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DELIBERE DI GIUNTA
23 settembre 2003 - delibere n° 193 - 200    


Delibera n° 193 :


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3 settore dott. Giuseppe Giagnorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso:
- che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tarsu giornaliera è attualmente gestito in forma diretta da parte di questo Ente;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 del 30/07/03, ha deciso di procedere all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tarsu giornaliera.
Rilevato:
- che con D.M. 11 settembre 2000, n. 289, è stato adottato il "Regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, emanato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446", che ha fissato le condizioni per l'iscrizione all'Albo dei concessionari, tra cui il possesso dei requisiti finanziari, dei requisiti di onorabilità e dei requisiti tecnici; l'Albo è stato istituito ed è attualmente funzionante, con un numero di adesioni tale da aver precostituito attualmente le condizioni per lo svolgimento della concorsualità nelle pubbliche gare per l'assegnazione dei servizi in questione;
- che la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con disposizione contenuta nell'art. 10, comma 5, ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e, conseguentemente, la procedura di gara di seguito riportata è definita mutuando dai principi generali in materia di procedure concorsuali per l'affidamento di servizi;
- che l'affidamento viene assegnato in concessione, in quanto il soggetto gestore potrà disporre di poteri propri dell'Ente comunale in materia di accertamento tributario e riscossioni volontarie e coattive, dovendo provvedere, tra l'altro, all'assunzione del ruolo di "Funzionario responsabile" dei tributi gestiti;
- che si ritiene quindi di affidare a terzi la gestione, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tarsug con il criterio concorsuale ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto si considera essenziale non dare rilievo unicamente al fattore prezzo ma apprezzare una pluralità di elementi, che ricomprendano anche aspetti qualitativi, come il progetto organizzativo?gestionale dell'impresa per il servizio che dovrà rendere per questo Comune, nonché la solidità, la capacità ed esperienza maturate nel settore;
Considerata la normativa di legge, che disciplina le procedure concorsuali in materia di affidamenti di pubbliche attività (tra cui, in via analogica, il D. Lgs. 157/95, in particolare per quanto concerne le forme di pubblicità ed il metodo di gara) e richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Comune;
Considerato che si rende necessario ricorrere ai termini abbreviati previsti dall'art. 10, comma 8, in quanto prossima la fine dell'anno e in scadenza anche il contratto di affidamento del servizio di esecuzione delle pubbliche affissioni;

Con votazione unanime;


DELIBERA

1. di assumere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;
2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all'affidamento in concessione a ditta idonea della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il sistema concorsuale ed il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare lo schema di capitolato generale che qui si allega in copia per formarne parte integrante;
4. di stabilire, altresì, i seguenti elementi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con loro rispettiva incidenza;


Elemento_____ Incidenza in punti

Progetto organizzativo e di gestione del servizio posto in Gara
Nel progetto tecnico dovranno essere indicate in maniera dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, con particolare riferimento all'organizzazione dei vari servizi (front office, impiantistica, lotta all'evasione). Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale dei servizi suddetti. 40

Offerta economica = minor aggio per il concessionario, rispetto al
massimo indicato dal bando, che il concessionario potrà trattenere 30
per sé
Esperienza nel settore( da dimostrare con attestazioni rilasciate da altri Comuni)I N A L T E R N A T I V A 3020
______________________________________________________________ ___
Capacità economica e finanziariaI N A L T E R N A T I V A 010
______________________________________________________________ ___


5. di stabilire che il prezzo offerto, pena l'invalidità, dovrà essere pari o in ribasso rispetto alla massima percentuale di aggio da fissarsi nella misura del 40% e che sarà indicata nel bando di gara;
6. di stabilire che il responsabile del III° Settore, dott. Giuseppe GIAGNORIO, provvederà ad adottare tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'affidamento in questione, ivi compreso la stipulazione del relativo contratto;
7. di prevedere che la commissione giudicatrice, ai sensi del Regolamento dei contratti, avrà la seguente composizione:
a) (interno)_____________________________________________________
b) (interno)_____________________________________________________
c) (interno)_________________________________________________
d) (esterno)_________________________________________________
e) (esterno)_________________________________________________

8. di stabilire che per la fase di ammissibilità opererà la Commissione di gara nei suoi primi tre componenti; di stabilire altresì che, nel caso di assenza o impedimento dei componenti a), b) e c) sì provvederà alla loro sostituzione con decisione di Giunta, mentre per i componenti d) ed e) provvederà il Sindaco con proprio atto;
9. di stabilire, altresì, che l'affidamento in oggetto avrà la durata di anni 3, rinnovabile per ulteriori 3 anni, alle condizioni che saranno precisate nel disciplinare di concessione;
10. di individuare i seguenti requisiti di ammissibilità, che non sono frazionabili, per la partecipazione alla gara:
- iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributarie;
- avere o avere avuto nell'ultimo triennio ( 01.01.2000 - 31.12.2002) l'affidamento in gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di 1 Comune appartenente alla classe IV o di almeno 2 Comuni appartenenti alla classe V, di cui all'art. 2 del D.lgs.n.507/93;
11. di stabilire di procedere, a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 157/95, con abbreviazione dei termini sia per la ricezione delle domande che per la ricezione delle offerte;

Inoltre, attesa la necessità di avviare rapidamente la procedura di affidamento allo scopo di disporre del nuovo contraente per l'insediamento del servizio in tempo utile;

LA GIUNTA COMUNALE

Con, separata, votazione unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di San Nicandro Garganico
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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA.

INDICE


Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO
Art. 5 VERSAMENTI
Art. 6 CAUZIONE
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI
Art.10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art.11 RAPPORTI CON L'UTENZA
Art.12 GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.13 SISTEMA DI RISCOSSIONE
Art.14 PERSONALE
Art.15 SERVISIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.16 RECUPERO DELL'EVASIONE
Art.17 DIVIETI
Art.18 COORDINAMENTO E VIGILANZA
Art.19 PENALI
Art.20 DECADENZA
Art.21 VARIAZIONI E RECESSO
Art.22 CONTROVERSIE
Art.23 RINVIO
Art.24 SPESE CONTRATTUALI


ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale di pubblicità , della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera, così come disciplinato dal Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi regolamenti comunali. L'affidamento comprende, altresì, l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale esecuzione della affissione dei manifesti.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data della stipula del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.12.1993 n.537 sostituito dall'art.44 della Legge 23.12.1994 n. 724 il Comune di San Nicandro Garganico, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistono ragioni di convenienza e di pubblico interesse, con atto amministrativo espresso, si riserva la facoltà di provvedere alla rinnovazione del contratto per ulteriori tre anni mediante comunicazione scritta da inoltrare al Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. L'eventuale richiesta inoltrata dopo tale termine sarà comunque valida in caso di accettazione della ditta.
3. La ditta avrà quindici giorni di tempo per esercitare la propria facoltà di accettazione/ rinuncia, decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta, la ditta verrà considerata automaticamente accentante.
4. Qualora non vi sia alcuna diversa disposizione, il rapporto si intenderà naturalmente concluso allo scadere del termine fissato al comma 1°.

ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno.
2. L'aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche Tarsu giornaliera, imposta sulla pubblicità , diritto sulle pubbliche affissioni e relative sanzioni ed interessi, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti, nonché gli speciali diritti di cui all'art.22, comma 9°, del D.Lgs.507/93, il cui gettito resta attribuito in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti tali specifiche e particolari prestazioni.
4. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito complessivo, al netto dell'aggio, di importo annuo di €. 50.000,00 suddiviso:
· €. 16.000,00 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
· €. 34.000,00 per tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e Tarsu giornaliera.


Art. 4
REVISIONE CORRISPETTIVO

1. Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti in favore della Ditta, le parti si obbligano sin da ora a rivedere l'aggio e il minimo garantito, al fine di ricostituire il precedente equilibrio contrattuale.

ART. 5
VERSAMENTI

1. Il concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni relative all'imposta di pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni Tosap e Tarsug, al netto dell'aggio spettante, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, compreso l'elenco dei contribuenti con i relativi estremi di pagamento di ccp.li o della quietanza. Il concessionario dovrà presentare regolare fattura per il servizio svolto.

2. L'importo dei versamenti non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, determinata a norma del comma 4° del precedente art.3, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.


ART. 6
CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, apposita cauzione, di importo pari al minimo garantito di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tale cauzione può essere costituita in contanti, oppure in titoli di stato o garantiti dallo stato o da fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 348/82.
2. La polizza fideiussoria dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a norma dell'art. 1944 del codice civile, e deve recare espressamente la seguente clausola: "La banca (o la compagnia assicurativa) si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante, senza alcuna riserva e/o eccezione".
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione, utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 639/10.
4. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario nei 15 (quindici) giorni successivi al prelievo effettuato dall'ente.
5. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge e nel rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.

Art. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dagli artt. 11 e 54 del D.LGS. 507/93. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado. Ai fini del processo tributario il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale.
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
5. 5. E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina prevista dalla legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Essa assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex articolo 8 della sopra citata normativa e comunica inoltre all'Amministrazione il responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96.
6 E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di comunicare all'Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui all'art.4, comma 4 del D.LGS. 626/94.
7 Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 debbono essere comunicate all'Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
8 Il concessionario elegge e mantiene in San Nicandro Garganico, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.
9 Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione ed eventuali gestioni residue della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10 Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.
11 Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con l'Amministrazione.
12 Al concessionario si applica espressamente la normativa prevista dalla L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni;
13 Il concessionario è obbligato a trasferire e/o convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici dell'Ente, all'inizio della concessione. Alla scadenza della concessione le banche dati dovranno essere trasferite all'Ente in formato standard Europeo. Tale operazione dovrà essere effettuata entro novanta (90) giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo della cauzione è subordinato al corretto e completo trasferimento degli archivi informatici.


Art. 8
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Art. 9
IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto.
2. Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla nuova installazione, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni su indicazione dell'Amministrazione Comunale
3. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.
5. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno in proprietà al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso.

Art. 10
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:
a) D. LGS. 15.12.1997, n. 446;
b) D. LGS. 15.11.1993, n. 507;
c) DD.Lgs. 18/12/1997, nn. 471, 472, 473;
d) Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente);
e) D. M. 26 aprile 1994 "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
f) D.M. 4 dicembre 2001 "Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione";
g) Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Commissario Prefettizio n. 79 del 30/12/1994;
h) Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Commissario Prefettizio n. 77 del 30/12/1994;
i) Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/1999;
j) Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 01/02/1999;
k) Regolamento accertamento con adesione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01/02/1999;
e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione contabile della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene svolta con le modalità previste dall'art. 6 e seguenti del D.M. 26.4.1994

Art. 11
RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di San Nicandro Garganico, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio.
Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza.
2. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di San Nicandro Garganico - Servizio Affissioni Pubblicità e TOSAP, TARSUG - gestione ditta….", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
3. Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico nelle ore antimeridiane e pomeridiane. L'orario di apertura al pubblico deve essere concordato con l'Amministrazione ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso dell'Amministrazione.
4. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, telefax , posta elettronica, …).


Art. 12
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.
2. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
3. Il concessionario inoltre deve agire nel rispetto della legge 675/96 (trattamento dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

Art. 13
SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità e della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, e indirizzo . Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.
2. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
3. Ai sensi del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.
4. E' consentito inoltre il versamento diretto della Tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche.
5. Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto.
6. Il concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

Art. 14
PERSONALE

1. E' fatto obbligo del concessionario adibire all'espletamento del servizio il personale occorrente per tale attività, lasciando del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
3. Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
4. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri incaricati.

Art. 15
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.LGS. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del concessionario.
6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni istituzionali dell'Ente,o da altre Autorità la cui affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.507/93.

Art. 16
RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione , con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.


Art.17
DIVIETI

1. E' vietato il subaffidamento del servizio.
2. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

Art. 18
COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo.
Il Settore Finanziario dell'Amministrazione cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente disciplinare e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.


Art. 19
PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione, che vanno da un minimo di _______ (50,00) € fino ad un massimo di ______ (100) €.
2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
3. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art.18.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

Art. 20
DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno. Nel caso in cui venga esperita senza risultati la suddetta procedura, l'Amministrazione dovrà indire nuova gara pubblica per l'assegnazione del servizio.


Art. 21
VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di assegnare al concessionario individuato in esito alla gara, nell'arco di durata contrattuale indicato al precedente articolo 2, la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza.
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.

Art. 22
CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.


Art. 23
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono qui integralmente richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di concessione di servizi pubblici, nonché in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa smaltimento rifiuti giornaliera con particolare riferimento al D.Lgs.15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 24
SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico del concessionario. Al presente contratto vengono applicati l'imposta di bollo ed ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del presente contratto viene stimato in € 90.000,00. Le prestazioni si svolgono in disciplina di esenzione I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e pertanto il contratto non è da assoggettare all'imposta di registro secondo quanto stabilito all'art. 7 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.


Delibera n° 194 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 6° settore Arch. Adelmo Marrocchella per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO
che con delibera del Commissario Straordinario n. 99 del 29.04.2002, a trattativa privata, all'Impresa Artigiana Rendina Mario è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà del comune al prezzo annuo di €. 7.700,00 + IVA come per legge;

che con contratto n. 532 rep. del 17.05.2002, in esecuzione della citata delibera commissariale n. 99 del 29.04.2002, è stato affidato per anni uno il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà del comune all'impresa Rendina Mario;

che con delibera di G.C. n. 140 del 05.06.2003 è stato prorogato per mesi 4 decorrenti dal 17.05.2003 all'impresa artigiana Rendina Mario il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà del comune alle condizioni tutte riportate nel contratto n. 532 rep. del 17.05.2002;

DATO ATTO che la ditta Rendina Mario ha dato regolare esecuzione al contratto di affidamento, senza mai creare disservizi;

RITENUTO dover prorogare per mesi 4 decorrenti dal 17.09.2003 all'impresa artigiana Rendina Mario il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà del comune alle condizioni tutte riportate nel contratto n. 532 rep. del 17.05.2002;

DATO ATTO che il prezzo mensile di € 641,67 + iva, da corrispondere all'impresa Rendina Mario, risulta vantaggioso per il Comune in quanto conseguente a licitazione privata esperita dall'Ufficio di Manutenzione in occasione del precedente affidamento;


Vista l'attestazione per la copertura finanziaria a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) Di prorogare per ulteriori mesi 4 decorrenti dal 17.09.2003, temporaneamente, l'affidamanto all'Impresa Artigiana Rendina Mario del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà del comune al prezzo mensile di €. 641,67 + IVA come per legge, alle condizioni tutte di cui al contratto n. 532 rep. del 17.05.2003;
2) Di impegnare la somma di €. 3.080,00 imputando la spesa al cap. 2170 voce "Manutenzione ordinaria patrimonio comunale" Bilancio Esercizio Finanziario 2003;
3) Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, art. 134, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera n° 195 :


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica si è così espresso: " parere favorevole in via eccezionale ed in considerazione degli adempimenti urgenti in calendario"
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267;

Premesso che:

§ il D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998, art.130, che ha trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

§ il DPCM 22 dicembre 2000 che demanda ai Comuni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

§ il Comune, alla luce della vigente normativa, con proprie risorse deve provvedere alla istruttoria delle pratiche di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, alla quantificazione dei benefici, alla notifica dei decreti di concessione dei benefici agli aventi diritto ed alla trasmissione all'INPS degli atti propedeutici alla liquidazione delle spettanze;

§ i rapporti con l'INPS, precedentemente gestiti per via cartacea, oggi sono assicurati per via telematica;

§ la pianta organica dell'Ente non dispone di sufficienti figure atte ad assicurare il normale svolgimento delle nuove funzioni trasferite dalla Regione Puglia in materia di concessione di provvidenze agli invalidi civili;

§ con propria precedente deliberazione, G.C. n. 78 del 28.03.2003, l'istruttoria delle pratiche di concessione dei benefici economici in favore degli invalidi civili, è stata affidata ad un laureato in Economia e Commercio, esperto in informatica, che ha prestato la propria opera altamente qualificata con efficienza ed efficacia, acquisendo notevole esperienza nello svolgere i compiti assegnati;

Considerato che le pratiche in giacenza sono ancora in numero considerevole e che giornalmente arrivano verbali dalle commissioni mediche sanitarie e sentenze del Tribunale di Lucera di concessione di benefici economici in favore degli invalidi civili;

Ritenuto pertanto di dover garantire un servizio efficiente e regolare dell'ufficio invalidi civili, si ritiene necessario prorogare fino 31.03.2004 l'incarico già affidato al dott. Antonio Coco, esperto commercialista ed informatico;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A


1. di avvalersi dell'opera altamente qualificata del dottor Antonio Coco, nato il 27.06.1972 a San Marco in Lamis e residente in San Nicandro Garganico alla Via Boccaccio n.37, al fine di perseguire gli obiettivi innanzi indicati;
2. di prorogare, al professionista dott. Antonio Coco, l'incarico dall'1.10.2003 al 31.03.2004 per l'istruttoria delle pratiche di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, la predisposizione dei decreti di concessione, ed il trasferimento delle informazioni da e verso l'INPS anche per via telematica;
3. di attribuire allo stesso il compenso onnicomprensivo di €. 9.600,00 (novemilaseicento);
4. di liquidare mensilmente, previa attestazione del responsabile del settore, la competenza dovuta, senza la necessità di ulteriori atti amministrativi;
5. di imputare la spesa di €. 4.800,00 al capitolo 1075 del B.E.F. 2003 " Spese per conferimento incarichi ad esperti";
6. di imputare altresì la rimanente spesa di €. 4.800,00 allo stesso capitolo del B.E.F. 2004, in corso di formazione, per i tre mesi ricadenti nel prossimo anno;
7. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, TUEL.


Delibera n° 196 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3 settore dott. Giuseppe Giagnorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 20/03/2003 ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'art.13 della l. 289/2002. Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti al 31.12.2002." con la quale venivano fissati i seguenti termini di scadenza:
· 31 maggio 2003 per la definizione agevolata di tutti i tributi locali sia nel caso di rapporti non definiti che a seguito di avvisi di accertamento o liquidazione che nel caso di liti pendenti;
· 30 settembre 2003 quale termine di sospensione dei processi tributari interessati alla definizione agevolata;
CONSIDERATO che con successive deliberazioni di Consiglio Comunale, precisamente la n. 26 del 22.05.03 e la n. 42 del 10.07.03, la data del 31 maggio, prevista quale termine ultimo per addivenire alla definizione agevolata, veniva spostata al 30 settembre 2003 mentre rimaneva invariata, ingiustificatamente ed erroneamente, quella del 30 settembre 2003, prevista quale data ultima di sospensione del giudizio oggetto di definizione;
RITENUTO, al fine di assicurare, all'Ufficio che controllerà, i tempi tecnici necessari e già considerati nella deliberazione n. 8 su richiamata, di modificare l'art. 7, comma 4, del suddetto regolamento per ciò che attiene il termine di sospensione dei processi interessati dalla definizione fissandolo al 31 dicembre 2003;
Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. di modificare l'art. 7, comma 4, del regolamento comunale sulla definizione agevolata dei tributi locali, adottato con deliberazione di C.C. n. 8 del 20/03/03 e successive modifiche, nel seguente modo:
· Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della L. 289/2002, è fissato alla data del 31 dicembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
2. con successiva unanime votazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera n° 197 :

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica si è così espresso: " parere favorevole in via eccezionale ed in considerazione degli adempimenti urgenti in calendario";
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267;

Premesso che:
§ ai sensi del Decreto Ministeriale n° 306 del 17.7.99 i cittadini interessati alla concessione del contributo per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98 n° 488, continuano a presentare domanda al Comune di residenza per l'anno in corso;
§ ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, i cittadini presentano le domande per l'ottenimento del contributo per le locazioni del nucleo familiare, di cui necessitano controlli per i calcoli e la graduatoria del contributo stesso;
§ la pianta organica dell'Ente non dispone di nessuna figura professionale in grado di assicurare l'assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare da allegare alla domanda nonché l'elaborazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE, per cui è necessario ricorrere ad un esperto esterno;
§ con proprie precedenti deliberazioni, l'assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare da allegare alla domanda, è stata affidata ad un laureato in Economia e Commercio, esperto anche in informatica, che ha prestato in precedenza la propria opera altamente qualificata con efficienza ed efficacia sia nella compilazione che nell'elaborazione dati di detti modelli;
§ che, all'arrivo delle domande, occorre inviare per via telematica, con regolarità, tutti i dati derivanti dalle dichiarazioni ISEE all'INPS;
Ritenuto pertanto necessario avvalersi ancora della consulenza e dell'opera di una figura esterna, laureata in Economia e Commercio, in considerazione della specificità delle prestazioni per la continuità degli adempimenti da osservare;
Ritenuto dover conferire fino al 31.03.2004 l'incarico già affidato al dott. DE LUCA Battista, esperto commercialista ed informatico;
Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. di avvalersi dell'opera altamente qualificata del commercialista ed esperto informatico dott. DE LUCA Battista per il perseguimento degli obiettivi innanzi indicati;
2. di prorogare l'incarico fino al 31.03.2004, a far tempo dal 01.10.2003, al professionista dott. DE LUCA Battista, nato a San Severo il 05.07.1967 e residente a S. Nicandro Garganico in Via dei Marrucini. n° 19, laureato in Economia e Commercio;
3. di attribuire allo stesso il compenso onnicomprensivo di €. 9.000,00=
4. di imputare la spesa di €. 4.500,00=al Cap. 1075 "Spese per conferimento incarichi ad esperti" del B.E.F. 2003;
5. di imputare altresì la rimanente spesa di € 4.500,00 allo stesso capitolo del B.E.F. 2004, in corso di formazione, per i tre mesi ricadenti nel prossimo anno;
6. di liquidare mensilmente, previa attestazione del responsabile del settore, la competenza dovuta, senza la necessità di ulteriori atti amministrativi;
7. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 198 :

LA Giunta Comunale
Data lettura della relazione del Sindaco Presidente che di seguito si trascrive:
§ I tradizionali legami esistenti tra le Isole e la terra di San Nicandro Garganico, di cui Torre Mileto, costituisce il più vicino approdo, hanno sempre ricevuto, da parte dell'attuale Sindaco Sig. Giuseppe Calabrese, cordiale ed attenta considerazione;
§ Questi nell' esercizio della sua attività politico-ammimstrativa non ha mai cessato di guardare alla realtà Garganica e di quella Sannicandrese,in particolare, come ad uno dei più rilevanti oggetti di attenzione e cura ed, inoltre, tanto si è adoperato perché i vincoli, già preesistenti, venissero ribaditi e rinsaldati;
§ in particolare, il Sig. Giuseppe Calabrese, nella sua qualità di Sindaco di Isole Tremiti, facenti parte del Parco Nazionale del Gargano, ha sempre manifestato grande solidarietà ed interesse per la realtà e gli interessi della Marina di Torre Mileto e forte senso di rispetto verso il territorio di San Nicandro e dei suoi abitanti, dando sostegno e favorendo l'eventuale finanziamento delle iniziative promosse da questa Amministrazione Comunale, quali il porto turistico: attività volte, comunque, a favorire il decollo socio-economico dell'area;
§ Inoltre, in tempi recenti, si è adoperato perché manifestazioni di grande richiamo artistico e turistico si siano potute svolgere in questo Territorio Comunale e nelle Isole Tremiti facendo risaltare il nome della nostra Città e dei suoi siti, usi, costumi e tradizioni alla ribalta nazionale;
§ I cennati sentimenti di innovata amicizia e reciproca stima e la gratitudine della popolazione per la generosa opera disinteressata del Sindaco di Isole Tremiti per l'attenzione che continuamente ripone verso il nostro territorio meritano di ricevere formale sanzione in un provvedimento che conferisca al predetto, come a chiunque si prodighi per questa nostra Terra, una posizione onoraria di segnalato rilievo, per cui si ritiene giusto, a tale scopo, dover conferire al medesimo la carica di pro Sindaco della Città di San Nicandro Garganico.
Ritenuto di dover plaudire all'iniziativa del Sindaco Presidente;
All' unanimità di voti resi e verificati nelle forme di legge,

PRENDE ATTO


1. Della nomina, quale titolo onorifico, di pro Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico del sig. Giuseppe Calabrese, Sindaco del Comune di Isole Tremiti.
2. Da mandato al Sindaco di predisporre l'atto di nomina e di procedere, in solenne cerimonia alla investitura.
3. Di inviare copia del presente al designato.
4. Di rendere il presente, con separata votazione ed all'unanimità, immediatamente esecutivo, ai sensi dell 'art. 134 del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
5. Di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.lgs.267/2000, venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e, contestualmente, trasmessa in elenco, insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta ai capigruppo consiliari.


Delibera n° 199 :


Visto l'atto esecutivo del C.S. n.104 del 6 maggio 2002, con il quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.P.R.8 giugno 2001, n.327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002 n.302, è prevista l'istituzione dell'ufficio in oggetto;

Ritenuto di dover istituire tale ufficio nell'ambito dell'area tecnica - Settore IV "Lavori pubblici /Espropriazioni/Viabilità - traffico";

Precisato che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1) di istituire nell'ambito dell'area tecnica - IV Settore " Lavori pubblici / Espropriazioni / Viabilità - traffico", l'Ufficio per le espropriazioni;

2) di individuare, quale dirigente dello stesso, il Sig. Giagnorio Nicola;

3) di dare atto che è di competenza del dirigente l'adozione del provvedimento di organizzazione dell'ufficio di cui trattasi, che sarà operativo dalla data di esecutività del presente atto, stante l'intervenuta entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302;

4) di dare atto che è stato rilasciato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato;

5) di dare atto che è stato rilasciato il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dal responsabile del servizio di ragioneria;

6) di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Delibera n° 200 :

La Giunta Municipale

PREMESSO
- che con deliberazione n° 8 del C.C. in data 19/01/1998, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla adozione del Piano degli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art. 27 L. 22/10/71, n° 865;
- che con deliberazione n° 16 del C.C. del 9/8/02, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla approvazione definitiva della variante al P.d.F. ai sensi della L.R. 31/05/80, n° 56 finalizzata alla realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n° 4094 in data 11/12/98 si provvedeva alla approvazione della variante al P.d.F. finalizzata alla realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- che il Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R) con pariri n° 31/99 e 56/99 imponenva delle prescrizioni al P.I.P. adottato dal Comune di San Nicandro Garganico
- che con deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adeguamento alle prescrizioni del C.U.R. ed alla approvazione definitiva del PIANO DELLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) redatto dall'Arch. G. Criscuoli e dall'Ing. L. Caruso;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" entrato in vigore il 30 giugno 2003 ai sensi dell'art. 3 D.L. 20 giugno 2002, n° 122;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 26 ottobre 2001, n° 68;
VISTA la propria deliberazione n° 199 in data odierna con cui si è proceduto alla attribuzione dei poteri connessi alla attuazione dei procedimenti espropriativi all'Ufficio Lavori Pubblici diretto dal Geom. Nicola Giagnorio - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. Economica D1 designandone quale dirigente lo stesso Geom. Nicola Giagnorio - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. Economica D1;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - lettera a) - D.P.R. 327/01 la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l'approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamento produttivi;
ACCERTATO, pertanto, che con la approvazione definitiva del P.I.P. avvenuta con la deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02 si è verificata la circostanza prevista dall'art. 12- comma 1 - lettera a) - D.P.R. 327/01 per cui la realizzazione del P.I.P. del Comune di san Nicandro Garganico è dichiarata di pubblica utilità;
PRECISATO che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - primo comma - D.Lgs. 267/00 trattandosi di un mero atto di indirizzo;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
All'Unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;


DELIBERA

1. DI dare atto che con la approvazione definitiva del P.I.P. avvenuta con la deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02 si è verificata la circostanza prevista dall'art. 12- comma 1 - lettera a) - D.P.R. 327/01 per cui la realizzazione del P.I.P. del Comune di san Nicandro Garganico è dichiarata di pubblica utilità;
2. DI nominare ai sensi dell'art. 6 - comma 6 - D.P.R. 327/01 responsabile del procedimento per l'espropriazione dei suoli necessari alla realizzazione del P.I.P. approvato definitivamente con deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02 il funzionario comunale Geom. Nicola Giagnorio;
3. DI dichiarare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative l'avvio del procedimento connesso alla realizzazione della procedura espropriativi delle aree del P.I.P
4. DI inviare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni per gli adempimenti di competenze.
5.DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile come da favorevole votazione all'uopo esperita.

 

 

 


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Progettazione e realizzazione grafica: Michele CARUSO