Delibera n° 193 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3 settore dott. Giuseppe Giagnorio
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, ha espresso parere favorevole;
Premesso:
- che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche e della tarsu giornaliera è
attualmente gestito in forma diretta da parte di questo
Ente;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 del
30/07/03, ha deciso di procedere all'espletamento della
gara per l'affidamento della gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tarsu giornaliera.
Rilevato:
- che con D.M. 11 settembre 2000, n. 289, è stato
adottato il "Regolamento relativo all'Albo dei soggetti
abilitati ad effettuare attività di liquidazione
e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni,
emanato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997,
n. 446", che ha fissato le condizioni per l'iscrizione
all'Albo dei concessionari, tra cui il possesso dei requisiti
finanziari, dei requisiti di onorabilità e dei requisiti
tecnici; l'Albo è stato istituito ed è attualmente
funzionante, con un numero di adesioni tale da aver precostituito
attualmente le condizioni per lo svolgimento della concorsualità
nelle pubbliche gare per l'assegnazione dei servizi in questione;
- che la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con disposizione
contenuta nell'art. 10, comma 5, ha abrogato il comma 7
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che prevedeva l'emanazione
di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione
delle gare e, conseguentemente, la procedura di gara di
seguito riportata è definita mutuando dai principi
generali in materia di procedure concorsuali per l'affidamento
di servizi;
- che l'affidamento viene assegnato in concessione, in quanto
il soggetto gestore potrà disporre di poteri propri
dell'Ente comunale in materia di accertamento tributario
e riscossioni volontarie e coattive, dovendo provvedere,
tra l'altro, all'assunzione del ruolo di "Funzionario
responsabile" dei tributi gestiti;
- che si ritiene quindi di affidare a terzi la gestione,
in concessione, del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP) e Tarsug con il criterio concorsuale
ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
in quanto si considera essenziale non dare rilievo unicamente
al fattore prezzo ma apprezzare una pluralità di
elementi, che ricomprendano anche aspetti qualitativi, come
il progetto organizzativo?gestionale dell'impresa per il
servizio che dovrà rendere per questo Comune, nonché
la solidità, la capacità ed esperienza maturate
nel settore;
Considerata la normativa di legge, che disciplina le procedure
concorsuali in materia di affidamenti di pubbliche attività
(tra cui, in via analogica, il D. Lgs. 157/95, in particolare
per quanto concerne le forme di pubblicità ed il
metodo di gara) e richiamato il Regolamento per la disciplina
dei contratti di questo Comune;
Considerato che si rende necessario ricorrere ai termini
abbreviati previsti dall'art. 10, comma 8, in quanto prossima
la fine dell'anno e in scadenza anche il contratto di affidamento
del servizio di esecuzione delle pubbliche affissioni;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. di assumere la premessa narrativa come parte integrante
e sostanziale della presente parte dispositiva;
2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa,
di procedere all'affidamento in concessione a ditta idonea
della gestione del servizio di accertamento e riscossione
della imposta sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, con il sistema concorsuale ed il
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare lo schema di capitolato generale che qui
si allega in copia per formarne parte integrante;
4. di stabilire, altresì, i seguenti elementi per
la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con loro rispettiva incidenza;
Elemento_____ Incidenza in punti
Progetto organizzativo e di gestione del servizio posto
in Gara
Nel progetto tecnico dovranno essere indicate in maniera
dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto
della presente gara d'appalto, con particolare riferimento
all'organizzazione dei vari servizi (front office, impiantistica,
lotta all'evasione). Saranno anche valutate le proposte
migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale
dei servizi suddetti. 40
Offerta economica = minor aggio per il concessionario,
rispetto al
massimo indicato dal bando, che il concessionario potrà
trattenere 30
per sé
Esperienza nel settore( da dimostrare con attestazioni rilasciate
da altri Comuni)I N A L T E R N A T I V A 3020
______________________________________________________________
___
Capacità economica e finanziariaI N A L T E R N A
T I V A 010
______________________________________________________________
___
5. di stabilire che il prezzo offerto, pena l'invalidità,
dovrà essere pari o in ribasso rispetto alla massima
percentuale di aggio da fissarsi nella misura del 40% e
che sarà indicata nel bando di gara;
6. di stabilire che il responsabile del III° Settore,
dott. Giuseppe GIAGNORIO, provvederà ad adottare
tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'affidamento
in questione, ivi compreso la stipulazione del relativo
contratto;
7. di prevedere che la commissione giudicatrice, ai sensi
del Regolamento dei contratti, avrà la seguente composizione:
a) (interno)_____________________________________________________
b) (interno)_____________________________________________________
c) (interno)_________________________________________________
d) (esterno)_________________________________________________
e) (esterno)_________________________________________________
8. di stabilire che per la fase di ammissibilità
opererà la Commissione di gara nei suoi primi tre
componenti; di stabilire altresì che, nel caso di
assenza o impedimento dei componenti a), b) e c) sì
provvederà alla loro sostituzione con decisione di
Giunta, mentre per i componenti d) ed e) provvederà
il Sindaco con proprio atto;
9. di stabilire, altresì, che l'affidamento in oggetto
avrà la durata di anni 3, rinnovabile per ulteriori
3 anni, alle condizioni che saranno precisate nel disciplinare
di concessione;
10. di individuare i seguenti requisiti di ammissibilità,
che non sono frazionabili, per la partecipazione alla gara:
- iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare
attività di accertamento e riscossione tributarie;
- avere o avere avuto nell'ultimo triennio ( 01.01.2000
- 31.12.2002) l'affidamento in gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di 1 Comune
appartenente alla classe IV o di almeno 2 Comuni appartenenti
alla classe V, di cui all'art. 2 del D.lgs.n.507/93;
11. di stabilire di procedere, a norma di quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 157/95, con abbreviazione
dei termini sia per la ricezione delle domande che per la
ricezione delle offerte;
Inoltre, attesa la necessità di avviare rapidamente
la procedura di affidamento allo scopo di disporre del nuovo
contraente per l'insediamento del servizio in tempo utile;
LA GIUNTA COMUNALE
Con, separata, votazione unanime;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Comune di San Nicandro Garganico
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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA.
INDICE
Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO
Art. 5 VERSAMENTI
Art. 6 CAUZIONE
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI
Art.10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art.11 RAPPORTI CON L'UTENZA
Art.12 GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.13 SISTEMA DI RISCOSSIONE
Art.14 PERSONALE
Art.15 SERVISIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.16 RECUPERO DELL'EVASIONE
Art.17 DIVIETI
Art.18 COORDINAMENTO E VIGILANZA
Art.19 PENALI
Art.20 DECADENZA
Art.21 VARIAZIONI E RECESSO
Art.22 CONTROVERSIE
Art.23 RINVIO
Art.24 SPESE CONTRATTUALI
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione
del servizio di accertamento e riscossione del diritto sulle
pubbliche affissioni, dell'imposta comunale di pubblicità
, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera,
così come disciplinato dal Decreto Legislativo n.507
del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni,
e dai relativi regolamenti comunali. L'affidamento comprende,
altresì, l'esecuzione del servizio comunale delle
pubbliche affissioni, inclusa la materiale esecuzione della
affissione dei manifesti.
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza
dalla data della stipula del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.12.1993 n.537 sostituito
dall'art.44 della Legge 23.12.1994 n. 724 il Comune di San
Nicandro Garganico, a suo insindacabile giudizio, qualora
sussistono ragioni di convenienza e di pubblico interesse,
con atto amministrativo espresso, si riserva la facoltà
di provvedere alla rinnovazione del contratto per ulteriori
tre anni mediante comunicazione scritta da inoltrare al
Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza
del contratto. L'eventuale richiesta inoltrata dopo tale
termine sarà comunque valida in caso di accettazione
della ditta.
3. La ditta avrà quindici giorni di tempo per esercitare
la propria facoltà di accettazione/ rinuncia, decorso
inutilmente tale termine, in mancanza di risposta, la ditta
verrà considerata automaticamente accentante.
4. Qualora non vi sia alcuna diversa disposizione, il rapporto
si intenderà naturalmente concluso allo scadere del
termine fissato al comma 1°.
ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione
complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione
di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere
al Comune un minimo garantito rapportato ad anno.
2. L'aggio a favore del concessionario è stabilito
nella misura risultante dal verbale di gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare
lordo complessivamente riscosso a titolo di Tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche Tarsu giornaliera, imposta sulla
pubblicità , diritto sulle pubbliche affissioni e
relative sanzioni ed interessi, fatti salvi gli importi
incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione
e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure
di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti, nonché
gli speciali diritti di cui all'art.22, comma 9°, del
D.Lgs.507/93, il cui gettito resta attribuito in via esclusiva
e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei
maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli
utenti tali specifiche e particolari prestazioni.
4. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa
essere l'incasso, un minimo garantito complessivo, al netto
dell'aggio, di importo annuo di €. 50.000,00 suddiviso:
· €. 16.000,00 per imposta sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni
· €. 34.000,00 per tassa di occupazione temporanea
e permanente di spazi ed aree pubbliche e Tarsu giornaliera.
Art. 4
REVISIONE CORRISPETTIVO
1. Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero
intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari
idonee a modificare gli aspetti economici previsti in favore
della Ditta, le parti si obbligano sin da ora a rivedere
l'aggio e il minimo garantito, al fine di ricostituire il
precedente equilibrio contrattuale.
ART. 5
VERSAMENTI
1. Il concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria
Comunale l'ammontare delle riscossioni relative all'imposta
di pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni
Tosap e Tarsug, al netto dell'aggio spettante, a scadenze
trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno del mese
successivo al trimestre di competenza, compreso l'elenco
dei contribuenti con i relativi estremi di pagamento di
ccp.li o della quietanza. Il concessionario dovrà
presentare regolare fattura per il servizio svolto.
2. L'importo dei versamenti non può essere inferiore
alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata,
determinata a norma del comma 4° del precedente art.3,
salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni
superino la rata stessa.
ART. 6
CAUZIONE
1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali,
è tenuto a prestare, prima della stipulazione del
contratto, apposita cauzione, di importo pari al minimo
garantito di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tale
cauzione può essere costituita in contanti, oppure
in titoli di stato o garantiti dallo stato o da fideiussione
bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 348/82.
2. La polizza fideiussoria dovrà contenere la rinuncia
espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, a norma dell'art. 1944 del codice civile, e
deve recare espressamente la seguente clausola: "La
banca (o la compagnia assicurativa) si impegna a versare
l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione
appaltante, senza alcuna riserva e/o eccezione".
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal
concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione,
utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D.
639/10.
4. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del
reintegro da parte del concessionario nei 15 (quindici)
giorni successivi al prelievo effettuato dall'ente.
5. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge
e nel rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare
entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.
Art. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario diventa titolare della gestione del
servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando
in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni
in vigore.
2. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali
e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione,
nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti
la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione,
così come previsto dagli artt. 11 e 54 del D.LGS.
507/93. Tale funzionario deve essere in possesso almeno
del titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado. Ai fini del processo tributario il concessionario
può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni
Tributarie, da un proprio procuratore speciale.
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante
munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti
previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11.9.2000, n.
289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità
della direzione del servizio e può essere designato
funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
5. 5. E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di garantire
la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte
nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina
prevista dalla legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche
ed integrazioni. Essa assume l'incarico di responsabile
del trattamento dei dati ex articolo 8 della sopra citata
normativa e comunica inoltre all'Amministrazione il responsabile
del trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96.
6 E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di comunicare
all'Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui
all'art.4, comma 4 del D.LGS. 626/94.
7 Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 3, 4,
5 e 6 debbono essere comunicate all'Amministrazione alla
data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla
loro sostituzione.
8 Il concessionario elegge e mantiene in San Nicandro Garganico,
per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio
presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo
indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed
ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà
del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.
9 Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure
già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni
per le quali siano già stati corrisposti i diritti
alla precedente gestione ed eventuali gestioni residue della
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10 Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure
necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione
ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi
nelle attività ritenute più opportune e concordate
con l'Amministrazione.
11 Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto
organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche,
le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara,
concordandone le specificità con l'Amministrazione.
12 Al concessionario si applica espressamente la normativa
prevista dalla L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche
ed integrazioni;
13 Il concessionario è obbligato a trasferire e/o
convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici
dell'Ente, all'inizio della concessione. Alla scadenza della
concessione le banche dati dovranno essere trasferite all'Ente
in formato standard Europeo. Tale operazione dovrà
essere effettuata entro novanta (90) giorni dalla scadenza
della concessione. Lo svincolo della cauzione è subordinato
al corretto e completo trasferimento degli archivi informatici.
Art. 8
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi
danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva
il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta,
sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle
cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia
in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio
assunto.
Art. 9
IMPIANTI AFFISSIONISTICI
1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle
affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione
del contratto.
2. Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla
nuova installazione, all'adeguamento ed al riordino degli
impianti delle pubbliche affissioni su indicazione dell'Amministrazione
Comunale
3. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti
in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie,
per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica
comunale.
4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione,
nuova installazione di impianti, sono a totale carico del
concessionario.
5. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di
conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno
in proprietà al Comune, senza che al concessionario
spetti alcun compenso.
Art. 10
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del:
a) D. LGS. 15.12.1997, n. 446;
b) D. LGS. 15.11.1993, n. 507;
c) DD.Lgs. 18/12/1997, nn. 471, 472, 473;
d) Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente);
e) D. M. 26 aprile 1994 "Disposizioni in ordine alla
gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
f) D.M. 4 dicembre 2001 "Approvazione del nuovo modello
di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati
o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché
delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale
e di accertamento con adesione";
g) Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione
di Commissario Prefettizio n. 79 del 30/12/1994;
h) Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con
deliberazione di Commissario Prefettizio n. 77 del 30/12/1994;
i) Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti
solidi urbani, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 01/02/1999;
j) Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,
approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 01/02/1999;
k) Regolamento accertamento con adesione, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01/02/1999;
e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione contabile della Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche viene svolta con le modalità
previste dall'art. 6 e seguenti del D.M. 26.4.1994
Art. 11
RAPPORTI CON L'UTENZA
1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di
San Nicandro Garganico, per tutta la durata della concessione,
un apposito ufficio.
Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta
un agevole accesso da parte dell'utenza.
2. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta
una scritta con la dicitura: "Comune di San Nicandro
Garganico - Servizio Affissioni Pubblicità e TOSAP,
TARSUG - gestione ditta….", nonché l'indicazione
degli orari di apertura al pubblico.
3. Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al
pubblico nelle ore antimeridiane e pomeridiane. L'orario
di apertura al pubblico deve essere concordato con l'Amministrazione
ed eventuali necessità di modifica dovranno avere
il consenso dell'Amministrazione.
4. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale
al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari
alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, telefax
, posta elettronica, …).
Art. 12
GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi
informativi idonei a costruire una banca dati completa,
dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida
rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile
di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni
dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità
di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche
dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi
dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle
esigenze dell'Amministrazione.
2. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti
del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni
utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri
uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un
ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile,
le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica
o per fornire la risposta all'utente.
3. Il concessionario inoltre deve agire nel rispetto della
legge 675/96 (trattamento dei dati personali), della legge
241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso),
del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro
successive modificazioni.
4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione
da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art.
22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti
che regolano le entrate date in concessione.
Art. 13
SISTEMA DI RISCOSSIONE
1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in
assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per
il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità
e della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
in cui siano indicati gli elementi identificativi della
fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In
tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni
applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata
l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione
di telefono, e indirizzo . Inoltre in tale avviso il concessionario
riporterà ogni indicazione che ritenga utile per
il contribuente.
2. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento
a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino
per il versamento in conto corrente postale.
3. Ai sensi del regolamento dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, è consentito
il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni
non aventi carattere commerciale.
4. E' consentito inoltre il versamento diretto della Tassa
per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche.
5. Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo
deve essere dedicato un apposito numero di conto.
6. Il concessionario dovrà attivare le nuove forme
di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere
a disposizione dei contribuenti.
Art. 14
PERSONALE
1. E' fatto obbligo del concessionario adibire all'espletamento
del servizio il personale occorrente per tale attività,
lasciando del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici
che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti,
per cui nessun diritto potrà essere fatto valere
verso il Comune.
3. Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito
di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
4. Il concessionario è integralmente responsabile
dell'operato dei propri incaricati.
Art. 15
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità
di cui all'art. 22 del D.LGS. 507/93, del D.M. 26 aprile
1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra
norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che
ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone
il Comune.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo
degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni,
è cura del concessionario controllare che le richieste
di affissione siano complete di ogni parte essenziale e
non siano indeterminate nella identificazione del messaggio
pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora
la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello
per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà
contenere gli elementi necessari per individuare anche la
ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del
bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno
nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il concessionario non può prolungare l'affissione
oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto
deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3
giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di
carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto
nel manifesto ricoperto.
5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti
previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni
abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei
manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni
dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà
l'Amministrazione a spese del concessionario.
6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati
per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa
cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni istituzionali
dell'Ente,o da altre Autorità la cui affissione sia
esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art.21
del D.Lgs.n.507/93.
Art. 16
RECUPERO DELL'EVASIONE
1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero
dell'evasione , con le eventuali integrazioni e/o modifiche
richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa
modalità e tempi di realizzazione.
Art.17
DIVIETI
1. E' vietato il subaffidamento del servizio.
2. Il concessionario non può emettere atti od effettuare
riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque
consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione
nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli
atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei
crediti afferenti il contratto scaduto.
Art. 18
COORDINAMENTO E VIGILANZA
1. Nella gestione del servizio il concessionario opera
in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli
stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie
competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e
affissioni, che occupazione suolo.
Il Settore Finanziario dell'Amministrazione cura i rapporti
con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo
e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione
con gli altri Settori, sulla corretta gestione del servizio,
in applicazione delle norme vigenti, del presente disciplinare
e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale può in qualunque momento
e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli
dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché
richiedere documenti e informazioni.
3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario,
che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine
inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato
nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione
riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà
all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni
ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
Art. 19
PENALI
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento
agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle
disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte
penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione
dell'Amministrazione, che vanno da un minimo di _______
(50,00) € fino ad un massimo di ______ (100) €.
2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua
direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi,
richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute
con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere
generale.
3. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità
di cui all'art.18.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni
dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora
il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione
si rivale sulla cauzione.
Art. 20
DECADENZA
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione
nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n.
289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione
avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti
per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di
prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario
e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto,
salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione
di continuare la gestione del servizio in concessione, il
Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione
del servizio al successivo migliore offerente, come risultato
dall'esperimento della procedura di gara, con facoltà
di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora
ritenuto opportuno. Nel caso in cui venga esperita senza
risultati la suddetta procedura, l'Amministrazione dovrà
indire nuova gara pubblica per l'assegnazione del servizio.
Art. 21
VARIAZIONI E RECESSO
1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere
oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative
del servizio prestato; può essere altresì
oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive
intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno
oggetto di contratto aggiuntivo.
2. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di assegnare
al concessionario individuato in esito alla gara, nell'arco
di durata contrattuale indicato al precedente articolo 2,
la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione
di attività propedeutiche connesse o complementari
o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali
o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni
organizzative e di gestione, per attestare la presenza di
adeguati elementi qualitativi e di convenienza.
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative,
anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi
oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza
o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione
ha facoltà di procedere alla modifica del contratto
per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle
mutate esigenze.
Art. 22
CONTROVERSIE
1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze
sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione
degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta
all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria.
Qualora la controversia non venga composta in via bonaria,
potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria
competente, avente la sede più prossima al luogo
ove si svolge il servizio.
Art. 23
RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si
intendono qui integralmente richiamate le norme legislative
e regolamentari vigenti in materia di concessione di servizi
pubblici, nonché in materia di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e
tassa smaltimento rifiuti giornaliera con particolare riferimento
al D.Lgs.15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 24
SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti
sono a carico del concessionario. Al presente contratto
vengono applicati l'imposta di bollo ed ai soli fini del
calcolo dei diritti di segreteria il valore del presente
contratto viene stimato in € 90.000,00. Le prestazioni
si svolgono in disciplina di esenzione I.V.A. ai sensi dell'art.
10 del D.P.R. 633/72 e pertanto il contratto non è
da assoggettare all'imposta di registro secondo quanto stabilito
all'art. 7 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.
Delibera n° 194 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 6° settore Arch. Adelmo Marrocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO
che con delibera del Commissario Straordinario n. 99 del
29.04.2002, a trattativa privata, all'Impresa Artigiana
Rendina Mario è stato affidato il servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà
del comune al prezzo annuo di €. 7.700,00 + IVA come
per legge;
che con contratto n. 532 rep. del 17.05.2002, in esecuzione
della citata delibera commissariale n. 99 del 29.04.2002,
è stato affidato per anni uno il servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà
del comune all'impresa Rendina Mario;
che con delibera di G.C. n. 140 del 05.06.2003 è
stato prorogato per mesi 4 decorrenti dal 17.05.2003 all'impresa
artigiana Rendina Mario il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti idrici - fognanti di proprietà del
comune alle condizioni tutte riportate nel contratto n.
532 rep. del 17.05.2002;
DATO ATTO che la ditta Rendina Mario ha dato regolare esecuzione
al contratto di affidamento, senza mai creare disservizi;
RITENUTO dover prorogare per mesi 4 decorrenti dal 17.09.2003
all'impresa artigiana Rendina Mario il servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti idrici - fognanti di proprietà
del comune alle condizioni tutte riportate nel contratto
n. 532 rep. del 17.05.2002;
DATO ATTO che il prezzo mensile di € 641,67 + iva,
da corrispondere all'impresa Rendina Mario, risulta vantaggioso
per il Comune in quanto conseguente a licitazione privata
esperita dall'Ufficio di Manutenzione in occasione del precedente
affidamento;
Vista l'attestazione per la copertura finanziaria a firma
del Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) Di prorogare per ulteriori mesi 4 decorrenti dal 17.09.2003,
temporaneamente, l'affidamanto all'Impresa Artigiana Rendina
Mario del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti
idrici - fognanti di proprietà del comune al prezzo
mensile di €. 641,67 + IVA come per legge, alle condizioni
tutte di cui al contratto n. 532 rep. del 17.05.2003;
2) Di impegnare la somma di €. 3.080,00 imputando la
spesa al cap. 2170 voce "Manutenzione ordinaria patrimonio
comunale" Bilancio Esercizio Finanziario 2003;
3) Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile,
art. 134, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Delibera n° 195 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica si è così
espresso: " parere favorevole in via eccezionale ed
in considerazione degli adempimenti urgenti in calendario"
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere favorevole;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267;
Premesso che:
§ il D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998, art.130, che ha
trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei nuovi
trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
§ il DPCM 22 dicembre 2000 che demanda ai Comuni le
funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici
a favore degli invalidi civili;
§ il Comune, alla luce della vigente normativa, con
proprie risorse deve provvedere alla istruttoria delle pratiche
di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili, alla quantificazione dei benefici,
alla notifica dei decreti di concessione dei benefici agli
aventi diritto ed alla trasmissione all'INPS degli atti
propedeutici alla liquidazione delle spettanze;
§ i rapporti con l'INPS, precedentemente gestiti per
via cartacea, oggi sono assicurati per via telematica;
§ la pianta organica dell'Ente non dispone di sufficienti
figure atte ad assicurare il normale svolgimento delle nuove
funzioni trasferite dalla Regione Puglia in materia di concessione
di provvidenze agli invalidi civili;
§ con propria precedente deliberazione, G.C. n. 78
del 28.03.2003, l'istruttoria delle pratiche di concessione
dei benefici economici in favore degli invalidi civili,
è stata affidata ad un laureato in Economia e Commercio,
esperto in informatica, che ha prestato la propria opera
altamente qualificata con efficienza ed efficacia, acquisendo
notevole esperienza nello svolgere i compiti assegnati;
Considerato che le pratiche in giacenza sono ancora in
numero considerevole e che giornalmente arrivano verbali
dalle commissioni mediche sanitarie e sentenze del Tribunale
di Lucera di concessione di benefici economici in favore
degli invalidi civili;
Ritenuto pertanto di dover garantire un servizio efficiente
e regolare dell'ufficio invalidi civili, si ritiene necessario
prorogare fino 31.03.2004 l'incarico già affidato
al dott. Antonio Coco, esperto commercialista ed informatico;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di avvalersi dell'opera altamente qualificata del dottor
Antonio Coco, nato il 27.06.1972 a San Marco in Lamis e
residente in San Nicandro Garganico alla Via Boccaccio n.37,
al fine di perseguire gli obiettivi innanzi indicati;
2. di prorogare, al professionista dott. Antonio Coco, l'incarico
dall'1.10.2003 al 31.03.2004 per l'istruttoria delle pratiche
di concessione dei trattamenti economici a favore degli
invalidi civili, la predisposizione dei decreti di concessione,
ed il trasferimento delle informazioni da e verso l'INPS
anche per via telematica;
3. di attribuire allo stesso il compenso onnicomprensivo
di €. 9.600,00 (novemilaseicento);
4. di liquidare mensilmente, previa attestazione del responsabile
del settore, la competenza dovuta, senza la necessità
di ulteriori atti amministrativi;
5. di imputare la spesa di €. 4.800,00 al capitolo
1075 del B.E.F. 2003 " Spese per conferimento incarichi
ad esperti";
6. di imputare altresì la rimanente spesa di €.
4.800,00 allo stesso capitolo del B.E.F. 2004, in corso
di formazione, per i tre mesi ricadenti nel prossimo anno;
7. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, TUEL.
Delibera n° 196 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3 settore dott. Giuseppe Giagnorio
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, ha espresso parere favorevole;
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 20/03/2003 ad oggetto:
"Approvazione regolamento comunale per l'applicazione
dell'art.13 della l. 289/2002. Definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti al 31.12.2002." con la
quale venivano fissati i seguenti termini di scadenza:
· 31 maggio 2003 per la definizione agevolata di
tutti i tributi locali sia nel caso di rapporti non definiti
che a seguito di avvisi di accertamento o liquidazione che
nel caso di liti pendenti;
· 30 settembre 2003 quale termine di sospensione
dei processi tributari interessati alla definizione agevolata;
CONSIDERATO che con successive deliberazioni di Consiglio
Comunale, precisamente la n. 26 del 22.05.03 e la n. 42
del 10.07.03, la data del 31 maggio, prevista quale termine
ultimo per addivenire alla definizione agevolata, veniva
spostata al 30 settembre 2003 mentre rimaneva invariata,
ingiustificatamente ed erroneamente, quella del 30 settembre
2003, prevista quale data ultima di sospensione del giudizio
oggetto di definizione;
RITENUTO, al fine di assicurare, all'Ufficio che controllerà,
i tempi tecnici necessari e già considerati nella
deliberazione n. 8 su richiamata, di modificare l'art. 7,
comma 4, del suddetto regolamento per ciò che attiene
il termine di sospensione dei processi interessati dalla
definizione fissandolo al 31 dicembre 2003;
Con votazione unanime;
D E L I B E R A
1. di modificare l'art. 7, comma 4, del regolamento comunale
sulla definizione agevolata dei tributi locali, adottato
con deliberazione di C.C. n. 8 del 20/03/03 e successive
modifiche, nel seguente modo:
· Il termine di sospensione dei processi tributari
interessati dalla presente definizione agevolata, di cui
all'art. 13, comma 2, della L. 289/2002, è fissato
alla data del 31 dicembre 2003; detto termine sarà
comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali
interessati.
2. con successiva unanime votazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
Delibera n° 197 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica si è così
espresso: " parere favorevole in via eccezionale ed
in considerazione degli adempimenti urgenti in calendario";
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere favorevole;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267;
Premesso che:
§ ai sensi del Decreto Ministeriale n° 306 del
17.7.99 i cittadini interessati alla concessione del contributo
per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli
artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98 n° 488, continuano
a presentare domanda al Comune di residenza per l'anno in
corso;
§ ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98, i cittadini
presentano le domande per l'ottenimento del contributo per
le locazioni del nucleo familiare, di cui necessitano controlli
per i calcoli e la graduatoria del contributo stesso;
§ la pianta organica dell'Ente non dispone di nessuna
figura professionale in grado di assicurare l'assistenza
nella compilazione della dichiarazione sostitutiva delle
condizioni economiche del nucleo familiare da allegare alla
domanda nonché l'elaborazione degli stessi per la
determinazione dell'ISEE, per cui è necessario ricorrere
ad un esperto esterno;
§ con proprie precedenti deliberazioni, l'assistenza
nella compilazione della dichiarazione sostitutiva delle
condizioni economiche del nucleo familiare da allegare alla
domanda, è stata affidata ad un laureato in Economia
e Commercio, esperto anche in informatica, che ha prestato
in precedenza la propria opera altamente qualificata con
efficienza ed efficacia sia nella compilazione che nell'elaborazione
dati di detti modelli;
§ che, all'arrivo delle domande, occorre inviare per
via telematica, con regolarità, tutti i dati derivanti
dalle dichiarazioni ISEE all'INPS;
Ritenuto pertanto necessario avvalersi ancora della consulenza
e dell'opera di una figura esterna, laureata in Economia
e Commercio, in considerazione della specificità
delle prestazioni per la continuità degli adempimenti
da osservare;
Ritenuto dover conferire fino al 31.03.2004 l'incarico già
affidato al dott. DE LUCA Battista, esperto commercialista
ed informatico;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di avvalersi dell'opera altamente qualificata del commercialista
ed esperto informatico dott. DE LUCA Battista per il perseguimento
degli obiettivi innanzi indicati;
2. di prorogare l'incarico fino al 31.03.2004, a far tempo
dal 01.10.2003, al professionista dott. DE LUCA Battista,
nato a San Severo il 05.07.1967 e residente a S. Nicandro
Garganico in Via dei Marrucini. n° 19, laureato in Economia
e Commercio;
3. di attribuire allo stesso il compenso onnicomprensivo
di €. 9.000,00=
4. di imputare la spesa di €. 4.500,00=al Cap. 1075
"Spese per conferimento incarichi ad esperti"
del B.E.F. 2003;
5. di imputare altresì la rimanente spesa di €
4.500,00 allo stesso capitolo del B.E.F. 2004, in corso
di formazione, per i tre mesi ricadenti nel prossimo anno;
6. di liquidare mensilmente, previa attestazione del responsabile
del settore, la competenza dovuta, senza la necessità
di ulteriori atti amministrativi;
7. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Delibera n° 198 :
LA Giunta Comunale
Data lettura della relazione del Sindaco Presidente che
di seguito si trascrive:
§ I tradizionali legami esistenti tra le Isole e la
terra di San Nicandro Garganico, di cui Torre Mileto, costituisce
il più vicino approdo, hanno sempre ricevuto, da
parte dell'attuale Sindaco Sig. Giuseppe Calabrese, cordiale
ed attenta considerazione;
§ Questi nell' esercizio della sua attività
politico-ammimstrativa non ha mai cessato di guardare alla
realtà Garganica e di quella Sannicandrese,in particolare,
come ad uno dei più rilevanti oggetti di attenzione
e cura ed, inoltre, tanto si è adoperato perché
i vincoli, già preesistenti, venissero ribaditi e
rinsaldati;
§ in particolare, il Sig. Giuseppe Calabrese, nella
sua qualità di Sindaco di Isole Tremiti, facenti
parte del Parco Nazionale del Gargano, ha sempre manifestato
grande solidarietà ed interesse per la realtà
e gli interessi della Marina di Torre Mileto e forte senso
di rispetto verso il territorio di San Nicandro e dei suoi
abitanti, dando sostegno e favorendo l'eventuale finanziamento
delle iniziative promosse da questa Amministrazione Comunale,
quali il porto turistico: attività volte, comunque,
a favorire il decollo socio-economico dell'area;
§ Inoltre, in tempi recenti, si è adoperato
perché manifestazioni di grande richiamo artistico
e turistico si siano potute svolgere in questo Territorio
Comunale e nelle Isole Tremiti facendo risaltare il nome
della nostra Città e dei suoi siti, usi, costumi
e tradizioni alla ribalta nazionale;
§ I cennati sentimenti di innovata amicizia e reciproca
stima e la gratitudine della popolazione per la generosa
opera disinteressata del Sindaco di Isole Tremiti per l'attenzione
che continuamente ripone verso il nostro territorio meritano
di ricevere formale sanzione in un provvedimento che conferisca
al predetto, come a chiunque si prodighi per questa nostra
Terra, una posizione onoraria di segnalato rilievo, per
cui si ritiene giusto, a tale scopo, dover conferire al
medesimo la carica di pro Sindaco della Città di
San Nicandro Garganico.
Ritenuto di dover plaudire all'iniziativa del Sindaco Presidente;
All' unanimità di voti resi e verificati nelle forme
di legge,
PRENDE ATTO
1. Della nomina, quale titolo onorifico, di pro Sindaco
del Comune di San Nicandro Garganico del sig. Giuseppe Calabrese,
Sindaco del Comune di Isole Tremiti.
2. Da mandato al Sindaco di predisporre l'atto di nomina
e di procedere, in solenne cerimonia alla investitura.
3. Di inviare copia del presente al designato.
4. Di rendere il presente, con separata votazione ed all'unanimità,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell 'art. 134 del T.U.,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
5. Di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.
124 del T.U. approvato con D.lgs.267/2000, venga affissa
all'Albo Pretorio del Comune e, contestualmente, trasmessa
in elenco, insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta
ai capigruppo consiliari.
Delibera n° 199 :
Visto l'atto esecutivo del C.S. n.104 del 6 maggio 2002,
con il quale è stata definita la struttura organizzativa
dell'Ente;
Considerato che ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.P.R.8
giugno 2001, n.327 " Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità" come modificato dal D.lgs.
27 dicembre 2002 n.302, è prevista l'istituzione
dell'ufficio in oggetto;
Ritenuto di dover istituire tale ufficio nell'ambito dell'area
tecnica - Settore IV "Lavori pubblici /Espropriazioni/Viabilità
- traffico";
Precisato che sulla proposta della presente deliberazione
non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) di istituire nell'ambito dell'area tecnica - IV Settore
" Lavori pubblici / Espropriazioni / Viabilità
- traffico", l'Ufficio per le espropriazioni;
2) di individuare, quale dirigente dello stesso, il Sig.
Giagnorio Nicola;
3) di dare atto che è di competenza del dirigente
l'adozione del provvedimento di organizzazione dell'ufficio
di cui trattasi, che sarà operativo dalla data di
esecutività del presente atto, stante l'intervenuta
entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in seguito
alle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302;
4) di dare atto che è stato rilasciato il parere
in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile
del servizio interessato;
5) di dare atto che è stato rilasciato il visto
di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, dal responsabile del servizio di ragioneria;
6) di rendere il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Delibera n° 200 :
La Giunta Municipale
PREMESSO
- che con deliberazione n° 8 del C.C. in data 19/01/1998,
esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla
adozione del Piano degli Insediamenti Produttivi ai sensi
dell'art. 27 L. 22/10/71, n° 865;
- che con deliberazione n° 16 del C.C. del 9/8/02, esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto alla approvazione
definitiva della variante al P.d.F. ai sensi della L.R.
31/05/80, n° 56 finalizzata alla realizzazione del Piano
per gli Insediamenti Produttivi;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n° 4094
in data 11/12/98 si provvedeva alla approvazione della variante
al P.d.F. finalizzata alla realizzazione del Piano per gli
Insediamenti Produttivi;
- che il Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R) con pariri
n° 31/99 e 56/99 imponenva delle prescrizioni al P.I.P.
adottato dal Comune di San Nicandro Garganico
- che con deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02, esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto all'adeguamento
alle prescrizioni del C.U.R. ed alla approvazione definitiva
del PIANO DELLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
redatto dall'Arch. G. Criscuoli e dall'Ing. L. Caruso;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 " Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazioni per pubblica utilità" entrato
in vigore il 30 giugno 2003 ai sensi dell'art. 3 D.L. 20
giugno 2002, n° 122;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 26 ottobre
2001, n° 68;
VISTA la propria deliberazione n° 199 in data odierna
con cui si è proceduto alla attribuzione dei poteri
connessi alla attuazione dei procedimenti espropriativi
all'Ufficio Lavori Pubblici diretto dal Geom. Nicola Giagnorio
- Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. Economica D1 designandone
quale dirigente lo stesso Geom. Nicola Giagnorio - Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. Economica D1;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - lettera
a) - D.P.R. 327/01 la dichiarazione di pubblica utilità
si intende disposta con l'approvazione del piano delle aree
da destinare ad insediamento produttivi;
ACCERTATO, pertanto, che con la approvazione definitiva
del P.I.P. avvenuta con la deliberazione n° 17 del C.C.
del 9/8/02 si è verificata la circostanza prevista
dall'art. 12- comma 1 - lettera a) - D.P.R. 327/01 per cui
la realizzazione del P.I.P. del Comune di san Nicandro Garganico
è dichiarata di pubblica utilità;
PRECISATO che sulla proposta della presente deliberazione
non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - primo
comma - D.Lgs. 267/00 trattandosi di un mero atto di indirizzo;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
All'Unanimità dei voti espressi nei modi e nelle
forme di legge;
DELIBERA
1. DI dare atto che con la approvazione definitiva del
P.I.P. avvenuta con la deliberazione n° 17 del C.C.
del 9/8/02 si è verificata la circostanza prevista
dall'art. 12- comma 1 - lettera a) - D.P.R. 327/01 per cui
la realizzazione del P.I.P. del Comune di san Nicandro Garganico
è dichiarata di pubblica utilità;
2. DI nominare ai sensi dell'art. 6 - comma 6 - D.P.R. 327/01
responsabile del procedimento per l'espropriazione dei suoli
necessari alla realizzazione del P.I.P. approvato definitivamente
con deliberazione n° 17 del C.C. del 9/8/02 il funzionario
comunale Geom. Nicola Giagnorio;
3. DI dichiarare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
l'avvio del procedimento connesso alla realizzazione della
procedura espropriativi delle aree del P.I.P
4. DI inviare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio
Espropriazioni per gli adempimenti di competenze.
5.DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile
come da favorevole votazione all'uopo esperita.
^ sopra