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DELIBERE DI GIUNTA
16 ottobre 2002 - delibere n° 60 - 66    


Queste le proposte da adottare:

60) Causa G.B. + 2 c/Comune. Opposizione all'atto di citazione e nomina legale.
61) Art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Liquidazione contributo agli aventi diritto. Anno 2000.
62) Affidamento parziale servizio trasporto scolastico alla coop. "OPUS".
63) Ricorso al T.A.R. Puglia dell'avv. D'Avolio Michele - Opposizione e nomina legale.
64) Proroga alla coop. sociale "SPES" di San Nicandro G.co del servizio domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del comune.
65) Procedimento penale n° 02004232 reg. GIP/GUP - Richiesta di assistenza legale da parte dell'assessore Dott. Antonio De Rogatis.
66) Ricorso al T.A.R. Puglia ad istanza dell'Ing. Giuseppe Berardi - Opposizione e nomina legale.


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Antonio De Rogatis.

Delibera n° 60 : Causa G.B. + 2 c/Comune. Opposizione all'atto di citazione e nomina legale.


-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi delI'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con decreto della Procura della Repubblica di Lucera, proc. pen. n. 332 1/1996 R.G.P., veniva disposta la citazione in giudizio del Sig. M. V., imputato del reato previsto e punito dagli artt. 633, 639 bis c.p., per avere arbitrariamente invaso, al fine di occupano e di trame profitto seminandolo e recintandolo, un fondo appartenente al Comune di Sannicandro Garganico in catasto particella n. 52 del foglio di mappan. 14;
- Con deliberazione di G.C. n. 47 del 27/1/1998 il Comune si costituiva parte civile, conferendo incarico legale all'Avv. Francesco COLUCCI di Lucera;
- Con sentenza del Tribunale di Lucera - Sez. Dist. di Apricena n. 248/01 il Sig. M. V. veniva assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste;
- Con note del 8/1/2002 prot. 362/9.1.2002 e successiva del 21/2/2002 prot. 2599 1'Avv. Bucci, in nome e per conto del Sig. M. chiedeva al Comune il risarcimento dei danni subiti, invitando il Comune a transigere il contesto per evitare ulteriori spese;
- Il legale del Comune, Avv. Francesco COLUCCI, con parere del 18/2/2002 esprimeva avviso che la richiesta avanzata dall'Avv. Bucci di ristoro danni a favore del M. non aveva alcun fondamento, non esistendo alcun titolo o ragione che ne costituisse il presupposto;
- Pertanto con nota del 26/2/2002 prot. 2913/27.2.2002 indirizzata all'Avv. Bucci si rigettava l'istanza di risarcimento danni;
- Con atto giudiziario notificato il giorno 7/10/2002 con citazione a comparire per il giorno 25/02/2003 innanzi al Tribunale di Lucera - Sez. Dist. di Rodi Garganico, i Sigg.ri G. B., M. R., M. M., quali eredi del defunto M. V., chiedevano il risarcimento della somma di € 50.000,00 per danni morali, alla salute e all'immagine ed € 5.000,00 per spese processuali sostenute;
- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di citazione perché la domanda di risarcimento si appalesa infondata, come da parere dell 'Avv. Francesco COLUCCI di Lucera espresso con nota del 18/2/2002;

- Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di proporre opposizione all'atto giudiziario notificato il giorno 7/10/2002 con citazione a comparire per il giorno 25/02/2003 innanzi al Tribunale di Lucera -Sez. Dist. di Rodi Garganico, ad istanza dei Sigg.ri G. B., M. R., M. M., quali eredi del defunto M. V., rappresentati e difese dall'Avv. Mario BUCCI;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. DE ROGATIS Lucia autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più ampio mandato alle liti;

3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 61 : Art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Liquidazione contributo agli aventi diritto. Anno 2000.


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De Rogatis.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Michelina Stuccilli.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Gianmario E. Zaccagnino per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Visti:
- l'art. 11 della legge n0 431 del 9 dicembre 1998, con il quale ~ stato istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" a favore delle famiglie più bisognose;
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale si individuano i requisiti minimi per beneficiare dei contributi (limiti di reddito, possesso del contratto di locazione registrato, tipologia dell'immobile locato rispondente ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n0 54/84);

- la deliberazione della Giunta Regionale n0 999 del 20 luglio 2001, inviata al Comune con nota n. 4312/S2 dell'1.08.2001, a firma dell'Assessore URB. - A.T.-E.R.P., con la quale, tra l'altro, sono aperti i termini del bando di concorso per l'attuazione dell'art. 11 della legge no 431/1998, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2000;

- le precedenti determinazioni n.307 dell'8.10.200l e n. 319 del 15.10.2001 con le quali si approvano le procedure di assegnazione degli aventi diritto e la presa d'atto della relativa graduatoria;

- la successiva determinazione n. 382 del 7.12.2001 ad oggetto: "Rettifica determina n. 3 19/01. Art. 11 L. N. 43 1/98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Presa d'atto della graduatoria ed assegnazione contributo agli aventi diritto";

Considerato che:
- in data 25.06.2002 è pervenuto l'accredito del finanziamento di € 85.215,39 (£ 165.000.000), come da reversale n. 623 di pari data;

- le domande accolte nei limiti dello stesso finanziamento e che hanno diritto al contributo sono n. 92;

- i fondi necessari per soddisfare tutte le richieste pervenute, pari a n. 139, e ammesse al finanziamento ammontano a € 11.3896,89 ( 220.535.139);

- e intento dell'amministrazione comunale soddisfare tutte le richieste pervenute ridimensionando il contributo a tutti gli aventi diritto, come da indicazioni regionali, assegnando il 74,81% della quota spettante;

Ritenuto dover erogare il contributo agli aventi diritto come da graduatoria allegata alla citata determina n. 382 del 7.12.2002, tenendo conto degli importi ridimensionati in percentuale;

Visto l'ad. 163 del D. Lgs. del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare la graduatoria degli aventi diritto alla concessione dei contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dei cittadini del Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di ridimensionare il contributo a tutti gli aventi diritto assegnando il 74,81% della quota spettante;

3. di prendere atto che la somma complessiva da utilizzare é pari al finanziamento attribuito dalla Regione Puglia di € 85.215,39;

4. di imputare la complessiva spesa di € 85.206,27 al cap. 2023 " Integrazione canone di locazione conduttori meno abbienti "del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2002";

5. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 62 : Affidamento parziale servizio trasporto scolastico alla coop. "OPUS".


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De Rogatis, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

Che il Comune ha n. 5 scuolabus per assicurare il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo;

Che a seguito di pensionamento del personale, attualmente, il servizio viene assicurato a mezzo di n.3 autisti e n. 2 accompagnatori che effettuano turni di lavoro superiori a 7 ore;

Visto che n. 2 scuolabus sono sprovvisti di autisti ed accompagnatori perché l'Ente è carente di personale necessario con questi profili professionali;

Constatata l'urgenza di potenziare il servizio di cui sopra per garantire la frequenza scolastica agli alunni delle scuole dell'obbligo;

Che stante la carenza di personale dipendente, è intenzione di questa Amministrazione affidare ad una cooperativa sociale il servizio, parziale, di trasporto scolastico;

Che con atto consiliare n. 88 del 14.12.1998, esecutivo ai sensi di legge, è stato deliberato di privatizzare vari servizi affidandoli a Cooperative Sociali, che garantiscono nuova occupazione con priorità per le "persone svantaggiate " di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Che la Cooperativa " OPUS " sta operando nel nostro territorio per esserle stati affidati alcuni servizi;

Vista l'offerta di prestazioni d'opera pervenuta via fax dalla Cooperativa" OPUS " in data 15.10.2002 per un importo complessivo pari a € 10.770,00 IVA esclusa, fino al 31.12.2002;

Ritenuto affidare, dal 17 c.m. e fino al 31.12 2002, alla Cooperativa" OPUS " il servizio, parziale, di trasporto scolastico a mezzo di n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori

con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di affidare, dal 17 ottobre c.a. e fino al 31-12-2002, alla Cooperativa" OPUS "il servizio, parziale, di trasporto scolastico a mezzo, di n. 2 autisti e n.2 accompagnatori;

2. Di corrispondere alla predetta Cooperativa il compenso di € 10.770.00 IVA esclusa;

3. Di imputare la spesa di € 10.770,00 al cap. 1317 e 1317/1;

4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Delibera n° 63 : Ricorso al T.A.R. Puglia dell'avv. D'Avolio Michele - Opposizione e nomina legale.


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De Rogatis.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Michelina Stuccilli.


-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n. 18 del 24/7/2002 venivano revocate le delibere n. 80 e 81 del 19/10/2001 del Commissario Straordinario e la determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 342 del 30/10/2001, ripristinato il posto di Responsabile Caposervizio Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amministrativo", confermato il Dott. Michele D'AVOLIO al posto Caposervizio Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amministrativo" con qualifica Dl, autorizzato lo stesso a richiedere la propria cancellazione all'albo speciale degli Avvocati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, autorizzato il medesimo a definire le vertenze che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza di primo grado previo accordo con il Caposettore competente;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il 10/10/2002 l'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rita DI SIPIO, chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24/7/2002, notificata al ricorrente in data 28/8/2002 con nota di prot. segr. n. 149 avente pari data, per i seguenti motivi:
1. Violazione del giusto procedimento ex art. 7 e segg. legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. Violazione del giusto procedimento in relazione al principio del "contrarius actus" - inosservanza dell'art. 7 comma 4 CCNL 1998- 2001 e dell'art. 6 D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 come sostituito dall'art. 6 D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165;
3. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio del "buon andamento dell'amministrazione". Violazione dell'art. 7 comma 6 del D.Lvo 30/3/2001 n. 165;
4. Eccesso di potere per sostanziale carenza e/o insufficienza di motivazione - manifesta irrazionalità ed illogicità - erroneità dei presupposti;
5. Ulteriore illegittimità per decorso del termine di decadenza della eventuale impugnativa e per rideterminazione in peggio della qualifica del dipendente;
6. Eccesso di potere per falsità e travisamento dei fatti - contraddittorietà;
7. Incompetenza;
Considerato che l'Avv. Michele D'AVOLIO ha richiesto la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, per cui l'udienza in camera di consiglio innanzi al T.A.R. Puglia verrà fissata sicuramente a breve;
Ritenuto dover proporre opposizione al citato ricorso al T.A.R. Puglia;
Con voti unanimi;

DELIBERA


1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia - sede di Bari, notificato il 10/10/2002 prot. 13811, ad istanza dell'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna DI SIPIO;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Alfonso ZACCAGNINO autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più ampio mandato alle liti;

3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera n° 64 : Proroga alla coop. sociale "SPES" di San Nicandro G.co del servizio domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del comune.

Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De Rogatis, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Gianmario E. Zaccagnino per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la delibera di G.C. n. 194 del 24.5.2000, con la quale si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, inabili ed indigenti;

Vista la successiva determinazione del Responsabile del I Settore - Affari Generali, n. 213 del 28.6.2000, di presa d'atto del verbale di aggiudicazione, redatto dall'apposita Commissione in data 14.6.2000, dal quale risulta aggiudicataria del servizio di cui sopra la
Cooperativa Sociale "SPES" con sede in San Nicandro Garganico, la cui spesa per ogni ora di servizio è di £ 10.680, compresa IVA;

Visto il contratto stipulato da parte di questo Ente e del legale rappresentante della citata Cooperativa nel quale viene affidato alla "SPES", che accetta, il servizio di che trattasi per un anno decorrente dal 17.7.2000, prorogabile di un altro anno alle condizioni previste dall'art.l2 del disciplinare di appalto e previa deliberazione della Giunta Comunale;

Constatato che il servizio è in effetti iniziato il 17.7.2000;

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 97 dell'8.6.2001 ad oggetto "Proroga per ulteriori tre mesi alla Coop.Sociale 'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" adottata dalla G.C. per dare continuità al servizio a far tempo dal 17 luglio al 16 ottobre 2001;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 24.10.200 1 ad oggetto "Proroga alla Coop.Sociale 'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio a detta Cooperativa far tempo dal 17 ottobre dell'anno 2001 al 16.2.2002;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 18.2.2002 ad oggetto "Proroga alla Coop.Sociale 'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" con la quale, è stato prorogato l'affidamento del servizio a detta Cooperativa far tempo 17.2 al 16.7.2002;

- la successiva deliberazione della G.C. n. 7 del 19.7.2002 ad oggetto "Proroga alla Coop. Sociale 'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" con la quale, per non interrompere il servizio, è stato prorogato l'affidamento alla stessa Cooperativa a far tempo dal 17.7.2002 e fino al 16.10 2002;

Constatato pertanto che il servizio sta per terminare il 17 ottobre prossimo venturo;

Ritenuto, pertanto, dover dare continuità al Servizio Domiciliare in favore degli anziani, inabili ed indigenti del Comune, istituito dal 17 luglio 2000, di cui alla delibera citata n. 194/00, fino al termine dell'anno in corso, per ulteriori 76 gg., a decorrere dal 17.10.2002 e fino al 31.12.2002, con una spesa complessiva di €. 4.000,00;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. del 18.~.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi


DELIBERA

1. di dare continuità al Servizio Domiciliare a favore degli anziani, inabili e indigenti del Comune istituito a far tempo dal 17.7.2000;

2. di dare mandato all'Ufficio Servizi Sociali di predisporre gli atti necessari per l'indizione di una nuova gara;

3. di prorogare per ulteriori 76 gg. a decorrere dal 17 ottobre e fino al 31 dicembre 2002, l'affidamento ditale servizio, già prorogato per il secondo anno, alla Cooperativa Sociale "SPES" con sede in San Nicandro Garganico, alle condizioni e alle modalità di cui alla determinazione suddetta n. 213 del 28.6.2000 e del relativo contratto, stipulato in data 12.7.2000;

4. di impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00 al cap. 1882 "Spese per Assistenza Domiciliare Anziani "del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2002;

4. di provvedere alla liquidazione del compenso spettante con successivo atto amministrativo, previa presentazione da parte della Cooperativa, della fattura relativa al periodo di lavoro effettuato;

5. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 65 : Procedimento penale n° 02004232 reg. GIP/GUP - Richiesta di assistenza legale da parte dell'assessore Dott. Antonio De Rogatis.


Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Antonio De Rogatis.


-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con nota del 11/10/2002 prot. 13838 il Dott. Antonio DE ROGATIS chiedeva al Sindaco la nomina di un legale di fiducia, individuato nella persona dell'Avv. Lucia DE ROGATIS, per aver ricevuto la notifica di un decreto penale di fissazione di udienza per il giorno 14/1/2003 innanzi al Tribunale di Lucera, in merito ad un esposto presentato dal Sig. M. M.; aggiungeva che i fatti oggetto del procedimento penale riguardavano la delibera di G.C. n. 268 del 5/9/2000: con tale atto si proponeva opposizione ad un atto di citazione del sig. M. M. per risarcimento danni;
- Richiamata la delibera di G.C. n. 241 del 10/7/2000 avente ad oggetto "rifusione oneri di lite sostenuti da amministratori, consiglieri e dipendenti comunali per fatti connessi al mandato o all'espletamento dei compiti d'ufficio. Criteri e modalità;
- Rilevato che le spese legali sostenute dagli amministratori comunali per giudizi riconducibili al mandato espletato, nei quali non siano risultati soccombenti o condannati, sono anticipabili o rimborsabili da parte del Comune;
- Dato atto che i fatti posti a fondamento del decreto penale riguardano un atto adottato anche dal Dott. Antonio DE ROGATIS, nella qualità di componente la Giunta Comunale e quindi nell'esercizio delle funzioni di assessore comunale;
- Ritenuto dover accedere alla richiesta del Dott. Antonio DE ROGATIS così come formulata nella nota del 11/10/2002 prot. 13838;
- Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di aderire alla richiesta avanzata dal Dott. Antonio DE RQGATIS, di nomina di un legale di fiducia;

2. Di conferire incarico legale all'Avv. Lucia DE RQGATIS di San Nicandro, come da richiesta dell'interessato;

3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 66 : Ricorso al T.A.R. Puglia ad istanza dell'Ing. Giuseppe Berardi - Opposizione e nomina legale.

Presenti: On. Nicandro Marinacci, Antonio De Rogatis, Giovanni D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Luigi Bortone.


-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con decreto n. 2 del 5/7/2002 prot. n. 9217, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 8/7/2002 al 23/7/2002, il Sindaco attribuiva le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ai seguenti dipendenti comunali:
1. Dott. Giuseppe GIAGNORIO, settore Economico-Finanziario;
2. Geom. Nicola GIAGNORIO, settore LL.PP., Espropriazioni;
3. Arch. Adelmo MARROCCHELLA, settore Manut. e Arredo Urbano;
4. Geom. Angelo CAMPANOZZI, settore Urbanistica, Agric. e Foreste;
- Con decreto n. 4 del 15/7/2002 prot. n. 9856/16.7.2002, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 16/7/2002 al 31/7/2002, il Sindaco attribuiva all'Arch. Adelmo Marrocchella le ulteriori funzioni di Agricoltura, Ambiente e Servizi, oltre a quelle già indicate nel precedente Decreto, mentre al Geom. Angelo Campanozzi le esclusive funzioni di Urbanistica e Toponomastica;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il giorno 11/10/2002 prot. 13867, l'Ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso dall'Avv. Donato CATALANO, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del decreto sindacale n. 2 prot. n. 9217 del 5/7/2002, del decreto sindacale n. 4 del 15/7/2002, del provvedimento a firma dell'Arch. Marrocchella in data
2/9/2002 prot. n. 973, per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione. Eccesso di potere;
- Violazione di legge. Abuso di potere.
- Considerato che l'Ing. Giuseppe BERARDI ha richiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati, per cui l'udienza in camera di consiglio innanzi al T.A.R. Puglia verrà fissata sicuramente a breve;
- Ritenuto dover proporre opposizione al citato ricorso al T.A.R. Puglia; Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia - sede di Bari, notificato il giorno 11/10/2002 prot. 13867, ad istanza dell'Ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso dall 'Avv. Donato CATALANO;

2. Di nominare legale del Comune l'Avv. GUALANO VINCENZO autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più ampio mandato alle liti;

3. Di demandare al Responsabile del l° Settore l'adozione dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 


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