Delibera n° 201 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il Direttore Generale per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, ha espresso parere favorevole;
Premesso che:
· con nota n. 1990 del 28.11.2001 il Capo Servizio
Polizia Municipale faceva presente che il sorvegliante comunale,
sig. Antonio FRUMENZIO, assegnato alle dipendenze del Comando
di P.M. dal 3 luglio 2001, svolgeva attività di vigilanza
dei beni mobili e immobili di proprietà del Comune
e che, conseguentemente, avrebbe dovuto percepire l'indennità
di vigilanza prevista dall'art. 37 del CCNL 6 luglio 1995;
· con nota n.4/pers. del 17.01.02 il Responsabile
del Settore Economico-finanziario-personale, all'uopo interpellato,
comunicava l'impossibilità di procedere alla corresponsione
dell'indennità richiesta in considerazione del fatto
che nella declaratoria del profilo professionale di "Sorvegliante"
non era previsto lo svolgimento dell'attività di
vigilanza, condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità
stessa;
· nella riunione della delegazione trattante in
data 4 marzo 2002, come da verbale agli atti, è stata
discussa la proposta di integrare la declaratoria del profilo
professionale di "sorvegliante" prevedendo lo
svolgimento di attività di vigilanza ed è
stato concordato di subordinare tale integrazione a una
previa puntuale definizione dell'attività cui il
sorvegliante deve attendere;
Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.03.1999
nella quale si afferma che "…(omissis) per personale
dell'area della vigilanza si intende il personale che svolge
attività di prevenzione, controllo e repressione
in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica,
venatoria rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni
demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti
regionali nonché le attività di custodia nelle
carceri mandamentali …(omissis)";
Considerato che:
· con nota prot. n. 22/D.G. del 15.05.2003, dopo
intercorsa corrispondenza con l'ARAN tesa ad avere ragguagli
sulla problematica esposta, il Direttore Generale ha chiesto
all'Ispettore di Polizia Municipale di conoscere se il sorvegliante
assegnato al servizio di P.M. svolgesse attività
proprie del personale dell'area della vigilanza come esplicitate
dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.03.99;
· con nota di riscontro n.644/P.M. del 17.05.2003
l'Ispettore di Polizia Municipale ha comunicato che il dipendente
Antonio Frumenzio svolge anche le funzioni del personale
dell'area di vigilanza come esplicitate nella dichiarazione
congiunta n. 5 su menzionata;
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, procedere all'integrazione
della declaratoria del profilo professionale di "sorvegliante";
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di integrare la declaratoria relativa al profilo professionale
di "sorvegliante" prevedendo che tale figura abbia,
tra l'altro, il compito di svolgere attività di vigilanza
dei beni mobili e immobili di proprietà del Comune.
2. di informare i componenti della delegazione trattante
di quanto disposto con il presente provvedimento.
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile,
a seguito di apposita unanime votazione, ai sensi dell'art.
134 - comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
Delibera n° 202 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che con proposta di deliberazione della Giunta
Comunale n. 189 nota prot. n. 35/U.S. del 17 luglio 2003,
il Sindaco ha comunicato le esigenze di servizio relative
ai programmi che intende attuare per il tramite del Servizio
di Polizia Municipale durante la corrente stagione estiva
e, in particolare, per la località turistico/balneare
di Torre Mileto, per il centro storico, per la zona a traffico
limitato (Corso Garibaldi, P.zza 4 Novembre e Viale Papa
Giovanni XXIII), per il controllo e regolamentazione del
traffico nei punti critici della Città, non escluso
il controllo elettronico della velocità.
Considerato che il predetto progetto che prevede anche il
coinvolgimento del Sorv.te FRUMENZIO Antonio e l'Addetto
alla Segnaletica Stradale DE CATO Leonardo, è stato
già oggetto di discussione nella riunione della Delegazione
Trattante del 13 giugno 2003, la quale ha concordato sul
predetto progetto, demandando all'Amministrazione Comunale
la verifica dell'effettiva esigenza in relazione ai programmi
da attuare, nonché alla disponibilità finanziaria
della spesa.
Considerato, altresì, che al fine di raggiungere
le predette finalità occorre coinvolgere tutto il
personale facente parte del Corpo di Polizia Municipale,
non esclusi il Sorvegliante Comunale e l'Addetto alla Segnaletica
Stradale, tutti chiamati a dare il massimo impegno, sia
sotto il profilo professionale che di impiego e flessibilità
nei vari servizi che si rendono necessari per dare la giusta
sensazione di sicurezza a quanti scelgono questa Città
per soggiornarvi o passare alcune ore di svago presso i
luoghi e manifestazioni resi disponibili ed organizzate
per il corrente periodo estivo, incrementando, in tal modo,
anche l'interesse turistico della località. A ciò
si aggiungano i servizi da espletarsi in occasione della
Fiera di Ottobre e dei servizi complementari per lo spegnimento
di incendi, che vengono effettuati quasi esclusivamente
a cura di questo Ente, e dell'apposizione della segnaletica
temporanea per la varie manifestazioni socio-artistico-culturali.
Visto il progetto in questione, prot. n. 735/P.M. del 6
giugno 2003, predisposto dal Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale Protezione Civile - Ten. Dott. Pietro
BORTONE;
Vista la nota prot. n. 35 Uff. Sindaco del 17 luglio 2003;
Visto il verbale di riunione della delegazione trattante
del 13 giugno 2003, in particolare la trattazione dell'ultimo
punto all'ordine del giorno "trattamento economico
al personale del Corpo di P.M. per servizi in regime di
orario notturno in occasione della Festa Patronale, Estate
a San Nicandro e Fiera d'Ottobre;
Ritenuto, pertanto, stabilire la seguente remunerazione
incentivante:
- Responsabile del Servizio- quota forfetaria di€ 2.000,00;
- Specialista di Vigilanza ed Operatori, quota base per
lo spcialista di vigilanza di € 1.500,00 e di €
1.000,00 per ogni Operatore, a cui aggiungere € 50,00
per ogni turno terminante dopo le ore 22,00, decurtata di
€ 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario
e di ferie oltre a quelle programmate, mentre non verrà
decurtata alcuna somma da quella della base di partenza
in caso di malattia per infortunio sul lavoro;
- Sorvegliante Comunale, compenso di € 2.000,00, decurtabile
di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo
straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il
16 settembre p.v., mentre i riposi settimanali saranno concordati
strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;
- Addetto alla Segnaletica Stradale, compenso di €
2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata
di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste
saranno fruite dopo il 31 agosto, mentre i riposi settimanali
saranno concordati strettamente con il Responsabile del
Servizio di P.M.;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro del
personale dipendente di questo Ente, periodo 01.01.1998/2001,
approvato con delibera di C.C. n. 14 del 21.01.2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
28.03.2003 ad oggetto: "Devoluzione proventi contravvenzionali
ai sensi dell'art. 208 del C.d.S.";
Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa dal
Responsabile del Servizio economico-finanziario;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di approvare il progetto finalizzato "Estate tranquilla
2003", in narrativa esplicitato;
2. di stabilire la seguente remunerazione incentivante:
- Responsabile del Servizio- quota forfetaria di €
2.000,00;
- Specialista di Vigilanza ed Operatori, quota base per
lo Specialista di vigilanza di € 1.500,00 e di €
1.000,00 per ogni Operatore, a cui aggiungere € 50,00
per ogni turno terminante dopo le ore 22,00, decurtata di
€ 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo straordinario
e di ferie oltre a quelle programmate, mentre non verrà
decurtata alcuna somma da quella della base di partenza
in caso di malattia per infortunio sul lavoro;
- Sorvegliante Comunale, compenso di € 2.000,00, decurtabile
di € 20,00 per ogni giornata di malattia, di congedo
straordinario e di ferie. Queste saranno fruite dopo il
16 settembre p.v., mentre i riposi settimanali saranno concordati
strettamente con il Responsabile del Servizio di P.M.;
- Addetto alla Segnaletica Stradale, compenso di €
2.000,00, decurtabile di € 20,00 per ogni giornata
di malattia, di congedo straordinario e di ferie. Queste
saranno fruite dopo il 31 agosto, mentre i riposi settimanali
saranno concordati strettamente con il Responsabile del
Servizio di P.M.;
3. di imputare la presuntiva spesa di € 30.000,00 al
cap. 2187 del B.E.F. 2003;
4. di riservare con successivo atto gestionale del Responsabile
del II Settore la liquidazione delle spettanze, previa attestazione
di raggiungimento degli obiettivi da parte del Responsabile
del Servizio di Polizia Municipale.
Delibera n° 203 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con delibera di G. C. n° 347 del 27.11.2000 veniva
conferito incarico legale all'Avv. Anna DI SIPIO al fine
di proporre opposizione al ricorso al Tribunale di Rodi
Garganico, notificato il 7.11.2000 con il quale la sig.ra
TENACE Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele
LANZETTA, chiedeva al Giudice la reintegrazione immediata
nel possesso dell'immobile di sua proprietà, della
finestra e della relativa veduta, oltre al risarcimento
dei danni e spese di lite;
- Con ordinanza del Tribunale di Rodi Garganico del 22.2.2001
veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario e, per l'effetto, veniva rigettato il ricorso
proposto da Tenace Angela, con condanna al pagamento delle
spese di lite, liquidate in complessive £. 3.660.000
oltre accessori di legge;
- Con determinazione del Responsabile del 1° Settore
n° 92 del 6.4.2001 si confermava l'incarico legale all'Avv.
Anna DI SIPIO per il recupero delle spese dalla sig.ra Tenace
Angela la quale, nonostante la lettera di messa in mora,
non aveva onorato il pagamento;
- In seguito alla notifica dell'atto di precetto, avvenuto
in data 30.8.2001, la sig.ra Tenace con nota del 2.10.2001,
prot. 13568, in considerazione delle sue presunte disagiate
condizioni economiche, chiedeva al Commissario Prefettizio
del Comune di S. Nicandro Garganico il pagamento della somma
dovuta in n° 3 rate;
- Il Comune, con riscontro del 5.10.2001, prot. 13863, accoglieva
la proposta e quindi comunicava all'Avv. Di Sipio d'interrompere
l'azione esecutiva intrapresa;
- La sig.ra Tenace con lettera del 9.10.2001 presentava
al Comune una nuova richiesta di rateizzazione delle spese
legali che prevedeva il pagamento di £. 300.000 mensili
fino al saldo della somma, a partire dal 15 dicembre 2001;
- Con nuova istanza del 18.1.2002 la predetta chiedeva al
Comune di fissare le rate da pagare, avendo già pagato
una sola rata di £. 300.000 a mezzo c/c postale, in
£. 200.000 mensili fino all'esaurimento della somma
dovuta;
- Il Comune con nota del 22.1.2002, prot. 1121/23.1.'02,
prendeva atto della situazione finanziaria della richiedente
e, facendo rilevare che tale istanza era la 3^ in ordine
di tempo con cui richiedeva una riduzione della somma da
pagare in rate mensili, ufficializzava il pagamento in €
103,11 pari a £. 199.646 mensili. Tuttavia preavvisava
che non sarebbero state prese in considerazione eventuali
altre richieste di riduzione della somma e il pagamento
andava fatto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese
presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Milano.
Qualora il pagamento non fosse stato effettuato nei termini,
il Comune avrebbe dato inizio alla procedura espropriativi
prevista per legge;
- Dato atto che la debitrice a tutt'oggi ha pagato solo
n° 3 rate per una somma complessiva di € 361,52
e che quindi si rende pertanto necessario adire le vie legali
per il recupero del saldo del credito dovuto al Comune;
- Con nota del 26.7.'02, prot. 775/Cont., l'Assessore al
Contenzioso comunicava la decisione della G. C. di recuperare
le spese legali, quantificate in € 2.990,19, dovute
al Comune dalla predetta Tenace Angela mediante iscrizione
a ruolo tramite l'Uff. Tributi;
- Vista la nota del Responsabile 3° Settore del 18.9.2003,
prot. 463/Trib., con cui si informa il Comune che in data
26.11.'02 ha trasmesso al C.N.C. di Bari la minuta di ruolo
coattivo per il recupero delle spese legali a carico della
sig.ra Tenace Angela, dovute a seguito del provvedimento
emesso il 22.2.'01 dal Tribunale di Rodi Garganico, ma questi
dopo varie ricerche ha restituito in data 28.1.'03 la minuta
del ruolo in quanto non è riuscito a trovare un codice
"tributo" con il quale individuare la tipologia
di somma da richiedersi a mezzo ruolo coattivo;
- Ritenuto dover procedere esecutivamente per il recupero
delle spese legali riconosciute nella sentenza del Tribunale
di Rodi Garganico del 22.2.2001, detratte le rate versate;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra
TENACE Angela, con pignoramenti mobiliari e/o immobiliari
e con le procedure esecutive previste per legge, per il
recupero coattivo delle spese legali riconosciute nella
sentenza in premessa richiamata e comunque di tutte quelle
spettanti, detratte le rate versate dalla debitrice al Comune;
2. di nominare legale del Comune l'Avv. Murano Sante, conferendo
l'incarico di procedere esecutivamente e comunque con il
più ampio mandato;
3. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione
delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti
e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con
esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali
o altro titolo;
4. di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare
al citato legale;
5. di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole
votazione, immed/te eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Delibera n° 204 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 16.12.2002
è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento
al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano
per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 27.05.2003
è stato prorogato l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico urbano per il periodo dal 01.02.2003 al 31.08.2003;
- che nelle more dell'adozione degli ulteriori atti amministrativi
per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano,
per non compromettere il buon andamento del servizio ed
arrecare disagio alla cittadinanza ed in specie agli anziani,
si rende opportuno prorogare ulteriormente l'affidamento
de quo, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2003, al
consorzio OPUS;
Considerato che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21
del 1 settembre 1993 relativo alle "Iniziative regionali
a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della
381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni
con cooperative che svolgono le attività di cui al
II comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura
di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,
purchè finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;
Ritenuto dover prorogare l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico urbano dal 01.10.2003 al 31.12.2003;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
· di prorogare dal 01.10.2003 fino al 31.12.2003
l'affidamento del servizio di trasporto urbano al Consorzio
OPUS con sede in Foggia alla Via Dante n.5, alle condizioni
tutte stabilite nella delibera n. n.113 del 16.12.2002 con
cui è stato approvato lo schema di contratto per
l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto
pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
· di impegnare la somma di € 26.400 ,00 (iva
compresa al 20%) a carico del capitolo 1958 del Bilancio
esercizio finanziario 2003;
· con separata ed unanime votazione, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di
urgenza ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEL 267/2000.
Delibera n° 205 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso:
- Che con sentenza n° 173/03 la Corte d'Appello di Bari
- 1^ Sez. Civile - il 17.12.2002, pubblicata il 18.02.2003,
comunicata il 12.03.2003 e notificata il 6 giugno 2003,
ha rigettato l'appello e la condanna alle spese dell'impugnazione
proposta dalla ditta GUERRIERI Costantino avverso la sentenza
n° 401/98 emessa dal Tribunale Civile di Lucera nella
vertenza intentata contro questo Ente;
- Che la ditta Guerrieri Costantino ha proposto ricorso
per Cassazione a fine di annullare o cassare la sentenza
su richiamata;
- Che il legale dell'Ente, Avv. Matteo RUSSO, con missiva
del 22.09.'03 comunicava detto ricorso per Cassazione, sottolineando
che qualora l'Ente voglia proporre controricorso, di deliberarlo
entro breve termine, stante la particolarità della
procedura;
- Che è interesse dell'Ente proporre controricorso
al fine di far riconoscere la validità della sentenza
di 2° grado emessa dalla Corte d'Appello di Bari surrichiamata;
- Che appare opportuno riconfermare quale legale dell'Ente
l'Avv. Matteo Russo, già difensore del Comune nei
precedenti gradi di giudizio e quindi già a conoscenza
dei fatti di cui è causa ed inoltre abilitato alla
professione presso le Magistrature Superiori;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di voler resistere in giudizio avverso il ricorso per
Cassazione proposto dal Sig. GUERRIERI Costantino nella
richiamata controversia;
2. di confermare quale legale dell'Ente l'Avv. Matteo RUSSO,
patrocinante in Cassazione, già difensore del Comune
nei gradi precedenti dello stesso giudizio, autorizzando
il Sindaco al rilascio del più ampio mandato alle
liti per le finalità di cui sopra;
3. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe
minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese
documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di
eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
4. di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare
al citato legale;
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 206 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 16.12.2002
è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento
al consorzio OPUS del servizio di trasporto pubblico urbano
per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 27.05.2003
è stato prorogato l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico urbano per il periodo dal 01.02.2003 al 31.08.2003;
- che nelle more dell'adozione degli ulteriori atti amministrativi
per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano,
per non compromettere il buon andamento del servizio ed
arrecare disagio alla cittadinanza ed in specie agli anziani,
si rende opportuno prorogare ulteriormente l'affidamento
de quo, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2003, al
consorzio OPUS;
Considerato che, a norma della L. 381/91 e la L.R. n.21
del 1 settembre 1993 relativo alle "Iniziative regionali
a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della
381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni
con cooperative che svolgono le attività di cui al
II comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura
di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,
purchè finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;
Ritenuto dover prorogare l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico urbano dal 01.10.2003 al 31.12.2003;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
· di prorogare dal 01.10.2003 fino al 31.12.2003
l'affidamento del servizio di trasporto urbano al Consorzio
OPUS con sede in Foggia alla Via Dante n.5, alle condizioni
tutte stabilite nella delibera n. n.113 del 16.12.2002 con
cui è stato approvato lo schema di contratto per
l'affidamento al consorzio OPUS del servizio di trasporto
pubblico urbano per il periodo dal 23.12.2002 al 31.01.2003;
· di impegnare la somma di € 26.400 ,00 (iva
compresa al 20%) a carico del capitolo 1958 del Bilancio
esercizio finanziario 2003;
· con separata ed unanime votazione, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di
urgenza ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEL 267/2000.
Delibera n° 207 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267, ha espresso parere favorevole;
Premesso che:
- è pervenuta a questa Amministrazione la nota della
Cooperativa San Riccardo Pampuri con sede legale a Foggia,
prot. n. 217/ 03, acclarata al protocollo comunale in data
30.06.2003 al n. 10871, la quale mette a disposizione la
propria esperienza e professionalità per la predisposizione,
e successivamente per la gestione, del progetto da inviare
per il c.a. alla Regione Puglia nell'ambito dei "Criteri
e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno
delle persone con handicap grave- Legge n° 104 del 5/2/92"
di cui alla delibera regionale n. 1871 dell'11.12.2001;
- questo Ente, con precedenti atti deliberativi, ha approvato
i progetti "ARIANNA" per gli anni 1999, 2000,
2001 predisposti dalla suddetta Cooperativa nell'ambito
della precedente delibera di G.R. n. 1222 dell'1.9.1999;
- la gestione dei progetti, approvati dalla Regione, è
stata affidata alla Cooperativa San Riccardo Pampuri e,
nella loro attuazione, hanno dato la possibilità
ad alcuni disabili di avere una vita più indipendente;
- con precedente delibera n. 55 del 25.9.2002, la G.C. ha
approvato il nuovo progetto "ARIANNA 2002, del quale
si attende l'approvazione, inviato lo scorso anno alla Regione
entro i termini stabiliti;
Considerato che la scadenza di presentazione di nuovi progetti
è fissata al 30 settembre 2003;
Visto il progetto, denominato "ARIANNA 2003",
che dà continuità ai precedenti, predisposto
dalla Cooperativa Sociale San Riccardo Pampuri, trasmesso
con la nota prot. n. 353/03, acclarata al protocollo comunale
in data 29.09.2003 al n. 13666;
Constatato che l'articolazione di detto progetto è
così suddivisa per i disabili in esso inseriti:
1. assistenza domiciliare;
2. rimborso spese parziale per trasferimenti in centri specializzati
o di cura, per acquisti di farmaci e/o di ausili;
3. interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto
a una vita il più indipendente possibile;
Considerato che la realizzazione di questo progetto è
finalizzata ad assicurare una maggiore assistenza ai disabili
presenti sul territorio comunale;
Rilevato che la Cooperativa San Riccardo Pampuri si dichiara
disponibile, come per la progettualità degli scorsi
anni, a nulla pretendere per i costi di progettazione del
progetto qualora lo stesso non rientrasse tra quelli finanziati
a condizione però che, qualora il progetto venga
finanziato, gli venga affidata la gestione operativa dello
stesso;
Che al Comune viene richiesto di intervenire nella fase
di attuazione con:
§ propri locali attualmente non in uso, o comunque
il cui uso potrà essere modificato;
§ la manutenzione ordinaria degli stessi con la relativa
pulizia e l'uso del riscaldamento e utenza acqua, luce,
gas e spese telefoniche;
§ il pulmino per i disabili, già di proprietà
di questo ente, e la sua ordinaria manutenzione;
§ proprio personale amministrativo e/o appartenente
al settore sociale;
§ varie spese di funzionamento come previsto dal progetto
che diviene parte integrante del presente atto;
Ritenuto di accettare il progetto di che trattasi;
Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria
della spesa a firma del Responsabile del III Settore Ragioneria;
DELIBERA
1. di accettare e fare proprio il progetto denominato "ARIANNA
2003", predisposto per n. 15 disabili, dalla Cooperativa
San Riccardo Pampuri - sede legale a Foggia alla Via Dante
n° 5 - e Partita I.V.A. 02280200714 - nell'ambito della
delibera di G. R. n. 1871 dell'11.12.2001 - concernenti
criteri e modalità di erogazione dei fondi statali
di sostegno a persone con handicap gravi - Legge n°
104 del 5/2/92, che dovrà essere finalizzato:
- all'assistenza domiciliare;
- al rimborso spese parziale per trasferimenti in centri
specializzati o di cura, per acquisti di farmaci e/o di
ausili;
2. di prendere atto che nulla sarà dovuto alla Cooperativa
San Riccardo Pampuri qualora il progetto da essa predisposto
non rientri tra quelli finanziati e di prendere atto che
comunque la gestione operativa dello stesso, in caso di
finanziamento, sarà affidato alla stessa cooperativa;
3. di intervenire nella fase di attuazione del progetto
con:
§ propri locali attualmente non in uso, o comunque
il cui uso potrà essere modificato e che andranno
con successiva delibera ad essere individuati;
§ la manutenzione ordinaria degli stessi con la relativa
pulizia, riscaldamento e utenza acqua, luce, gas e spese
telefoniche;
§ il pulmino per i disabili già di proprietà
di questo ente e la sua ordinaria manutenzione;
§ con proprio personale amministrativo e/o appartenente
al settore sociale;
§ con varie spese di funzionamento come previsto dal
progetto che diviene parte integrante del presente atto;
§ di nominare quale responsabile del progetto per conto
dell'Ente la Sig. a Carmela F. Iannelli;
4. di inviare il progetto alla Regione Puglia - Assessorato
alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali
- Gruppo Provinciale di Foggia - Via Rosati n. 139 - 71100
Foggia;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
^ sopra