Queste le proposte da adottare:
15) Causa Ricciotti Nicola c/comune innanzi al Giudice
di pace di Apricena. Opposizione all'atto di citazione e
nomina legale.
16) Revoca delibera commissariale n° 69 del 15/03/2002
e modalità utilizzo pozzo comunale in località
"Sagri".
17) Causa Centro Servizi Pitagora c/comune. Opposizione
all'atto di appello e nomina legale.
18) Revoca delibere commissariali n° 80 e 81 del 19/10/2001
e determina 1° settore n° 342 del 30/10/2001.
19) Affidamento incarico di pulizia alla ditta Pulito 2000
di Nazario Colino.
20) Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele.
Conferma incarico legale all'avv. Giulia Petrucci.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Giuseppe Pertosa, Nazario
Libero, Antonio De Rogatis, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli.
Assenti: Roberto Augello, Luigi Bortone.
Delibera n° 15 : Causa Ricciotti Nicola c/comune
innanzi al Giudice di pace di Apricena. Opposizione all'atto
di citazione e nomina legale.
Premesso che:
- Con nota del 26/11/2002 prot. 16672 il Sig. RICCIOTTI
Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico
VOCINO, chiedeva il risarcimento dei danni subiti alla propria
autovettura AUDI 80 tg. TO 14794S ed ammontanti in £
1.130.000, occorsi in data 29/10/2001, nel centro abitato
di San Nicandro Garganico verso le ore 22.30 circa, per
essere incappato con una ruota in una profonda buca presente
sul manto stradale di via Madonna di Loreto, ricoperta d'acqua
piovana;
- Con nota del 7/12/200 prot. 16863/10.12.2001 si chiedeva,
fra l'altro, al Comando VV.UU. e al Capo Servizio Manutenzione
di relazionare sulla richiesta di risarcimento danni e fornire
tutte le informazioni utili al caso;
- Il Comando VV.UU. riscontrava con nota del 27/12/2001
prot. 2075 nferendo che "(...) pur essendo stata riscontrata
la presenza di una sede stradale rovinata in più
punti, nonché un palo della pubblica illuminazione
divelto su Via Madonna di Guadalupe, non vi sono buche o
rotture della predetta sede stradale tali da causare un
siffatto danno o da costituire un'insidia per il richiedente
in quanto egli percorre quella strada per gli spostamenti
da e per la propria abitazione di residenza (...)";
- Con successiva nota del 4/1/2002 prot. 109 si respingeva
formalmente il richiesto risarcimento danni del Sig. RICCIOTTI
Nicola;
- In data 21/6/2002 prot. 8535 veniva notificato dal Sig.
RICCIOTTI Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Domenico VOCINO, un atto giudiziario innanzi al Giudice
di Pace di Apricena con citazione a comparire per il giorno
26/7/2002, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
ammontanti in € 583,60 (pari a £. 1.130.000);
- Rilevato che il danno è occorso in data 29/10/2001
e che dal giorno 22/10/2001 al 29/10/2001 il Comune di San
Nicandro non era provvisto di Assicurazione per la Responsabilità
Civile, in quanto la polizza stipulata con la F.A.T.A. Assicurazioni
era scaduta il 21/10/2001 mentre quella stipulata con la
MEIEAURORA Assicurazioni decorreva dal 30/10/2001;
- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di citazione,
stante la relazione dei VV.UU. dalla quale si rileva l'assenza
di buche o rotture della predetta strada, tali da causare
un siffatto danno o costituire un'insidia;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di proporre opposizione all'atto di citazione innanzi
al Giudice di Pace di Apricena, notificato il 21/6/2002,
ad istanza del Sig. RJCCIOTTI Nicola, rappresentato e difeso
dall'Avv. Antonio Domenico VOCINO;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Vincenzo Pio Facchino,
al quale si conferisce il più ampio mandato alle
liti;
3. Di dare atto che il citato legale è incluso nell'elenco
dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi
della delibera di G.C. n. 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione
delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti
e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con
esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali
o altro titolo;
4. Di impegnare la somma di € 1.300,00 compresa IVA
e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"
del Bil. Eser. Fin. 2002;
5. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma
di € 774,69 oltre [VA e CAP, previa ricezione della
fattura e dell'atto giudiziario redatto nell'interesse del
Comune;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 16 : Revoca delibera commissariale
n° 69 del 15/03/2002 e modalità utilizzo pozzo
comunale in località "Sagri".
Premesso:
che con delibera del Commissario Prefettizio n. 69 del
15.03.2002 si è stabilito di erogare alle aziende
zootecniche locali l'acqua dal pozzo comunale sito in località
" Piana di Sagri" previo corrispettivo di €
1.00 per ogni autobotte inferiore a litri 6.000 ed €
2.50 per quelle superiori a 6.000 litri di capacità;
che a tutt'oggi la scarsa piovosità non ha consentito
il riempimento degli invasi idrici utilizzati dagli allevatori
per l'abbeveraggio del bestiame e, per la qual causa, le
aziende zootecniche chiedono di far fronte alle necessità
più impellenti, mediante la fornitura e trasporto
con l'autobotte comunale, e di approvvigionare gratuitamente
le autobotti private dal pozzo comunale sito in località"
Piana di Sagri;
ritenuto alleviare il disagio in cui versa il settore zootecnico
accogliendo le richiesta di cui sopra e di conseguenza revocare
la delibera del Commissario Straordinario n. 69/2002, prima
menzionata e ciò in conseguenza della straordinarietà
dell'emergenza idrica di cui si sta interessando anche il
Governo Nazionale;
visto il parere favorevole espresso dal responsabile del
servizio;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di revocare la precedente deliberazione del Commissario
Straordinario n. 69 del 15.03.02;
2. di erogare gratuitamente alle aziende zootecniche che
operano nell'agro di questo Comune, l'acqua dal pozzo comunale
sito in località "Piana di Sagri";
3. che chiunque abbia l'automezzo è esonerato da
fare file e controlli;
4. di effettuare gratuitamente, con l'autobotte comunale,
il trasporto e la fornitura dell'acqua alle aziende zootecniche
che versano in particolari condizioni di emergenza idrica
e a condizione che l'azienda sia sprovvista di mezzo proprio;
5. di stabilire che le particolari condizioni di cui al
punto precedente verranno acquisite dall'Ufficio Agricoltura
in collaborazione con il rappresentante indicato dagli allevatori
locali;
6. di incaricare il responsabile del settore cultura, a
disporre tramite il personale (autisti scuola bus), affinché
provveda alla materiale fruizione del servizio dal lunedì
al sabato utilizzando un autista dalle ore 7,00 alle ore
13,00 e uno dalle ore 13,00 alle le ore 19,00;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 40, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
Delibera n° 17 : Causa Centro Servizi Pitagora
c/comune. Opposizione all'atto di appello e nomina legale.
Premesso che:
Con decreto ingiuntivo n° 195/2000 emesso dal Tribunale
Civile di Foggia e notificato al Comune il 24.03.2000 il
Centro Servizi Pitagora Srl., rappresentato e difeso dall'Avv.
Fortunato Caldarella, chiedeva al Comune il pagamento della
somma di £. 6.705.600, oltre interessi e spese legali,
per il servizio di manutenzione hardware e software per
il periodo 1.1.1998/31.12.1998, inerente la fattura n°
314 del 21.10.1998;
Con determinazione del Capo Settore Ragioneria n0 70 del
26.5.2000 veniva disposta la liquidazione della complessiva
somma di £. 8.611.800;
Con atto di precetto notificato il 1.6.2000, nelle more
del mandato di pagamento, la citata ditta chiedeva il pagamento
della somma riportata in decreto ingiuntivo con l' aggiunta
delle ulteriori spese ed accessori:
Venivano emessi i mandati di pagamento n° 1295 e 1296
del 5.6.2000, regolarmente riscossi dal Centro Servizi Pitagora;
Con atto di pignoramento c/o terzi (Banca Popolare di Milano)
notificato il 29.06.2000, il Centro Servizi Pitagora, assistito
dall'Avv. Fortunato CALDARELLA, citava il Comune di San
Nicandro Garganico innanzi al Tribunale Civile di Rodi Garganico
per l'udienza del 18.07.2000, per ottenere il pagamento
della somma di £. 9.538.950 sino alla concorrenza
di £. 15.000.000;
Con delibera di G. C. n0 220 del 29.06.2000 il Comune disponeva
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per violazione
della Legge n0 30/28.02.1997, nominando legale del Comune
l'Avv. Antonietta D'AVOLIO;
In seguito alla disposta opposizione il Centro Servizi
Pitagora con atto notificato il 17.7.2000 rinunciava alla
procedura esecutiva;
Con nuovo atto di pignoramento e/o terzi (B.P.M.) notificato
il 28.8.2000, contenente la citazione per il Comune a comparire
innanzi al Tribunale Civile di Rodi Garganico per l'udienza
del 3.10.2000, la citata ditta chiedeva il pagamento della
residua somma di £. 927.150 e fino alla concorrenza
di £. 4.000.000;
Con nota sindacale del 28.8.2000, prot. 11115, si chiedeva
aIl'Avv. Antonietta D'AVOLIO di proporre opposizione all'atto
di pignoramento do terzi;
La stessa, con nota del 31.8.2000, comunicava che per evitare
eccezioni procedurali da parte del legale della ditta avvera,
era necessario avere la delibera di conferma della proposta
opposizione all'atto di pignoramento do terzi;
Con delibera di G. C. n° 266 del 5.9.2000 il Comune
confermava l'incarico legale all 'Avvocato suddetto;
Con nota prot. 17157 del 17.12.2001 l'Avv. D'Avolio informava
che il Tribunale di Rodi Garganico con sentenza n0 154/01
emessa il 4.12.2001 accoglieva la domanda del Comune, dichiarando
improcedibili l'atto di precetto del 10 giugno 2000 e l'atto
di pignoramento del 28.8.2000, con condanna del Centro Servizi
Pitagora al rimborso delle spese di causa;
Con atto dei 8.7.2002 il Centro Servizi Pitagora Srl.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Caldarella, proponeva
appello alla Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza
n° 154/2001 emessa dal Tribunale Civile di Rodi Garganico;
Con nota del 11.7.2002, prot. 9531, I'Avv. A. D'Avoljo
informava della notifica dell'atto di appello avverso la
sentenza n0 154/2001 del Tribunale di Rodi Garganico, favorevole
per il Comune, chiedendo di adottare gli atti necessari
alla difesa delle ragioni del Comune;
- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di appello;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di proporre opposizione all'atto di appello innanzi
alla Corte d'Appello di Bari, notificato il 9/7/2002 ad
istanza della ditta Centro Servizi Pitagora Srl., rappresentata
e difesa dall'Avv. Fortunato CALDARELLA;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Vincenzo Gualano
conferendo al medesimo l'incarico di proporre opposizione
all'atto di appello, richiedere provvedimenti d'urgenza
e cautelari, chiamare in causa terzi, farsi sostituire da
altri Avvocati, e comunque il più ampio mandato;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione
delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti
e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con
esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali
o altro titolo;
4. Di impegnare per tale vertenza la presumibile somma
di € 3.100,00 imputando la relativa spesa al CAP. 1058
"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del
B.E.F. 2002;
5. Di versare al predetto legale la somma di € 1.032,91,
oltre IVA e CAP, così come stabilito nella delibera
n. 195/2000, imputando la relativa spesa all'impegno di
cui al capitolo che precede, ordinando l'emissione del mandato
di pagamento con la ricezione dell'atto giudiziario predisposto
nell'interesse del Comune e della fattura di acconto;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 18 : Revoca delibere commissariali
n° 80 e 81 del 19/10/2001 e determina 1° settore
n° 342 del 30/10/2001.
Premesso che:
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del
19\10\2001 si trasformava n. 1 posto di responsabile caposervizio
Affari Speciali "istruttore direttivo amministrativo"
in "istruttore direttivo amministrativo-avvocato";
Con delibera del Commissario Straordinario n° 81 del
19\10\2001 si prevedeva la copertura di un posto di Responsabile
Caposervizio Affari Speciali "Istruttore direttivo
amministrativo-avvocato" con personale interno;
Con determina del 342 del 30\10\01 il Segretario Generale
modificava il profilo professionale del dott. D'Avolio Michele
da Istruttore Direttivo Amministrativo in Istruttore Direttivo
Amministrativo - Avvocato-; di coprire n. 1 posto di responsabile
caposervizio affari speciali "istruttore direttivo
amministrativo-avvocato" con l'utilizzo del dott. Michele
D'Avolio, quale unità interna il quale è in
possesso di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla
legge; di autorizzare il dott. Michele D'Avolio all'iscrizione
nell'albo speciale degli avvocati di Lucera
Ritenuto che "per ottenere l'iscrizione nell'elenco
speciale annesso all'albo professionale degli avvocati,
il dipendente pubblico deve dimostrare che presso l'Ente
sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo
con specifica trattazione degli affari dell'Ente e che a
detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva
delle cause e degli affari legali dell'Ente" (per tutte
Cons. Naz. For. 13.12.2000 in rass. For. 2001,700);
Considerato che il Comune di San Nicandro G.co non ha mai
istituito un Ufficio che per caratteristiche e collocazione
possa utilmente definirsi "legale" ma ha, fino
alla data odierna, adibito un ufficio contenzioso dove venivano,
dai vari addetti ed impiegati, raccolti gli atti, fascicolati
e, per l'assegnazione delle vertenze, venivano di volta
in volta designati avvocati esterni;
Che anche il dott. D'Avolio è stato assunto quale
ufficiale amministrativo ed ha svolto finzioni tipiche del
dipendente, addetto alle istruttorie, alle fascicolazioni
delle pratiche e proposte di delibere di affidamento incarico
ad avvocato esterno;
Che, proprio a causa della assunzione quale ufficiale amministrativo
del dipendente e per la sola istituzione di un ufficio meglio
e più proficuamente definibile contenzioso e non
"legale", il dott. D'Avolio non ha mai rappresentato
in giudizio l'ente se si esclude il periodo di gestione
commissariale ultima;
Considerato che la Corte Suprema di Cassazione, a sezioni
unite, ha statuito che il dipendente pubblico, laureato
in giurisprudenza, che abbia compiuto il prescritto periodo
di pratica legale ha una aspettativa tutelata dall'art.
3 della legge 21\8\90 in ordine alla iscrizione all'albo
degli avvocati, elenco speciale, sempre che sia stato addetto
all'Ufficio Legale ( e non di fatto un ufficio contenzioso,
come il caso tipico del comune di San Nicandro);
Che proprio il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito
il consolidato orientamento per cui uno dei presupposti
imprescindibili per la iscrizione dell'avv.to nell'elenco
speciale è costituito dalla "esclusività
dell'espletamento da parte del professionista dipendente,
dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa
dell'ente pubblico presso il quale il professionista presta
la sua opera nelle cause e negli affari dell'Ente"
Che nel comune di San Nicandro G.co la figura di "istruttore
direttivo amministrativo -avvocato- è inserito nell'ambito
della prima ripartizione accanto ad altri dipendenti con
annesse altre funzioni, mansioni e compiti tipicamente amministrativi
(quali raccolta atti, proposte di determine - delibere -
etc. ) e che questo inserimento accerta che le funzioni
e le attività del dott. D'Avolio, sia pur per qualche
verso riconducibili alla sua esperienza giuridico professionale
e sia pur estrinsecatasi talvolta in attività di
assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente, non sono
esclusive ma si accompagnano ad altre mansioni ed attività
svolte dal medesimo nell'ambito del settore amministrativo
di sua appartenenza quale "dipendente comunale"
persistendo, pertanto, in capo al dott. D'Avolio l'espletamento
di compiti e mansioni che non sono tipicamente professionali
ma che attengono piuttosto a tutte le attività amministrative
nella cui ripartizione il dipendente risulta inserito;
Che, nel contempo, l'ufficio formalmente definito "Legale"
ma di fatto "Contenzioso", materialmente è
collocato nella più ampia struttura municipale risultando
carente dei requisiti dell'essere staccato e totalmente
autonomo;
Che tutte le osservazioni giuridiche sono supportate da
giurisprudenza dottrinale e di merito;
Che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno revocare
ogni atto conseguenziale alla introduzione del "istruttore
direttivo amministrativo-avvocato-" ritornando alla
dizione "istruttore direttivo amministrativo"
con richiesta di cancellazione dall 'albo speciale degli
avvocati del dott. D'Avolio da inoltrare al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Lucera;
Che appare opportuno consentire al dott. Michele D'Avolio
di definire le pratiche tutt'ora in corso per conto dell'Ente,
previo accordo con il caposettore competente, onde evitare
che il Comune rimanga senza utile difesa nelle more;
per questi motivi;
Visto che il Responsabile del i settore Affari Generali,
dott. Gianmario Zaccagnino, ai sensi dell'art. 49 del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;
DELIBERA
1. Di revocare le delibere n° 80 e 81 del 19.10.2001
del Commissario Straordinario e la determina del responsabile
del settore affari generali n° 342 del 30.10.2001 per
le ragioni in epigrafe riportate e che si hanno qui trascritte
e confermate;
2. Di ripristinare il posto di Responsabile caposervizio
Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amministrativo".
3. Di confermare il Dott. Michele D'Avolio al posto Capo
servizio Affari speciali "istruttore Direttivo Amministrativo"
con qualifica D1;
4. Di autorizzare il Dott. Michele D'Avolio a richiedere
la propria cancellazione all'albo speciale degli Avvocati
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera;
5. Di autorizzare il Dott. Michele D'Avolio a definire
le vertenze che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza
di primo grado, previo accordo con il caposettore competente.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 comrna 4 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Delibera n° 19 : Affidamento incarico di pulizia
alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino.
Premesso che la pulizia degli uffici comunali siti in Via
Nino Rota è assicurata come segue:
- piano interrato: dip. Lucia Esposito;
- piano terra: ditta Murano Sante;
- piano 1°: dip. Lucia Esposito;
- piano 2°: ditta Murano Sante;
Considerato che:
- La suddetta dipendente è assente per congedo fino
al 31.7.2002;
- La dip. Carugno Celeste in servizio presso il Municipio
per sostituirla è assente per malattia dal 23 luglio
e per 9 giorni;
Ravvisata la necessità di assicurare il servizio
di pulizia per i locali interrato e 1° piano, in assenza
delle dip. Lucia Esposito e Celeste Carugno;
Preso atto che con nota n. 10154 del 24.07.2002, acquisita
al prot. di questo Ente,la ditta Pulito 2000 di Nazario
Colino ha dichiarato la propria disponibilità ad
effettuare i lavori di pulizia degli stabili di proprietà
di questo Ente al prezzo mensile omnicomprensivo di €
400,00;
Ritenuto affidare alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino
l'incarico di pulizia anche dei locali assegnati alla dip.
Lucia Esposito a far data dal 24.7.2002 e fino al 02.8.2002,
essendo congrua l'offerta presentata dalla stessa;
Dato atto che l'incarico verrà espletato tutti i
giorni per i due piani;
Vista l'attestazione di copertura della spesa;
Visti i pareri espressi dal Dirigente degli Affari Generali
per la regolarità tecnica e dal
Dirigente del Servizio Economico-Finanziario per la regolarità
contabile;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino
l'incarico di pulizia dei locali già assegnati alla
dip. Lucia Esposito a far data dal 24.7.2002 e fino al 02.8.2002,
essendo congrua l'offerta presentata dalla stessa;
2. d'impegnare la spesa di € 133,33 omnicomprensiva,
al cap. 1043/1 "Spese varie per prestazione di servizi"
del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2002;
3. di provvedere alla liquidazione, dietro presentazione
di regolare fattura vistata dai responsabili dei competenti
uffici, senza alcun'altra formalità.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Delibera n° 20 : Ricorso al T.A.R. Puglia della
ditta Palmieri Michele. Conferma incarico legale all'avv.
Giulia Petrucci.
- Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 54
del 28/9/2001 e 112 del 23/11/2001 si dava incarico al Prof
Avv. Enrico FOLLIERI della redazione di una relazione di
parere legale in merito alla già citata concessione
edilizia n. 52 del 1/9/2000;
- L'Avv. Follieri, dopo ampia disamina dei documenti esprimeva
un parere legale che veniva trasmesso al Comune con nota
del 15/1/2002 prot. 879 del 18/1/2002;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del
8/3/2002 veniva approvato il piano di razionalizzazione
della rete distributiva di carburanti;
- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato
il 24/4/2002, la ditta Palmieri chiedeva l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del
Commissario Straordinario n. 133 del 7/12/2001 ad oggetto
"DPR 285/1990. Zone di rispetto cimiteriale. Ridelimitazione";
- Il Comune di San Nicandro deduceva al ricorso con atto
del 14/5/2002 prot. 6686;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia del 14/5/2002 prot. 6741
la ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Paccione, chiedeva l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 64 del 8/3/2002;
- Con nota sindacale del 4/6/2002 prot. 7731 veniva conferito
mandato alle liti all'Avv. Giulia PETRUCCI di San Nicandro
Garganico, per l'opposizione al ricorso e la costituzione
in giudizio;
- Rilevato che non è stato possibile conferire incarico
con deliberazione formale, stante l'impossibilità
di adottare atti deliberativi per l'assenza della Giunta
Comunale in seguito alle elezioni amministrative del 26-27
maggio 2002;
- Ritenuto opportuno dover conferire e confermare l'incarico
legale all'Avv. Giulia PETRUCCI, nonché tutti gli
atti dalla stessa predisposti e depositati e l'intera attività
fin qui espletata nell'interesse del Comune di San Nicandro
Garganico;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia
del 14/5/2002 prot. 6741 proposto dalla ditta Palmieri Michele,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, con il
quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Commissario Straordinario n. 64
del 8/3/2002;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Giulia PETRUCCI,
al quale si conferisce il più ampio mandato alle
liti;
3. Di confermare l'intera attività espletata dall'Avv.
Giulia PETRUCCI innanzi al
T.A.R. Puglia nell'interesse del Comune di San Nicandro
Garganico e confermare la validità degli atti predisposti
e depositati dallo stesso Avvocato;
4. Di dare atto che l'Avv. Giulia PETRUCCI è inclusa
nell'elenco dei legali di fiducia convenzionati con questo
Ente ai sensi della delibera di G.C. n. 195 del 7.6.2000
in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai
diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero
e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali
o altro titolo;
5. Di impegnare la somma di € 3.100,00 compresa IVA
e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"
del Bil. Eser. Fin. 2002;
6. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma
di € 1.032,91 oltre IVA e CAP, previa ricezione della
fattura e dell'atto giudiziario redatto nell'interesse del
Comune;
7. Di dare atto che il valore della presente controversia,
ai fini della tariffa forense e del contributo unificato
per l'iscrizione a ruolo, è indeterminabile modesto;
8. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.