. 353/03, acclarata al protocollo comunale in data 29.09.2003 al n. 13666;
Constatato che l'articolazione di detto progetto è così suddivisa per i disabili in esso inseriti:
1. assistenza domiciliare;
2. rimborso spese parziale per trasferimenti in centri specializzati o di cura, per acquisti di farmaci e/o di ausili;
3. interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto a una vita il più indipendente possibile;
Considerato che la realizzazione di questo progetto è finalizzata ad assicurare una maggiore assistenza ai disabili presenti sul territorio comunale;
Rilevato che la Cooperativa San Riccardo Pampuri si dichiara disponibile, come per la progettualità degli scorsi anni, a nulla pretendere per i costi di progettazione del progetto qualora lo stesso non rientrasse tra quelli finanziati a condizione però che, qualora il progetto venga finanziato, gli venga affidata la gestione operativa dello stesso;
Che al Comune viene richiesto di intervenire nella fase di attuazione con:
§ propri locali attualmente non in uso, o comunque il cui uso potrà essere modificato;
§ la manutenzione ordinaria degli stessi con la relativa pulizia e l'uso del riscaldamento e utenza acqua, luce, gas e spese telefoniche;
§ il pulmino per i disabili, già di proprietà di questo ente, e la sua ordinaria manutenzione;
§ proprio personale amministrativo e/o appartenente al settore sociale;
§ varie spese di funzionamento come previsto dal progetto che diviene parte integrante del presente atto;
Ritenuto di accettare il progetto di che trattasi;
Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa a firma del Responsabile del III Settore Ragioneria;


DELIBERA

1. di accettare e fare proprio il progetto denominato "ARIANNA 2003", predisposto per n. 15 disabili, dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri - sede legale a Foggia alla Via Dante n° 5 - e Partita I.V.A. 02280200714 - nell'ambito della delibera di G. R. n. 1871 dell'11.12.2001 - concernenti criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno a persone con handicap gravi - Legge n° 104 del 5/2/92, che dovrà essere finalizzato:
- all'assistenza domiciliare;
- al rimborso spese parziale per trasferimenti in centri specializzati o di cura, per acquisti di farmaci e/o di ausili;

2. di prendere atto che nulla sarà dovuto alla Cooperativa San Riccardo Pampuri qualora il progetto da essa predisposto non rientri tra quelli finanziati e di prendere atto che comunque la gestione operativa dello stesso, in caso di finanziamento, sarà affidato alla stessa cooperativa;

3. di intervenire nella fase di attuazione del progetto con:
§ propri locali attualmente non in uso, o comunque il cui uso potrà essere modificato e che andranno con successiva delibera ad essere individuati;
§ la manutenzione ordinaria degli stessi con la relativa pulizia, riscaldamento e utenza acqua, luce, gas e spese telefoniche;
§ il pulmino per i disabili già di proprietà di questo ente e la sua ordinaria manutenzione;
§ con proprio personale amministrativo e/o appartenente al settore sociale;
§ con varie spese di funzionamento come previsto dal progetto che diviene parte integrante del presente atto;
§ di nominare quale responsabile del progetto per conto dell'Ente la Sig. a Carmela F. Iannelli;

4. di inviare il progetto alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Rosati n. 139 - 71100 Foggia;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 


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