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DELIBERE DI GIUNTA
16 dicembre 2002 - delibere n° 111 - 119    


Queste le proposte da adottare:

111) Causa Comune c/ società servizi territoriali. Rinuncia al giudizio. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone, Nazario Libero).
112) Storno di fondi nell'ambito dello stesso intervento. (Assenti Giuseppe Pertosa, Nazario Libero).
113) Servizio di trasporto pubblico urbano. Approvazione schema di contratto affidamento servizio al consorzio OPUS. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone).
114) Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - modifica. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone).
115) L.R. n° 17/78. Erogazione assistenza economica straordinaria ad indigenti del comune. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone).
116) Approvazione progetto preliminare del porto turistico a Torre Mileto (Assente Luigi Bortone).
117) Schema di convenzione con la Regione Puglia per la costituzione dell'autorità ambito territoriale ottimale della Puglia. Adesione ed approvazione. (Assenti Giuseppe Pertosa, Nazario Libero, Luigi Bortone).
118) Adozione variante distribuzione interna 2° e 3° ampliamento cimiteriale. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone).
119) Ricorso T.A.R. Puglia avverso nomina Commissario Straordinario c/o Fondazione Zaccagnino. (Assenti Giuseppe Pertosa, Luigi Bortone).

Delibera n° 111 : Causa Comune c/ società servizi territoriali. Rinuncia al giudizio.

Dato atto che sulla presente deliberazione il responsabile del I settore, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n. 29 del 26 marzo 1999 si indiceva appalto-concorso per la rilevazione generale degli immobili esistenti sul territorio del Comune di San Nicandro Garganico;
- Con deliberazione di G.C. n. 324 del 12 agosto 1999 si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava l'appalto alla Servizi Territoriali S.p.A.;
-In data I ottobre 1999 veniva stipulato fra la Servizi Territoriali e il Comune di San Nicandro Garganico il contratto per l'affidamento del servizio di rilevazione generale degli immobili esistetiti sul territorio del Comune;
-In seguito a contestazioni sorte fra il Comune e la Servizi Territoriali con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 37 del 13/3/2001 si approvava l'accordo di transazione e risoluzione consensuale del contratto per la rilevazione generale degli immobili, sottoscritto dal Sindaco Nicandro Marinacci;
- Con deliberazione del Sub Commissario Straordinario n. 86 del 24/10/2001 si conferiva incarico all'Avv. Guido MAIELLARO di consulenza per una relazione di parere legale che potesse consigliare il Connine sugli atti e i provvedimenti da adottare, anche in sede di autotutela al fine di salvaguardare l'Ente e i suoi funzionari da eventuali azioni giudiziarie che potessero implicare responsabilità civili-penali-contabili;
-Con parere acquisito al protocollo comunale il 24/12/2001 n. 17453, l'Avv. Guido MAlELLARO acclarava la nullità della transazione e la macroscopica inefficienza del servizio svolto e riferiva della possibilità di adire le vie giudiziali onde ottenere la declaratoria di nullità (od, in subordine, l'inefficacia
- senza escludere l'annullamento) della transazione e della conseguente risoluzione del contratto racchiuso nell'atto 1/10/1999 nonché la condanna dell'altra parte alla restituzione di quanto alla medesima corrisposto ed al ristoro dei danni patiti dal Comune;
- Con delibera di Commissario Straordinario n. 24 del 1/2/2002 veniva conferito incarico legale all'Avv. Guido Maiellaro al fine di adire l'Autorità Giudiziaria contro la Società Servizi Territoriali onde ottenere la declaratoria di nullità (inefficacia - annullamento) della transazione e della conseguente risoluzione del contratto racchiuso nell'atto 1/10/1999 nonchè la condanna dell'altra parte alla restituzione di quanto alla medesima corrisposto ed al ristoro dei danni patiti dal Comune;
- Rilevato che la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 37 del 13/3/2001, di approvazione dell 'accordo di transazione e risoluzione consensuale del contratto per la rilevazione generale degli immobili è valida ed efficace;
- Che il Comune ha subito dei danni derivanti dall'incarico legale conferito all'Avv. Maiellaro e dalle eventuali spese legali che si andranno a pagare a controparte per la sicura condanna dell'Ente da parte dell 'Autorità Giudiziaria;

Che, quindi, si rende opportuno e necessario rinunciare al giudizio intrapreso a condizione che vi sia la compensazione delle spese legali con la Società Servizi Territoriali
Con voti unanimi


DELIBERA

I. Di rinunciare al giudizio intrapreso dal Comune contro la Società Servizi Territoriali S.p.A. con la delibera di Commissario Straordinario n. 24 del 01.02.2002, di conferimento incarico legale all'Avv. Guido MAIELLARO;
2. Di comunicare la presente delibera all'Avv. Andrea Saldutti, legale della Società Servizi Territoriali, nonché al legale del Comune Avv. Guido Maiellaro per i conseguenziali atti relativi alla rinuncia al giudizio intrapreso;
3. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Corte dei Conti;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 112 : Storno di fondi nell'ambito dello stesso intervento.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile dei III settore Dott. Giuseppe Giagnorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17. comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha espresso parere favorevole;

Visto che, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi d1istituto, nell'ambito degli stessi interventi alcune previsioni del corrente esercizio si sono dimostrate insufficienti e possono essere impinguate da economie nell'ambito dello stesso intervento;


Visto che, a norma dell'art. 175, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 di dicembre di ciascun anno;

Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio;

Visto che, per lo scopo, si rende necessario apportare al piano esecutivo di gestione le variazioni di cui agli allegati prospetti;

Con voti unanimi;


DELIBERA

I. di apportare al piano esecutivo di gestione le variazioni di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.


Delibera n° 113 : Servizio di trasporto pubblico urbano. Approvazione schema di contratto affidamento servizio al consorzio OPUS.

Dato atto che sulla presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole;


Considerato che vi è l'urgenza di assicurare il servizio di trasporto pubblico urbano come evidenziato dal Responsabile del settore;

Considerato che tale servizio era fino al 30.11.2002 affidato alla cooperativa Linea Verde come da contratto n. 447 rep. del 13.01.2000;

Considerato che con determinazioni del Capo del VI settore, n. 84 del 22.11.2002, si è inteso risolvere l'affidamento alla coop. Linea Verde del servizio di trasporto pubblico urbano per i motivi riportati nella citata determina;

Considerato che, a norma della L.381191 e la L.R. n.2 I dell settembre 1993 relativo alle "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della 381/91" gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui al II comma dell'art.2 della L.R. n.21/93, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone provenienti da situazioni svantaggiate;
Ritenuto di poter individuare nel Consorzio OPUS, già operante sul territorio comunale da tempo e che già collabora con questa amministrazione, il soggetto cui affidare il servizio di trasporto pubblico urbano;
Preso atto della disponibilità del consorzio ad assorbire nel proprio organico e/o in quello delle proprie consorziate, personale di comprovata esperienza nei settori di cui sopra e residenti a San Nicandro G.co;
Vista la convenzione in allegato che diviene parte integrante del presente atto;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di approvare lo schema di contratto per l'affidamento dal 23.12.2002 al 31.01.2003, al Consorzio OPUS con sede in Foggia alla Via Dante n.5, del servizio di trasporto pubblico urbano, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di nominare responsabile del procedimento l'arch. Adelmo Marrocchella

- di impegnare la somma di E 11.403,85 (iva compresa al 20%) come segue:
a) per E 2603,15 a carico del capitolo 1958 del Bilancio esercizio finanziario 2002;
b) per E 8.800,00 a carico del competente capitolo del Bilancio esercizio finanziario
2003;
- con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del TUEL 267/2000.


Delibera n° 114 : Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - modifica.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del I° settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:
Con delibera di G.C. n. 123 del 6/4/2000 veniva individuato nell'Ufficio Contenzioso, coadiuvato dall 'Ufficio del Personale, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al quale è preposto il Responsabile del I Settore;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 15.10.2001 si procedeva ad integrare la precedente delibera n. 123/2000 con l'individuazione dei sostituti-supplenti, necessari qualora si verificassero dei casi di assenza, impedimento, conflitto di interessi dei responsabili dell 'Ufficio Contenzioso-Legale, dell 'Ufficio del Personale, del Responsabile del I Settore;
- Ritenuto modificare la delibera n. 72/2001, alla luce della nuova realtà aziendale dopo l'insediamento della Nuova Amministrazione avvenuta nel maggio scorso;
- Richiamato l'art. 24 del C.C.N.L. del 6.7.95;
- Richiamato l'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Con voti unanimi;


DELIBERA


1. Di modificare la delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 15.10.2001 nel modo seguente:
Componenti effettivi
Direttore Generale
Capo I Settore
Capo III Settore
Componenti supplenti
Capo VI Settore
Capo V Settore
Capo IV Settore

2. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 115 : L.R. n° 17/78. Erogazione assistenza economica straordinaria ad indigenti del comune.

-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'an. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 767, hanno espresso parere favorevole;


Viste le domande presentate da cittadini del Comune per ottenere l'assistenza economica in quanto si trovano in precaria situazione socio-economica;

Vista la relazione delle Assistenti Sociali del 16.12.2002;

Ritenuto dover accogliere le istanze e la proposta assistenziale espressa dal Servizio Sociale erogando un contributo economico straordinario ai bisognosi elencati nel dispositivo dei presente atto;

Con voti unanirni;

DELIBERA

a. di erogare il contributo economico straordinario.


Delibera n° 116 : Approvazione progetto preliminare del porto turistico a Torre Mileto.


-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del IV settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il C.C. con propria delibera n.96 del 14.12.1999 approvava uno studio di fattibilità redatto dal Caposettore LL.PP. del Comune, in esecuzione di direttive fornite dall'A.C., relativo alla realizzazione di un porto turistico in località Torre Mileto;
- lo studio di fattibilità, dal quale scaturiva una presumibile spesa di L.18.000.000.000, prevedeva una struttura con ricettività di servizio per complessive 200 - 300 imbarcazioni di misura media di 9/12 mt. ed una ricettività di emergenza con un minimo di 3 imbarcazioni di 25/3Omt. di lunghezza, oltre al posto di Guardia costiera e dei necessari servizi a terra;

- con Determina del Capo settore LL.PP. n.72 del 10/11/2000, si affidava alla IDRO STUDI Sasop S.r.l. , previo regolare procedimento di gara, l'incarico della redazione della progettazione preliminare dell'intervento, conformemente allo studio di fattibilità approvato con la citata delibera n. 96;

- in data 20 gennaio 2001, nei termini stabiliti, la predetta Società trasmetteva il progetto preliminare, redatto in conformità al D.M. 14.4.1998, il cui importo risultava lievitato a L. 30.444.000.000, per la ragione che l'equilibrio del piano economico finanziario, in riferimento alla remuneratività dell' intervento legata al fattore gestionale dell 'opera, imponeva la previsione di un numero maggiore di posti barca e refative opere accessorie, così come documentato e adeguatamente supportato, dagli appositi studi e previsioni e dagli elaborati allegati al progetto;

- detto progetto, previa istruttoria tecnica da parte del competente settore Lavori pubblici del Comune, ai sensi dell'an. 46 del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 approvato con D.P.R. 21.12.1999 n.554, veniva adottato con atto di G.C. n.36 del 19.03.2001;

- con successivo atto di G.C. n.50 del 04.04.2001 veniva riadottato lo schema di programma delle OO.PP. relativo al triennio 2001/2003 con l'inserimento dell'intervento in parola nell'importo scaturito dalla progettazione preliminare;

- con successivo atto del C.C. n.14 del 19.04.2001 veniva definitivamente approvato con il programma delle 00.PP. unitamente al Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001/2003;
- l'intervento, riportato nella programmazione del triennio 2002/2004 approvata con delibera commissariale n.66 del 15.03.2002 e nella delibera di G.C. n.79 del 22.03.02 di approvazione del B.E.F. 2002, è stato riconfermato nell'aggiornamento relativo al triennio 2003/2005, il cui schema è stato approvato con delibera di G.C.n.83 del 19.11.2002;

Ciò premesso e attesa la natura dell'intervento, venivano intraprese le seguenti azioni:

A) in data 27.04.2001 sì trasmetteva alla competente Capitaneria di Porto di Manfredonia l'istanza di concessione di demanio marittimo afferente la realizzazione dell'intervento;

8) il progetto veniva sottoposto all'esame di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 2/12/1997, n. 509, indetta altresì ai sensi dell'an. 7, comma 7, della legge 11/2/1994, n. 109 e s.m.i., con le modalità di cui all'an. 14 e seguenti della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. per l'istruttoria preliminare del progetto, al fine di individuare le condizioni per ottenere successivamente in fase di progetto definitivo, i pareri, i nulla osta e gli assensi da parte dei medesimi soggetti invitati, di cui al citato an. 5, comma 2, del D.P.R. 2/12/1997, n. 509, ed inoltre per pervenire alla definizione concordata dei contenuti del S.I.A., documento propedeutico alla redazione del progetto definitivo ed all'avvio della procedura relativa alla V.I.A.

Dato atto che:
alla Conferenza indetta per il giorno 2.10.2001, convocati tutti i soggetti di cui al più volte citato art.5 del D.P.R. 2.12.1997, n. 509 e l'Ente Parco nazionale del Gargano ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995 che ne fissa gli ambiti di competenza, si delineava la seguente situazione:
risultavano presenti:
-Ente parco del Gargano mediante proprio rappresentante;
-Ufficio del Genio Civile di Foggia, mediante proprio rappresentante con delega dell'Assessorato ai LL.PP. regionale;
-Capitaneria di Porto di Manfredonia, opportunamente rappresentata, con delega del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Unità di gestione infrastrutture e demanio marittimo;

risultavano assenti:
- Regione Puglia - ufficio di Presidenza, e Assessorato all'Urbanistica;

Risultavano invece acquisiti i pareri favorevoli in linea di massima, come da rispettive
comunicazioni agli atti, dei seguenti soggetti:
1) Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di BARI;
2) Circoscrizione Doganale di BARI;

Visto il Verbale della Conferenza e preso atto che:
- dal punto di vista tecnico progettuale, si assumeva la decisione di aggiornamento ad una seconda e conclusiva Conferenza, previo sopralluogo congiunto per la verifica di alcuni aspetti tecnici sollevati dalla Capitaneria di Porto e dal Genio Civile di Foggia, ai quali per altro i progettisti presenti alla seduta, avevano già fornito esaurienti chiarimenti in ordine ai vari quesiti posti in ordine alle scelte progettuali proposte;

- l'Ente Parco sollevava preliminarmente riserve sulla validità del procedimento intrapreso dall'A.C. e sulla legittimità dell'inquadramento normativo di riferimento; anticipava aspetti del procedimento che non potevano ricondursi alla fase preliminare in cui si stava operando e che erano invece propri della fase progettuale definitiva; poneva inoltre interrogativi di ordine amministrativo e tecnico ai quali veniva data risposta;

- non si riscontra invece sia stata rivolta attenzione alcuna al S.I.A. già predisposto ed allegato al progetto, per il quale legittimarnente potevano porsi osservazioni per la sua definizione, coerentemente con l'indizione dell'apposita conferenza sul progetto preliminare;

- nella stessa sede i progettisti fornivano esaurienti e specifiche risposte ai quesiti posti dall 'Ente Parco con riserva di presentare le integrazioni tecniche e gli elaborati supplementari richiesti;.

Dato atto altresì che:
-in data 31/10/2001, così come infine concordato e comunicato, si svolgeva il suddetto sopralluogo al quale interveniva, oltre ai tecnici comunali e ai progettisti l'Ing. Stocola Michele in rappresentanza del Genio Civile, con la delega di cui avanti è detto con le risultanze positive di cui al verbale in atti;
non vi partecipava l'Ente Parco a causa di improrogabili impegni, come da comunicazione agli atti, in cui si aggiungeva che un sopral luogo era stato già effettuato di propria iniziativa;
-né vi partecipava la Capitaneria di Porto. per sopraggi unta indisponibilità, prontamente comunicata. Pur tuttavia si ha conoscenza per riferimento dei progettisti, che la Capitaneria effettuava un sopralluogo unitamente agli stessi, dal quale scaturiva esito positivo, in rapporto alle previsioni progettuali e con l'apporto delle modifiche suggerite, poi tradotte in elaborati tecnici progettuali integrativi, presentati a questa A.C. con nota del 02.10.2002;

in data 3.12.2001 si trasmetteva il progetto specificatamente alla Sovrintendenza ai Beni CC.AA.AA., ai sensi della Legge n. 1497/39 e s.m.i.;

sulla base della prima conferenza e del sopralluogo tecnico eseguito, il Comune di S. Nicandro G.co, convocava per il 14/12/2001 la Conferenza di servizi conclusiva, poi trasferita al 21 successivo per sopravvenuta indisponibilità di alcuni degli Enti interessati:

Visto il verbale della seconda Conferenza e considerato che:

alla conferenza risultavano presenti, oltre ai rappresentati del Comune e ai tecnici progettisti, solo l'Ing. Stocola Michele in rappresentanza del Genio Civile e dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Puglia, mentre tutti gli altri risultavano assenti;
-dalla Conferenza scaturiva unanime parere favorevole alla approvazione del progetto preliminare con le integrazioni disposte;
-successivamente alla conclusione dei lavori testé cennati, l'Ente Parco e la Sovrintendenza ai Beni CC.AA.AA., conferenza alla quale non avevano partecipato sebbene regolarmente invitati, facevano pervenire rispettivi pareri contrari alla realizzazione dell'intervento;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 2/12/1997, n. 509, la conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti con motivate prescrizioni;
- ai sensi dell'art.7 comma 13 della legge 109/94 e s.m.i., motivati dissensi, unitamente alle specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie all'acquisizione dell'assenso, vanno manifestati in sede di Conferenza di servizi a pena di inammissibilità;
- l'art.l0 della legge n.340/2000 che ha modificato l'art.l4bis della legge 241/90 prevede inoltre che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e del patrimonio storico artistico, qualora dall'esame della documentazione loro fornita (come è stata loro fornita) non emergano elementi che rendono assolutamente irrealizzabile l'opera, devono dettare entro 45 giorni le condizioni da rispettare per ottenere i necessari consensi sul progetto definitivo,

Reputato che i pareri contrari anzidetti, così come tempisticamente espressi. non possano ritenersi vincolanti per l'approvazione del progetto preliminare, il quale invece con i pareri acquisiti in seguito ai lavori delle Conferenze preliminari poteva approdare alla fase successiva;

Ritenuto pertanto di far proprie le ragioni conclusive della Conferenza del 21.12.2001 e procedere all'approvazione del progetto preliminare, con le integrazioni disposte dai progettisti in seguito alle verifiche scaturite dal sopralluogo effettuato;

Dato atto della conformità urbanistica dell'intervento, come dichiarato dal responsabile del settore urbanistica del Comune;
Visti:
il progetto preliminare trasmesso con nota del 22/01/2001, che si allega all'originale del presente atto, composta dai seguenti elaborati, successivamente integrati con nota del 2/I 0/2002 in seguito alle richieste formulate in sede di conferenza:
-Elab. A - relazione generale;
- Elab. B - relazione tecnica generale;
- B1 - studio meteo marino;
- B2 - verifica del grado di agitazione ondosa all'interno del porto - studio della navigabilità;

- B3 - dimensionamento di massima delle opere principali di difesa;
- B4- studio della dinamica costiera;
- B5 - studio della qualità delle acque portuali;
- B6 - rilievi batimetrici e topografici;
- Elab. C - computo metrico estimativo sommario;
Elab. D - studio di inserimento ambientale e paesaggistico (N0 4 tavole allegate);
- Elab. E - piano economico e finanziario preliminare;
- Tav. 0l - corografie generali (scale varie);
- Tav. 02 - stato di fatto (scala 1:2000);
- Tav. 03 - planimetria della soluzione proposta (scala 1:2000);
- Tav. 04- planimetrie delle soluzioni studiate (scala 1:4000); Tav. 05- molo di sopraflutto e pontile adiacente (varie);
- Tav. 06- molo di sottoflutto e molo interno di spina (varie);
dal quale risulta il seguente quadro economico:
a) per lavori € 10.388.530,53
b) per somme a disposizione:
- acquisizione aree da espropriare € 516.456,90
- indagini archeologiche, recupero e protezione reperti € 258.228,45
- oneri per la sicurezza 2% € 206.582,76
- spese tecniche 12% € 1.364.479,13
- Imprevisti € 340.861,55
- CNPAIA 2% € 27.372,22
- IVA 20% € 2.620.502,31
TOTALE € 15.732.013,84

- il S.I.A. allegato al progetto, e ritenutolo valido nella sua previsione in quanto nessuna eccezione di merito risulta sollevata nella prima conferenza, per eventuali concordate valutazioni modificative, dagli Enti preposti;

Richiamata l'istruttoria tecnica del settore LL.PP. del Comune di cui alla relazione del 15 marzo 2001 munita del parere favorevole del Responsabile di settore, con cui Nulla ostava all'adozione da parte dell'organo competente del progetto preliminare in parola;

Visti altresi:
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 21.02.01;
- la nota del 3.12.200 la firma dell' Ing. Berardi del Comune, in ordine all'individuazione dei vincoli riferiti al Piano Urbanistico Territoriale Tematico, nel rispetto dei quali dovrà essere redatta la progettazione definitiva;
- i pareri regolarità tecnica, e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Settore LL.PP., e dal Ragioniere capo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto infine che al Progettista saranno liquidate con determina del responsabile del settore competente successivamente all'approvazione del presente progetto le competenze per la prestazione di servizio resa nei limiti di spesa di cui all'anticipazione di L.70.000.000 concesse dalla Cassa DD.PP. con propria precedente delibera n. 167 dell' 11.05.2000 esecutiva;

Con voti unanimi:


DELIBERA

2. di far proprie le risultanze delle Conferenze di servizi indette in via istruttoria e preliminare, di cui ai verbali del 2.10.2001 e del 21.12.2001 e procedere all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del Porto turistico a Torre Mileto, dell'importo di Euro 15.723.013,33, redatto dalla IDROSTUDI Sasop S.r.l. su specifico incarico dell'A.C., per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di dare atto che l'opera di che trattasi è inserita nel programma triennale delle OO.pp triennio
2003/2005 di prossima approvazione;

3. di ribadire che questa A.C. per la realizzazione dell'intervento intende procedere all'appalto in concessione con relativa gestione, nel rispetto della vigente normativa, di tal ché la spesa non gravi in alcun modo sul Bilancio del Comune e con la previsione nel relativo Bando di gara, della facoltà per il concessionario di procedere alla costituzione di una Società di progetto successivamente all 'aggiudicazione;


4. di riservarsi , nel caso di costituzione della Società di Progetto da parte dell'aggiudicatario dell'appalto in concessione, la facoltà per questo Ente proponente, di partecipare alla stessa con le modalità che saranno definite nel Bando di gara dell'appalto stesso;

5. di dare atto che l'esecuzione del progetto resta subordinata alla successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi delI'art. 16 della L.11/2/1994, n. 109 e successive modifiche e integmzioni nel rispetto di quanto previsto nel progetto preliminare;

6. di procedere con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione di gara, della quale faranno parte anche soggetti esterni all'Ente, con adeguata professionalità tecnica;

7. di cedere la concessione demaniale in favore del concessionario dei lavori e della gestione dell'opera che risulterà aggiudicatario dell'appalto;

8. di demandare al Responsabile del settore LL.PP. del Comune l'adozione degli atti necessari per l'avvio del procedimento di appalto;

9. di dichiarare l'opera di che trattasi di pubblica utilità ai sensi dell'art. I della legge n. 1/78;

10. di nominare responsabile unico del procedimento il Responsabile del 4° Settore, Geom. Nicola Giagriorio;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Delibera n° 117 : Schema di convenzione con la Regione Puglia per la costituzione dell'autorità ambito territoriale ottimale della Puglia. Adesione ed approvazione.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del IV settore per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso:

-di aderire alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia per la costituzione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Puglia al fine di dare attuazione al servizio Idrico Integrato mediante approvazione dello schema di convenzione all'uopo predisposto dalla Giunta Regionale;

Considerato:

- che con la costituzione dell'Autorità d'Ambito Territoriale, sono attivabili le risorse del P.O.R. Puglia e quelle dell'intesa Istituzionale;

Rilevato che la Regione Puglia con propria Legge n. 28 del 99, ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali Regionali ed in attuazione di detta norma che si sta procedendo. E' un modo giusto per ottemperare ad adempimenti che finora sono stati tralasciati e sono in ritardo;


Visto il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale della Regione Puglia (di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3184/2002) n. 316 del l'08. 10.2002 con cui è stato adottato lo schema di convenzione di cooperazione, regolante i rapporti tra gli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 06.11.2002 relativa alla presa d'atto del decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 316/2002 e di approvazione, Con modifica, dello schema di convenzione di cooperazione e regolante i rapporti tra gli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia;

vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile del 22.03.2002, n. 3184, con la quale è stata attribuita al Commissario Delegato, il Presidente della Regione Puglia, il compito dì provvedere, ai sensi della legge 05.01.1994, n. 36, all'avvio dell'attuazione Servizio Idrico Integrato;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 06.09.1999;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale della Regione Puglia
n. 316/2002;

2. di approvare lo schema di convenzione e di cooperazione allegato all'originale del presente atto come predisposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1724/2002;

3. di sottoporre il presente deliberato al prossimo ed utile Consiglio Comunale per la presa d'atto.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 118 : Adozione variante distribuzione interna 2° e 3° ampliamento cimiteriale.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 4 settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di ragioneria dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso:
Che dai lavori delle Commissioni Consiliari Cimiteriali è emersa l'esigenza di rivedere la distribuzione dei suoli destinati alla costruzione di colombari e cappelle gentilizie all'interno del secondo e terzo ampliamento cimiteriale;
Che per ottemperare alle esigenze dell'A.C., con nota 14217 del 18/10/2002, il capo del IV settore, invitava l'Arch. Rocco Vincenzo Grana a predisporre le modifiche così come definite nella riunione della Commissione svoltasi il 16/10/2002;
Che nella seduta della commissione di cui sopra, tenutasi il 15/11/2002, è stata recepita in modo favorevole la proposta di modifiche presentate dall'Arch. Rocco Vincenzo Grana;
Che con nota 16223 del 22/11/2002, l'Assessore ai LL.PP. chiedeva al precitato tecnico tutti gli atti necessari affinché le proposte visionate ed accettate nella seduta del 15/11/2002 potessero essere approvate come per legge;
Visto il progetto di variante alla distribuzione interna 2° e 3° ampliamento cimiteriale redatto dall'Arch. Rocco Vincenzo Grana, presentato in data 28/11/2002 ed acquisito al n0 16511 del prot. generale, composto dai seguenti elaborati:
1. relazione tecnica;
2. Planimetria generale;
3. Piano quotato e individuazione dei lotti;
4. Colombario di tipo A- pianta-prospetto-sezioni-assonometria;
5. Colombario di tipo B-C-E (Pianta tipo e schema di aggregazione)
6. Cappella gentilizia di tipo D (Pianta tipo e schema di aggregazione)
Considerato che:
-l'opera sarà finanziata con fondi del bilancio comunale per I' importo derivante dal progetto definitivo, reperiti attraverso i ricavi provenienti dalla concessione onerosa ai privati, dei suoli cimiteriali compresi nel 2° e 3° ampliamento cimitero.
-tale soluzione permette di soddisfare le maggiori richieste dei privati con lievi modifiche alla distribuzione degli spazi all'interno del nuovo cimitero, che nella sostanza non alterano la configurazione del progetto preliminare approvato con delibera di C.C. n0 82 del
19/10/2002;
Visto altresì il seguente schema di parcella professionale trasmesso con il progetto di cui sopra per la cui spesa occorrerà assumere impegno sul bilancio comunale:
· Onorario a vacazione comprensivo di spese forfetarie: € 3.766,52
· CNPAIA 2%: € 73,85
· I.V.A. AL 20%: € 753,30

TOTALE
Vista la Legge n0 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n0 554/99;
Vista la legge 143/49 e s.m i.
Vista l'istruttoria tecnica in data 19/12/2002;

DELIBERA


I. di adottare il progetto di variante alla distribuzione interna del secondo e terzo ampliamento cimiteriale redatto dall'Arch. Rocco Vincenzo Grana;
II. di sottoporre la seguente delibera all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;
III. di approvare lo schema di parcella proposto dallo stesso tecnico dell'importo complessivo di € 4.519,82;
IV. di impegnare la spesa al Cap. 1086 del B.E.E.F. 2002;
V. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.P.R. del 17/08/2000.


Delibera n° 119 : Ricorso T.A.R. Puglia avverso nomina Commissario Straordinario c/o Fondazione Zaccagnino.


Dato atto che sulla presente deliberazione:
-il responsabile del 10 Settore per quanto concerne la regolarità tecnica,
il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n0 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
con delibera di G.C. n. 23 del 26.07.02 questa Amministrazione impugnava il D.R. n. 8 del 01.07.2002 relativo alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della lpab Fondazione "Dr. Vincenzo Zaccagnino";
che il TAR Puglia, con sentenza n. 4970/02, a seguito della impugnativa, accoglieva le ragioni di questo Ente ed annullava il decreto di nomina di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in quanto il Sindaco aveva tempestivamente e legittimamente indicato i nuovi rappresentanti dell'ente presso la Ipab;
-che, inopinatamente, nelle more, la Regione Puglia, con decreto dell 'Assessore ai S.S. n. 22 del 02.12.2002 del registro, non dava attuazione alla sentenza del TAR sopra indicato, ma nominava un commissario straordinario nella persona del rag. Gaetano Matarante;
-che la nomina del commissario straordinario è, a parere di questa Amministrazione, illegittimo sotto numerosi aspetti di diritto e di fatto e, si insiste, la Regione Puglia doveva ottemperare alla sentenza del TAR avendo tutti gli elementi per ricostituire il Consiglio di Amministrazione della lpab secondo le direttive indicate in sentenza che ha recepito le ragioni legali di questa Amministrazione nell'indicare i nuovi rappresentanti presso l'ente lpab;
-che è intenzione della G.C. di proporre opposizione al citato decreto;

Con voti unanimi,

DELIBERA


1 di proporre ricorso al TAR Puglia avverso il decreto dell'Assessore Regionale ai S.S. n.
22 del 02.12.2002 avente ad oggetto: " L.R. 4774 n. 22 - IPAR Fondazione "Dr. Vincenzo Zaccagnino", con sede in San Nicandro Garganico. Sentenza TAR Puglia -Bari - n. 4970/02 - riassunzione efficacia decreto assessorile n. 59 del 05.04.1994. nomina commissario straordinario", nonché avverso tutti gli atti connessi ed ad esso collegati.
2. di nominare legale del Comune l'Avv. Giulio Pignatiello di Foggia, al quale si conferisce il più ampio mandato alle liti;
3. di dare atto che il citato legale è incluso nell'elenco dei legali di fiducia convenzionati con questo Ente ai sensi della delibera di G.C. n. 195 del 07.06.2000 in ordine all'applicazione delle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;
4. di impegnare la somma di £ 3.100.00 compresa IVA e CAP, al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del B.E.F. 2002;
5. di versare a titolo di acconto al citato legale la somma di £ 1.032.91 oltre IVA e CAP, previa ricezione della fattura e dell'atto giudiziario redatto nell'interesse del Comune;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 


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