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DELIBERE DI GIUNTA
24 luglio 2002 - delibere n° 15 - 20    


Queste le proposte da adottare:

15) Causa Ricciotti Nicola c/comune innanzi al Giudice di pace di Apricena. Opposizione all'atto di citazione e nomina legale.
16) Revoca delibera commissariale n° 69 del 15/03/2002 e modalità utilizzo pozzo comunale in località "Sagri".
17) Causa Centro Servizi Pitagora c/comune. Opposizione all'atto di appello e nomina legale.
18) Revoca delibere commissariali n° 80 e 81 del 19/10/2001 e determina 1° settore n° 342 del 30/10/2001.
19) Affidamento incarico di pulizia alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino.
20) Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele. Conferma incarico legale all'avv. Giulia Petrucci.

Presenti: On. Nicandro Marinacci, Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Antonio De Rogatis, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli.
Assenti: Roberto Augello, Luigi Bortone.

Delibera n° 15 : Causa Ricciotti Nicola c/comune innanzi al Giudice di pace di Apricena. Opposizione all'atto di citazione e nomina legale.

Premesso che:

- Con nota del 26/11/2002 prot. 16672 il Sig. RICCIOTTI Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico VOCINO, chiedeva il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura AUDI 80 tg. TO 14794S ed ammontanti in £ 1.130.000, occorsi in data 29/10/2001, nel centro abitato di San Nicandro Garganico verso le ore 22.30 circa, per essere incappato con una ruota in una profonda buca presente sul manto stradale di via Madonna di Loreto, ricoperta d'acqua piovana;

- Con nota del 7/12/200 prot. 16863/10.12.2001 si chiedeva, fra l'altro, al Comando VV.UU. e al Capo Servizio Manutenzione di relazionare sulla richiesta di risarcimento danni e fornire tutte le informazioni utili al caso;

- Il Comando VV.UU. riscontrava con nota del 27/12/2001 prot. 2075 nferendo che "(...) pur essendo stata riscontrata la presenza di una sede stradale rovinata in più punti, nonché un palo della pubblica illuminazione divelto su Via Madonna di Guadalupe, non vi sono buche o rotture della predetta sede stradale tali da causare un siffatto danno o da costituire un'insidia per il richiedente in quanto egli percorre quella strada per gli spostamenti da e per la propria abitazione di residenza (...)";

- Con successiva nota del 4/1/2002 prot. 109 si respingeva formalmente il richiesto risarcimento danni del Sig. RICCIOTTI Nicola;

- In data 21/6/2002 prot. 8535 veniva notificato dal Sig. RICCIOTTI Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico VOCINO, un atto giudiziario innanzi al Giudice di Pace di Apricena con citazione a comparire per il giorno 26/7/2002, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ammontanti in € 583,60 (pari a £. 1.130.000);

- Rilevato che il danno è occorso in data 29/10/2001 e che dal giorno 22/10/2001 al 29/10/2001 il Comune di San Nicandro non era provvisto di Assicurazione per la Responsabilità Civile, in quanto la polizza stipulata con la F.A.T.A. Assicurazioni era scaduta il 21/10/2001 mentre quella stipulata con la MEIEAURORA Assicurazioni decorreva dal 30/10/2001;

- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di citazione, stante la relazione dei VV.UU. dalla quale si rileva l'assenza di buche o rotture della predetta strada, tali da causare un siffatto danno o costituire un'insidia;
Con voti unanimi,

DELIBERA


1. Di proporre opposizione all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Apricena, notificato il 21/6/2002, ad istanza del Sig. RJCCIOTTI Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico VOCINO;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Vincenzo Pio Facchino, al quale si conferisce il più ampio mandato alle liti;

3. Di dare atto che il citato legale è incluso nell'elenco dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi della delibera di G.C. n. 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;

4. Di impegnare la somma di € 1.300,00 compresa IVA e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del Bil. Eser. Fin. 2002;

5. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma di € 774,69 oltre [VA e CAP, previa ricezione della fattura e dell'atto giudiziario redatto nell'interesse del Comune;

6. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 16 : Revoca delibera commissariale n° 69 del 15/03/2002 e modalità utilizzo pozzo comunale in località "Sagri".

Premesso:

che con delibera del Commissario Prefettizio n. 69 del 15.03.2002 si è stabilito di erogare alle aziende zootecniche locali l'acqua dal pozzo comunale sito in località " Piana di Sagri" previo corrispettivo di € 1.00 per ogni autobotte inferiore a litri 6.000 ed € 2.50 per quelle superiori a 6.000 litri di capacità;

che a tutt'oggi la scarsa piovosità non ha consentito il riempimento degli invasi idrici utilizzati dagli allevatori per l'abbeveraggio del bestiame e, per la qual causa, le aziende zootecniche chiedono di far fronte alle necessità più impellenti, mediante la fornitura e trasporto con l'autobotte comunale, e di approvvigionare gratuitamente le autobotti private dal pozzo comunale sito in località" Piana di Sagri;

ritenuto alleviare il disagio in cui versa il settore zootecnico accogliendo le richiesta di cui sopra e di conseguenza revocare la delibera del Commissario Straordinario n. 69/2002, prima menzionata e ciò in conseguenza della straordinarietà dell'emergenza idrica di cui si sta interessando anche il Governo Nazionale;

visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;


DELIBERA

1. di revocare la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 15.03.02;

2. di erogare gratuitamente alle aziende zootecniche che operano nell'agro di questo Comune, l'acqua dal pozzo comunale sito in località "Piana di Sagri";

3. che chiunque abbia l'automezzo è esonerato da fare file e controlli;

4. di effettuare gratuitamente, con l'autobotte comunale, il trasporto e la fornitura dell'acqua alle aziende zootecniche che versano in particolari condizioni di emergenza idrica e a condizione che l'azienda sia sprovvista di mezzo proprio;

5. di stabilire che le particolari condizioni di cui al punto precedente verranno acquisite dall'Ufficio Agricoltura in collaborazione con il rappresentante indicato dagli allevatori locali;

6. di incaricare il responsabile del settore cultura, a disporre tramite il personale (autisti scuola bus), affinché provveda alla materiale fruizione del servizio dal lunedì al sabato utilizzando un autista dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e uno dalle ore 13,00 alle le ore 19,00;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Delibera n° 17 : Causa Centro Servizi Pitagora c/comune. Opposizione all'atto di appello e nomina legale.

Premesso che:

Con decreto ingiuntivo n° 195/2000 emesso dal Tribunale Civile di Foggia e notificato al Comune il 24.03.2000 il Centro Servizi Pitagora Srl., rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Caldarella, chiedeva al Comune il pagamento della somma di £. 6.705.600, oltre interessi e spese legali, per il servizio di manutenzione hardware e software per il periodo 1.1.1998/31.12.1998, inerente la fattura n° 314 del 21.10.1998;

Con determinazione del Capo Settore Ragioneria n0 70 del 26.5.2000 veniva disposta la liquidazione della complessiva somma di £. 8.611.800;

Con atto di precetto notificato il 1.6.2000, nelle more del mandato di pagamento, la citata ditta chiedeva il pagamento della somma riportata in decreto ingiuntivo con l' aggiunta delle ulteriori spese ed accessori:

Venivano emessi i mandati di pagamento n° 1295 e 1296 del 5.6.2000, regolarmente riscossi dal Centro Servizi Pitagora;

Con atto di pignoramento c/o terzi (Banca Popolare di Milano) notificato il 29.06.2000, il Centro Servizi Pitagora, assistito dall'Avv. Fortunato CALDARELLA, citava il Comune di San Nicandro Garganico innanzi al Tribunale Civile di Rodi Garganico per l'udienza del 18.07.2000, per ottenere il pagamento della somma di £. 9.538.950 sino alla concorrenza di £. 15.000.000;

Con delibera di G. C. n0 220 del 29.06.2000 il Comune disponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per violazione della Legge n0 30/28.02.1997, nominando legale del Comune l'Avv. Antonietta D'AVOLIO;

In seguito alla disposta opposizione il Centro Servizi Pitagora con atto notificato il 17.7.2000 rinunciava alla procedura esecutiva;

Con nuovo atto di pignoramento e/o terzi (B.P.M.) notificato il 28.8.2000, contenente la citazione per il Comune a comparire innanzi al Tribunale Civile di Rodi Garganico per l'udienza del 3.10.2000, la citata ditta chiedeva il pagamento della residua somma di £. 927.150 e fino alla concorrenza di £. 4.000.000;

Con nota sindacale del 28.8.2000, prot. 11115, si chiedeva aIl'Avv. Antonietta D'AVOLIO di proporre opposizione all'atto di pignoramento do terzi;

La stessa, con nota del 31.8.2000, comunicava che per evitare eccezioni procedurali da parte del legale della ditta avvera, era necessario avere la delibera di conferma della proposta opposizione all'atto di pignoramento do terzi;

Con delibera di G. C. n° 266 del 5.9.2000 il Comune confermava l'incarico legale all 'Avvocato suddetto;

Con nota prot. 17157 del 17.12.2001 l'Avv. D'Avolio informava che il Tribunale di Rodi Garganico con sentenza n0 154/01 emessa il 4.12.2001 accoglieva la domanda del Comune, dichiarando improcedibili l'atto di precetto del 10 giugno 2000 e l'atto di pignoramento del 28.8.2000, con condanna del Centro Servizi Pitagora al rimborso delle spese di causa;

Con atto dei 8.7.2002 il Centro Servizi Pitagora Srl., rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Caldarella, proponeva appello alla Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza n° 154/2001 emessa dal Tribunale Civile di Rodi Garganico;

Con nota del 11.7.2002, prot. 9531, I'Avv. A. D'Avoljo informava della notifica dell'atto di appello avverso la sentenza n0 154/2001 del Tribunale di Rodi Garganico, favorevole per il Comune, chiedendo di adottare gli atti necessari alla difesa delle ragioni del Comune;

- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di appello; Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di proporre opposizione all'atto di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari, notificato il 9/7/2002 ad istanza della ditta Centro Servizi Pitagora Srl., rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunato CALDARELLA;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Vincenzo Gualano conferendo al medesimo l'incarico di proporre opposizione all'atto di appello, richiedere provvedimenti d'urgenza e cautelari, chiamare in causa terzi, farsi sostituire da altri Avvocati, e comunque il più ampio mandato;

3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;

4. Di impegnare per tale vertenza la presumibile somma di € 3.100,00 imputando la relativa spesa al CAP. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del B.E.F. 2002;

5. Di versare al predetto legale la somma di € 1.032,91, oltre IVA e CAP, così come stabilito nella delibera n. 195/2000, imputando la relativa spesa all'impegno di cui al capitolo che precede, ordinando l'emissione del mandato di pagamento con la ricezione dell'atto giudiziario predisposto nell'interesse del Comune e della fattura di acconto;

6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 18 : Revoca delibere commissariali n° 80 e 81 del 19/10/2001 e determina 1° settore n° 342 del 30/10/2001.

Premesso che:

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 19\10\2001 si trasformava n. 1 posto di responsabile caposervizio Affari Speciali "istruttore direttivo amministrativo" in "istruttore direttivo amministrativo-avvocato";

Con delibera del Commissario Straordinario n° 81 del 19\10\2001 si prevedeva la copertura di un posto di Responsabile Caposervizio Affari Speciali "Istruttore direttivo amministrativo-avvocato" con personale interno;

Con determina del 342 del 30\10\01 il Segretario Generale modificava il profilo professionale del dott. D'Avolio Michele da Istruttore Direttivo Amministrativo in Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato-; di coprire n. 1 posto di responsabile caposervizio affari speciali "istruttore direttivo amministrativo-avvocato" con l'utilizzo del dott. Michele D'Avolio, quale unità interna il quale è in possesso di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla legge; di autorizzare il dott. Michele D'Avolio all'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati di Lucera

Ritenuto che "per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale degli avvocati, il dipendente pubblico deve dimostrare che presso l'Ente sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo con specifica trattazione degli affari dell'Ente e che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell'Ente" (per tutte Cons. Naz. For. 13.12.2000 in rass. For. 2001,700);

Considerato che il Comune di San Nicandro G.co non ha mai istituito un Ufficio che per caratteristiche e collocazione possa utilmente definirsi "legale" ma ha, fino alla data odierna, adibito un ufficio contenzioso dove venivano, dai vari addetti ed impiegati, raccolti gli atti, fascicolati e, per l'assegnazione delle vertenze, venivano di volta in volta designati avvocati esterni;

Che anche il dott. D'Avolio è stato assunto quale ufficiale amministrativo ed ha svolto finzioni tipiche del dipendente, addetto alle istruttorie, alle fascicolazioni delle pratiche e proposte di delibere di affidamento incarico ad avvocato esterno;

Che, proprio a causa della assunzione quale ufficiale amministrativo del dipendente e per la sola istituzione di un ufficio meglio e più proficuamente definibile contenzioso e non "legale", il dott. D'Avolio non ha mai rappresentato in giudizio l'ente se si esclude il periodo di gestione commissariale ultima;

Considerato che la Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite, ha statuito che il dipendente pubblico, laureato in giurisprudenza, che abbia compiuto il prescritto periodo di pratica legale ha una aspettativa tutelata dall'art. 3 della legge 21\8\90 in ordine alla iscrizione all'albo degli avvocati, elenco speciale, sempre che sia stato addetto all'Ufficio Legale ( e non di fatto un ufficio contenzioso, come il caso tipico del comune di San Nicandro);

Che proprio il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito il consolidato orientamento per cui uno dei presupposti imprescindibili per la iscrizione dell'avv.to nell'elenco speciale è costituito dalla "esclusività dell'espletamento da parte del professionista dipendente, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico presso il quale il professionista presta la sua opera nelle cause e negli affari dell'Ente"

Che nel comune di San Nicandro G.co la figura di "istruttore direttivo amministrativo -avvocato- è inserito nell'ambito della prima ripartizione accanto ad altri dipendenti con annesse altre funzioni, mansioni e compiti tipicamente amministrativi (quali raccolta atti, proposte di determine - delibere - etc. ) e che questo inserimento accerta che le funzioni e le attività del dott. D'Avolio, sia pur per qualche verso riconducibili alla sua esperienza giuridico professionale e sia pur estrinsecatasi talvolta in attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente, non sono esclusive ma si accompagnano ad altre mansioni ed attività svolte dal medesimo nell'ambito del settore amministrativo di sua appartenenza quale "dipendente comunale" persistendo, pertanto, in capo al dott. D'Avolio l'espletamento di compiti e mansioni che non sono tipicamente professionali ma che attengono piuttosto a tutte le attività amministrative nella cui ripartizione il dipendente risulta inserito;

Che, nel contempo, l'ufficio formalmente definito "Legale" ma di fatto "Contenzioso", materialmente è collocato nella più ampia struttura municipale risultando carente dei requisiti dell'essere staccato e totalmente autonomo;

Che tutte le osservazioni giuridiche sono supportate da giurisprudenza dottrinale e di merito;

Che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno revocare ogni atto conseguenziale alla introduzione del "istruttore direttivo amministrativo-avvocato-" ritornando alla dizione "istruttore direttivo amministrativo" con richiesta di cancellazione dall 'albo speciale degli avvocati del dott. D'Avolio da inoltrare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucera;

Che appare opportuno consentire al dott. Michele D'Avolio di definire le pratiche tutt'ora in corso per conto dell'Ente, previo accordo con il caposettore competente, onde evitare che il Comune rimanga senza utile difesa nelle more;

per questi motivi;

Visto che il Responsabile del i settore Affari Generali, dott. Gianmario Zaccagnino, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

DELIBERA


1. Di revocare le delibere n° 80 e 81 del 19.10.2001 del Commissario Straordinario e la determina del responsabile del settore affari generali n° 342 del 30.10.2001 per le ragioni in epigrafe riportate e che si hanno qui trascritte e confermate;

2. Di ripristinare il posto di Responsabile caposervizio Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amministrativo".

3. Di confermare il Dott. Michele D'Avolio al posto Capo servizio Affari speciali "istruttore Direttivo Amministrativo" con qualifica D1;

4. Di autorizzare il Dott. Michele D'Avolio a richiedere la propria cancellazione all'albo speciale degli Avvocati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera;

5. Di autorizzare il Dott. Michele D'Avolio a definire le vertenze che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza di primo grado, previo accordo con il caposettore competente.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comrna 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 19 : Affidamento incarico di pulizia alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino.

Premesso che la pulizia degli uffici comunali siti in Via Nino Rota è assicurata come segue:

- piano interrato: dip. Lucia Esposito;
- piano terra: ditta Murano Sante;
- piano 1°: dip. Lucia Esposito;
- piano 2°: ditta Murano Sante;

Considerato che:
- La suddetta dipendente è assente per congedo fino al 31.7.2002;
- La dip. Carugno Celeste in servizio presso il Municipio per sostituirla è assente per malattia dal 23 luglio e per 9 giorni;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di pulizia per i locali interrato e 1° piano, in assenza delle dip. Lucia Esposito e Celeste Carugno;

Preso atto che con nota n. 10154 del 24.07.2002, acquisita al prot. di questo Ente,la ditta Pulito 2000 di Nazario Colino ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori di pulizia degli stabili di proprietà di questo Ente al prezzo mensile omnicomprensivo di € 400,00;

Ritenuto affidare alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino l'incarico di pulizia anche dei locali assegnati alla dip. Lucia Esposito a far data dal 24.7.2002 e fino al 02.8.2002, essendo congrua l'offerta presentata dalla stessa;

Dato atto che l'incarico verrà espletato tutti i giorni per i due piani;
Vista l'attestazione di copertura della spesa;

Visti i pareri espressi dal Dirigente degli Affari Generali per la regolarità tecnica e dal

Dirigente del Servizio Economico-Finanziario per la regolarità contabile;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Pulito 2000 di Nazario Colino l'incarico di pulizia dei locali già assegnati alla dip. Lucia Esposito a far data dal 24.7.2002 e fino al 02.8.2002, essendo congrua l'offerta presentata dalla stessa;

2. d'impegnare la spesa di € 133,33 omnicomprensiva, al cap. 1043/1 "Spese varie per prestazione di servizi" del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2002;

3. di provvedere alla liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura vistata dai responsabili dei competenti uffici, senza alcun'altra formalità.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 20 : Ricorso al T.A.R. Puglia della ditta Palmieri Michele. Conferma incarico legale all'avv. Giulia Petrucci.

- Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 54 del 28/9/2001 e 112 del 23/11/2001 si dava incarico al Prof Avv. Enrico FOLLIERI della redazione di una relazione di parere legale in merito alla già citata concessione edilizia n. 52 del 1/9/2000;

- L'Avv. Follieri, dopo ampia disamina dei documenti esprimeva un parere legale che veniva trasmesso al Comune con nota del 15/1/2002 prot. 879 del 18/1/2002;

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 8/3/2002 veniva approvato il piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti;

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 24/4/2002, la ditta Palmieri chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 7/12/2001 ad oggetto "DPR 285/1990. Zone di rispetto cimiteriale. Ridelimitazione";

- Il Comune di San Nicandro deduceva al ricorso con atto del 14/5/2002 prot. 6686;

- Con ricorso al T.A.R. Puglia del 14/5/2002 prot. 6741 la ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 8/3/2002;

- Con nota sindacale del 4/6/2002 prot. 7731 veniva conferito mandato alle liti all'Avv. Giulia PETRUCCI di San Nicandro Garganico, per l'opposizione al ricorso e la costituzione in giudizio;

- Rilevato che non è stato possibile conferire incarico con deliberazione formale, stante l'impossibilità di adottare atti deliberativi per l'assenza della Giunta Comunale in seguito alle elezioni amministrative del 26-27 maggio 2002;

- Ritenuto opportuno dover conferire e confermare l'incarico legale all'Avv. Giulia PETRUCCI, nonché tutti gli atti dalla stessa predisposti e depositati e l'intera attività fin qui espletata nell'interesse del Comune di San Nicandro Garganico;

Con voti unanimi,


DELIBERA

1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia del 14/5/2002 prot. 6741 proposto dalla ditta Palmieri Michele, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione, con il quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 8/3/2002;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Giulia PETRUCCI, al quale si conferisce il più ampio mandato alle liti;

3. Di confermare l'intera attività espletata dall'Avv. Giulia PETRUCCI innanzi al
T.A.R. Puglia nell'interesse del Comune di San Nicandro Garganico e confermare la validità degli atti predisposti e depositati dallo stesso Avvocato;

4. Di dare atto che l'Avv. Giulia PETRUCCI è inclusa nell'elenco dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi della delibera di G.C. n. 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;

5. Di impegnare la somma di € 3.100,00 compresa IVA e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del Bil. Eser. Fin. 2002;

6. Di versare a titolo di acconto al citato legale la somma di € 1.032,91 oltre IVA e CAP, previa ricezione della fattura e dell'atto giudiziario redatto nell'interesse del Comune;

7. Di dare atto che il valore della presente controversia, ai fini della tariffa forense e del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, è indeterminabile modesto;

8. Di dichiarare il presente atto, con separata e favorevole votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

 
 
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