Queste le proposte da adottare:
60) Causa G.B. + 2 c/Comune. Opposizione all'atto di citazione
e nomina legale.
61) Art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998 "Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione". Liquidazione contributo agli aventi diritto.
Anno 2000.
62) Affidamento parziale servizio trasporto scolastico alla
coop. "OPUS".
63) Ricorso al T.A.R. Puglia dell'avv. D'Avolio Michele
- Opposizione e nomina legale.
64) Proroga alla coop. sociale "SPES" di San Nicandro
G.co del servizio domiciliare agli anziani, inabili ed indigenti
del comune.
65) Procedimento penale n° 02004232 reg. GIP/GUP - Richiesta
di assistenza legale da parte dell'assessore Dott. Antonio
De Rogatis.
66) Ricorso al T.A.R. Puglia ad istanza dell'Ing. Giuseppe
Berardi - Opposizione e nomina legale.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Antonio De Rogatis.
Delibera n° 60 : Causa G.B. + 2 c/Comune. Opposizione
all'atto di citazione e nomina legale.
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi delI'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con decreto della Procura della Repubblica di Lucera,
proc. pen. n. 332 1/1996 R.G.P., veniva disposta la citazione
in giudizio del Sig. M. V., imputato del reato previsto
e punito dagli artt. 633, 639 bis c.p., per avere arbitrariamente
invaso, al fine di occupano e di trame profitto seminandolo
e recintandolo, un fondo appartenente al Comune di Sannicandro
Garganico in catasto particella n. 52 del foglio di mappan.
14;
- Con deliberazione di G.C. n. 47 del 27/1/1998 il Comune
si costituiva parte civile, conferendo incarico legale all'Avv.
Francesco COLUCCI di Lucera;
- Con sentenza del Tribunale di Lucera - Sez. Dist. di Apricena
n. 248/01 il Sig. M. V. veniva assolto dall'imputazione
ascrittagli perché il fatto non costituisce reato
e perché il fatto non sussiste;
- Con note del 8/1/2002 prot. 362/9.1.2002 e successiva
del 21/2/2002 prot. 2599 1'Avv. Bucci, in nome e per conto
del Sig. M. chiedeva al Comune il risarcimento dei danni
subiti, invitando il Comune a transigere il contesto per
evitare ulteriori spese;
- Il legale del Comune, Avv. Francesco COLUCCI, con parere
del 18/2/2002 esprimeva avviso che la richiesta avanzata
dall'Avv. Bucci di ristoro danni a favore del M. non aveva
alcun fondamento, non esistendo alcun titolo o ragione che
ne costituisse il presupposto;
- Pertanto con nota del 26/2/2002 prot. 2913/27.2.2002 indirizzata
all'Avv. Bucci si rigettava l'istanza di risarcimento danni;
- Con atto giudiziario notificato il giorno 7/10/2002 con
citazione a comparire per il giorno 25/02/2003 innanzi al
Tribunale di Lucera - Sez. Dist. di Rodi Garganico, i Sigg.ri
G. B., M. R., M. M., quali eredi del defunto M. V., chiedevano
il risarcimento della somma di € 50.000,00 per danni
morali, alla salute e all'immagine ed € 5.000,00 per
spese processuali sostenute;
- Ritenuto dover proporre opposizione all'atto di citazione
perché la domanda di risarcimento si appalesa infondata,
come da parere dell 'Avv. Francesco COLUCCI di Lucera espresso
con nota del 18/2/2002;
- Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di proporre opposizione all'atto giudiziario notificato
il giorno 7/10/2002 con citazione a comparire per il giorno
25/02/2003 innanzi al Tribunale di Lucera -Sez. Dist. di
Rodi Garganico, ad istanza dei Sigg.ri G. B., M. R., M.
M., quali eredi del defunto M. V., rappresentati e difese
dall'Avv. Mario BUCCI;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. DE ROGATIS Lucia
autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione
dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 61 : Art. 11 della Legge n°
431 del 09/12/1998 "Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione". Liquidazione
contributo agli aventi diritto. Anno 2000.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De
Rogatis.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Michelina Stuccilli.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Gianmario E. Zaccagnino
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la
regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Visti:
- l'art. 11 della legge n0 431 del 9 dicembre 1998, con
il quale ~ stato istituito il "Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
a favore delle famiglie più bisognose;
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno
1999, con il quale si individuano i requisiti minimi per
beneficiare dei contributi (limiti di reddito, possesso
del contratto di locazione registrato, tipologia dell'immobile
locato rispondente ai requisiti previsti dall'art. 2 della
L.R. n0 54/84);
- la deliberazione della Giunta Regionale n0 999 del 20
luglio 2001, inviata al Comune con nota n. 4312/S2 dell'1.08.2001,
a firma dell'Assessore URB. - A.T.-E.R.P., con la quale,
tra l'altro, sono aperti i termini del bando di concorso
per l'attuazione dell'art. 11 della legge no 431/1998, per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per
l'anno 2000;
- le precedenti determinazioni n.307 dell'8.10.200l e n.
319 del 15.10.2001 con le quali si approvano le procedure
di assegnazione degli aventi diritto e la presa d'atto della
relativa graduatoria;
- la successiva determinazione n. 382 del 7.12.2001 ad
oggetto: "Rettifica determina n. 3 19/01. Art. 11 L.
N. 43 1/98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione. Presa d'atto della graduatoria
ed assegnazione contributo agli aventi diritto";
Considerato che:
- in data 25.06.2002 è pervenuto l'accredito del
finanziamento di € 85.215,39 (£ 165.000.000),
come da reversale n. 623 di pari data;
- le domande accolte nei limiti dello stesso finanziamento
e che hanno diritto al contributo sono n. 92;
- i fondi necessari per soddisfare tutte le richieste pervenute,
pari a n. 139, e ammesse al finanziamento ammontano a €
11.3896,89 ( 220.535.139);
- e intento dell'amministrazione comunale soddisfare tutte
le richieste pervenute ridimensionando il contributo a tutti
gli aventi diritto, come da indicazioni regionali, assegnando
il 74,81% della quota spettante;
Ritenuto dover erogare il contributo agli aventi diritto
come da graduatoria allegata alla citata determina n. 382
del 7.12.2002, tenendo conto degli importi ridimensionati
in percentuale;
Visto l'ad. 163 del D. Lgs. del 18.8.2000 "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare la graduatoria degli aventi
diritto alla concessione dei contributi integrativi per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dei
cittadini del Comune, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di ridimensionare il contributo a tutti gli aventi diritto
assegnando il 74,81% della quota spettante;
3. di prendere atto che la somma complessiva da utilizzare
é pari al finanziamento attribuito dalla Regione
Puglia di € 85.215,39;
4. di imputare la complessiva spesa di € 85.206,27
al cap. 2023 " Integrazione canone di locazione conduttori
meno abbienti "del Bilancio per l'Esercizio Finanziario
2002";
5. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Delibera n° 62 : Affidamento parziale servizio
trasporto scolastico alla coop. "OPUS".
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De
Rogatis, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n.
267 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
hanno espresso parere favorevole;
Premesso:
Che il Comune ha n. 5 scuolabus per assicurare il servizio
di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole
dell'obbligo;
Che a seguito di pensionamento del personale, attualmente,
il servizio viene assicurato a mezzo di n.3 autisti e n.
2 accompagnatori che effettuano turni di lavoro superiori
a 7 ore;
Visto che n. 2 scuolabus sono sprovvisti di autisti ed
accompagnatori perché l'Ente è carente di
personale necessario con questi profili professionali;
Constatata l'urgenza di potenziare il servizio di cui sopra
per garantire la frequenza scolastica agli alunni delle
scuole dell'obbligo;
Che stante la carenza di personale dipendente, è
intenzione di questa Amministrazione affidare ad una cooperativa
sociale il servizio, parziale, di trasporto scolastico;
Che con atto consiliare n. 88 del 14.12.1998, esecutivo
ai sensi di legge, è stato deliberato di privatizzare
vari servizi affidandoli a Cooperative Sociali, che garantiscono
nuova occupazione con priorità per le "persone
svantaggiate " di cui all'art. 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, come modificato dalla Legge 6 febbraio 1996,
n. 52;
Che la Cooperativa " OPUS " sta operando nel
nostro territorio per esserle stati affidati alcuni servizi;
Vista l'offerta di prestazioni d'opera pervenuta via fax
dalla Cooperativa" OPUS " in data 15.10.2002 per
un importo complessivo pari a € 10.770,00 IVA esclusa,
fino al 31.12.2002;
Ritenuto affidare, dal 17 c.m. e fino al 31.12 2002, alla
Cooperativa" OPUS " il servizio, parziale, di
trasporto scolastico a mezzo di n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori
con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di affidare, dal 17 ottobre c.a. e fino al 31-12-2002,
alla Cooperativa" OPUS "il servizio, parziale,
di trasporto scolastico a mezzo, di n. 2 autisti e n.2 accompagnatori;
2. Di corrispondere alla predetta Cooperativa il compenso
di € 10.770.00 IVA esclusa;
3. Di imputare la spesa di € 10.770,00 al cap. 1317
e 1317/1;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Delibera n° 63 : Ricorso al T.A.R. Puglia dell'avv.
D'Avolio Michele - Opposizione e nomina legale.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De
Rogatis.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Michelina Stuccilli.
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n. 18 del 24/7/2002 venivano
revocate le delibere n. 80 e 81 del 19/10/2001 del Commissario
Straordinario e la determina del Responsabile del Settore
Affari Generali n. 342 del 30/10/2001, ripristinato il posto
di Responsabile Caposervizio Affari Speciali "Istruttore
Direttivo Amministrativo", confermato il Dott. Michele
D'AVOLIO al posto Caposervizio Affari Speciali "Istruttore
Direttivo Amministrativo" con qualifica Dl, autorizzato
lo stesso a richiedere la propria cancellazione all'albo
speciale degli Avvocati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Lucera, autorizzato il medesimo a definire le vertenze
che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza di primo
grado previo accordo con il Caposettore competente;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il 10/10/2002
l'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv.
Anna Rita DI SIPIO, chiedeva l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Comunale
n. 18 del 24/7/2002, notificata al ricorrente in data 28/8/2002
con nota di prot. segr. n. 149 avente pari data, per i seguenti
motivi:
1. Violazione del giusto procedimento ex art. 7 e segg.
legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. Violazione del giusto procedimento in relazione al principio
del "contrarius actus" - inosservanza dell'art.
7 comma 4 CCNL 1998- 2001 e dell'art. 6 D.Lvo 3 febbraio
1993 n. 29 come sostituito dall'art. 6 D.Lvo 30 marzo 2001
n. 165;
3. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio
del "buon andamento dell'amministrazione". Violazione
dell'art. 7 comma 6 del D.Lvo 30/3/2001 n. 165;
4. Eccesso di potere per sostanziale carenza e/o insufficienza
di motivazione - manifesta irrazionalità ed illogicità
- erroneità dei presupposti;
5. Ulteriore illegittimità per decorso del termine
di decadenza della eventuale impugnativa e per rideterminazione
in peggio della qualifica del dipendente;
6. Eccesso di potere per falsità e travisamento dei
fatti - contraddittorietà;
7. Incompetenza;
Considerato che l'Avv. Michele D'AVOLIO ha richiesto la
sospensione degli effetti dell'atto impugnato, per cui l'udienza
in camera di consiglio innanzi al T.A.R. Puglia verrà
fissata sicuramente a breve;
Ritenuto dover proporre opposizione al citato ricorso al
T.A.R. Puglia;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia -
sede di Bari, notificato il 10/10/2002 prot. 13811, ad istanza
dell'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv.
Anna DI SIPIO;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. Alfonso ZACCAGNINO
autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione
dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 64 : Proroga alla coop. sociale
"SPES" di San Nicandro G.co del servizio domiciliare
agli anziani, inabili ed indigenti del comune.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Antonio De
Rogatis, Michelina Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Gianmario E. Zaccagnino
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la
regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Vista la delibera di G.C. n. 194 del 24.5.2000, con la
quale si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento
del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, inabili
ed indigenti;
Vista la successiva determinazione del Responsabile del
I Settore - Affari Generali, n. 213 del 28.6.2000, di presa
d'atto del verbale di aggiudicazione, redatto dall'apposita
Commissione in data 14.6.2000, dal quale risulta aggiudicataria
del servizio di cui sopra la
Cooperativa Sociale "SPES" con sede in San Nicandro
Garganico, la cui spesa per ogni ora di servizio è
di £ 10.680, compresa IVA;
Visto il contratto stipulato da parte di questo Ente e
del legale rappresentante della citata Cooperativa nel quale
viene affidato alla "SPES", che accetta, il servizio
di che trattasi per un anno decorrente dal 17.7.2000, prorogabile
di un altro anno alle condizioni previste dall'art.l2 del
disciplinare di appalto e previa deliberazione della Giunta
Comunale;
Constatato che il servizio è in effetti iniziato
il 17.7.2000;
Viste:
- la deliberazione di G.C. n. 97 dell'8.6.2001 ad oggetto
"Proroga per ulteriori tre mesi alla Coop.Sociale 'SPES'
di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli
anziani, inabili ed indigenti del Comune" adottata
dalla G.C. per dare continuità al servizio a far
tempo dal 17 luglio al 16 ottobre 2001;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 85
del 24.10.200 1 ad oggetto "Proroga alla Coop.Sociale
'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare
agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" con
la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio
a detta Cooperativa far tempo dal 17 ottobre dell'anno 2001
al 16.2.2002;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41
del 18.2.2002 ad oggetto "Proroga alla Coop.Sociale
'SPES' di San Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare
agli anziani, inabili ed indigenti del Comune" con
la quale, è stato prorogato l'affidamento del servizio
a detta Cooperativa far tempo 17.2 al 16.7.2002;
- la successiva deliberazione della G.C. n. 7 del 19.7.2002
ad oggetto "Proroga alla Coop. Sociale 'SPES' di San
Nicandro Garganico del Servizio Domiciliare agli anziani,
inabili ed indigenti del Comune" con la quale, per
non interrompere il servizio, è stato prorogato l'affidamento
alla stessa Cooperativa a far tempo dal 17.7.2002 e fino
al 16.10 2002;
Constatato pertanto che il servizio sta per terminare il
17 ottobre prossimo venturo;
Ritenuto, pertanto, dover dare continuità al Servizio
Domiciliare in favore degli anziani, inabili ed indigenti
del Comune, istituito dal 17 luglio 2000, di cui alla delibera
citata n. 194/00, fino al termine dell'anno in corso, per
ulteriori 76 gg., a decorrere dal 17.10.2002 e fino al 31.12.2002,
con una spesa complessiva di €. 4.000,00;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. del 18.~.2000 "Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare continuità al Servizio Domiciliare a
favore degli anziani, inabili e indigenti del Comune istituito
a far tempo dal 17.7.2000;
2. di dare mandato all'Ufficio Servizi Sociali di predisporre
gli atti necessari per l'indizione di una nuova gara;
3. di prorogare per ulteriori 76 gg. a decorrere dal 17
ottobre e fino al 31 dicembre 2002, l'affidamento ditale
servizio, già prorogato per il secondo anno, alla
Cooperativa Sociale "SPES" con sede in San Nicandro
Garganico, alle condizioni e alle modalità di cui
alla determinazione suddetta n. 213 del 28.6.2000 e del
relativo contratto, stipulato in data 12.7.2000;
4. di impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00
al cap. 1882 "Spese per Assistenza Domiciliare Anziani
"del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2002;
4. di provvedere alla liquidazione del compenso spettante
con successivo atto amministrativo, previa presentazione
da parte della Cooperativa, della fattura relativa al periodo
di lavoro effettuato;
5. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Delibera n° 65 : Procedimento penale n° 02004232
reg. GIP/GUP - Richiesta di assistenza legale da parte dell'assessore
Dott. Antonio De Rogatis.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Luigi Bortone, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Michelina
Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Antonio De Rogatis.
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con nota del 11/10/2002 prot. 13838 il Dott. Antonio DE
ROGATIS chiedeva al Sindaco la nomina di un legale di fiducia,
individuato nella persona dell'Avv. Lucia DE ROGATIS, per
aver ricevuto la notifica di un decreto penale di fissazione
di udienza per il giorno 14/1/2003 innanzi al Tribunale
di Lucera, in merito ad un esposto presentato dal Sig. M.
M.; aggiungeva che i fatti oggetto del procedimento penale
riguardavano la delibera di G.C. n. 268 del 5/9/2000: con
tale atto si proponeva opposizione ad un atto di citazione
del sig. M. M. per risarcimento danni;
- Richiamata la delibera di G.C. n. 241 del 10/7/2000 avente
ad oggetto "rifusione oneri di lite sostenuti da amministratori,
consiglieri e dipendenti comunali per fatti connessi al
mandato o all'espletamento dei compiti d'ufficio. Criteri
e modalità;
- Rilevato che le spese legali sostenute dagli amministratori
comunali per giudizi riconducibili al mandato espletato,
nei quali non siano risultati soccombenti o condannati,
sono anticipabili o rimborsabili da parte del Comune;
- Dato atto che i fatti posti a fondamento del decreto penale
riguardano un atto adottato anche dal Dott. Antonio DE ROGATIS,
nella qualità di componente la Giunta Comunale e
quindi nell'esercizio delle funzioni di assessore comunale;
- Ritenuto dover accedere alla richiesta del Dott. Antonio
DE ROGATIS così come formulata nella nota del 11/10/2002
prot. 13838;
- Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di aderire alla richiesta avanzata dal Dott. Antonio
DE RQGATIS, di nomina di un legale di fiducia;
2. Di conferire incarico legale all'Avv. Lucia DE RQGATIS
di San Nicandro, come da richiesta dell'interessato;
3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione
dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Delibera n° 66 : Ricorso al T.A.R. Puglia ad istanza
dell'Ing. Giuseppe Berardi - Opposizione e nomina legale.
Presenti: On. Nicandro Marinacci, Antonio De Rogatis, Giovanni
D'Emma, Michelina Stuccilli, Roberto Augello, Michelina
Stuccilli.
Assente: Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Luigi Bortone.
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con decreto n. 2 del 5/7/2002 prot. n. 9217, pubblicato
all'albo pretorio del Comune dal 8/7/2002 al 23/7/2002,
il Sindaco attribuiva le funzioni di cui all'art. 107 del
D.lgs. n. 267/2000 ai seguenti dipendenti comunali:
1. Dott. Giuseppe GIAGNORIO, settore Economico-Finanziario;
2. Geom. Nicola GIAGNORIO, settore LL.PP., Espropriazioni;
3. Arch. Adelmo MARROCCHELLA, settore Manut. e Arredo Urbano;
4. Geom. Angelo CAMPANOZZI, settore Urbanistica, Agric.
e Foreste;
- Con decreto n. 4 del 15/7/2002 prot. n. 9856/16.7.2002,
pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 16/7/2002 al
31/7/2002, il Sindaco attribuiva all'Arch. Adelmo Marrocchella
le ulteriori funzioni di Agricoltura, Ambiente e Servizi,
oltre a quelle già indicate nel precedente Decreto,
mentre al Geom. Angelo Campanozzi le esclusive funzioni
di Urbanistica e Toponomastica;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il giorno 11/10/2002
prot. 13867, l'Ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso
dall'Avv. Donato CATALANO, chiedeva l'annullamento, previa
sospensiva, del decreto sindacale n. 2 prot. n. 9217 del
5/7/2002, del decreto sindacale n. 4 del 15/7/2002, del
provvedimento a firma dell'Arch. Marrocchella in data
2/9/2002 prot. n. 973, per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione. Eccesso di potere;
- Violazione di legge. Abuso di potere.
- Considerato che l'Ing. Giuseppe BERARDI ha richiesto la
sospensione degli effetti degli atti impugnati, per cui
l'udienza in camera di consiglio innanzi al T.A.R. Puglia
verrà fissata sicuramente a breve;
- Ritenuto dover proporre opposizione al citato ricorso
al T.A.R. Puglia; Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di proporre opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia
- sede di Bari, notificato il giorno 11/10/2002 prot. 13867,
ad istanza dell'Ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso
dall 'Avv. Donato CATALANO;
2. Di nominare legale del Comune l'Avv. GUALANO VINCENZO
autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
3. Di demandare al Responsabile del l° Settore l'adozione
dei conseguenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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