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DELIBERE DI GIUNTA
1 aprile 2003 - delibere n° 89 - 94    


Queste le proposte da adottare:

89) Proroga convenzione al geom. Angelo Ricciotti.
90) Rettifica delibera di G.C. n° 59 del 7/3/2003 ad oggetto "Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c)"
91) Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento decreti sindacali n° 2/05/07/2002, n° 4/05/07/2002 e provvedimento in data 02/09/2002 prot. 973.
92) Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento della delibera di G.C. n° 18 del 24/07/2002.
93) Affidamento incarico a convenzione di collaboratore all'ufficio tecnico urbanistico per pareri di competenza della ex commissione edilizia - approvazione schema di avviso -.
94) Approvazione progetto "Centro residenziale poliassistenziale per handicappati gravi" nell'ambito della delibera di G.R. n° 978 del 09/07/2002.

Delibera n° 89 : Proroga convenzione al geom. Angelo Ricciotti.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 5° settore Geom. Angelo Campanozzi per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 del 13.09.2002 con la quale si è affidato a convenzione al Geom. Angelo Ricciotti l'incarico di prestare la propria opera presso l'Ufficio Urbanistica del Comune per compiti di ufficio, quali sopralluoghi, istruttoria pratiche, certificazioni, ecc.;
Visto che il 19 marzo 2003 viene a scadere il termine della convenzione;

Dato atto che con il trasferimento del Geom. D'Addetta Francesco dall'Ufficio Urbanistica, la sola unità rimasta con mansioni di geometra, al quale sono affidati numerosi servizi non può attendere all'evasione di tutte le pratiche;

Visto che allo scadere della convenzione, l'ufficio urbanistica rimarrebbe di nuovo ad operare con una sola unità con la qualifica di geometra;

Visto che il Geom. Angelo Ricciotti ha sempre dimostrato competenza e diligenza;

Ravvisata la necessità di prorogare tale convenzione per mesi 6 (sei) per garantire la funzionalità del servizio;

Visto l'art. 15, comma 1 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.1999;

Visto l'art. 110 - comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del servizio finanziario- art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi;


DELIBERA

1. di prorogare per motivi in premessa, e per mesi (sei), la convenzione al Geom. Angelo Ricciotti nato a San Nicandro Garganico il 23.09.1962 - ivi residente in Via C.Pisacane n. 6, C.F./ RCC NGL 62P23 I054C- p.i.- 01770900718, iscritto al Collegio dei Geometri di Lucera, l'incarico di prestare la propria opera presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, al quale saranno affidati tutti i compiti d'ufficio, quali sopraluoghi, istruttoria pratiche, certificazioni, ecc, e attribuendo allo stesso il compenso orario di €. 11,62 oltre IVA e CNPAIA con una prestazione massima di 120 ore mensili;
2. di ritenere valida la convenzione già sottoscritta in data 19.09.32002;
3. di stabilire che al relativo pagamento si provvederà alla fine di ciascun mese previa presentazione di fattura, con l'indicazione delle ore di servizio prestato, vistata dal Responsabile del settore;
4. di impegnare la presunta spesa di €. 10.240,47 a carico del capitolo 1086 del B.E.F. 2003;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267.


Delibera n° 90 : Rettifica delibera di G.C. n° 59 del 7/3/2003 ad oggetto "Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c)"


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marrocchella per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n° 59 del 7.3.2003 ad oggetto: "Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3, lett. B) e C) legge 185/92 - Trasmissione elenchi benefici contributivi e creditizi";

Rilevato che nel prospetto allegato alla citata deliberazione n° 59/03, per alcune ditte, è stato erroneamente indicata la Banca Popolare di Milano, non convenzionata, quale Istituto di credito prescelto anziché il Banco di Napoli e che relativamente alla Ditta Campanozzi Nicandro si è omesso di indicare la coltivazione di oliveto anch'essa danneggiata;

Ritenuto pertanto, rettificare la precedente deliberazione di G.C. n° 59/03 dando atto della nuova determinazione dei risultati qui di seguito riportati:

a) istruttoria di cui all'art. 3, lett. b) - L. 185/92 (contributo) beneficiari n° 47;
b) " " " 3, " c) - L. 185/92 " n° 50;
e) domande archiviate n° 62;

importo provvidenze art. 3, lett. b) - contributo € 56.889,23;
" " art. 3, " c) - prestito fino a € 4.131,66 , n° 41 € 47.335,55;
" " - prestito sup. a € 4.131,66, n° 9 € 121.166,16;

visto il nuovo prospetto di liquidazione predisposto da detto Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A


1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la precedente deliberazione di G.C. n° 59 del 7.3.2003 ad oggetto: Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3, lett. B) e C) legge 185/92. Trasmissione elenchi benefici contributivi e creditizi,

2) di inoltrare all'Amm/ne Prov/le gli atti consequenziali al presente atto;

3) con separata unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000.


Delibera n° 91 : Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento decreti sindacali n° 2/05/07/2002, n° 4/05/07/2002 e provvedimento in data 02/09/2002 prot. 973.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con decreto n° 2 del 5.7.2002, prot. 9217, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 08.07.02 al 23.07.02, il Sindaco attribuiva le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ai seguenti dipendenti com/li:
1. Dott. Giuseppe Giagnorio, settore Economico-Finanziario;
2. Geom. Nicola Giagnorio, settore LL.PP., Espropriazioni;
3. Arch. Adelmo Marrocchella, settore Manut. e Arredo Urbano;
4. Geom. Angelo Campanozzi, settore Urbanistica, Agric. e Foreste;

- Con decreto n° 4 del 15.07.2002, prot. 9856/16.7.02, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16.07.02 al 31.07.02, il Sindaco attribuiva all'arch. Adelmo Marrocchella le ulteriori funzioni di Agricoltura, Ambiente e Servizi, oltre a quelle già indicate nel precedente decreto, mentre al geom. Angelo Campanozzi le esclusive funzioni di Urbanistica e Toponomastica;

- Con ricorso al T.A.R. Puglia, notificato il giorno 11.10.2002, prot. 13867, l'ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso dall'avv. Donato CATALANO, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del decreto sindacale n° 2, prot. 9217, del 05.07.02, del decreto sindacale n° 4 del 15.07.02, del provvedimento a firma dell'arch. Marrocchella in data 02.09.02, prot. 973;

Vista l'ordinanza cautelare n° 864 emessa dal T.A.R. Puglia - Sez. II, il 14.11.2002;

Considerato che con decreto sindacale n° 10 del 29.11.2002, prot. 16653, si attribuivano le
funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ai dipendenti di cui in premessa;

Visti i motivi aggiunti, depositati il 21.02.03 dall'interessato, con i quali è stato domandato l'annullamento, previa sospensione, del decreto sindacale n° 10, prot. 16653;

Considerato che con ordinanza n° 233 del 13.03.03 il T.A.R. Puglia ha disposto la reimmissione, con decorrenza immediata, del dr. Giuseppe Berardi nelle funzioni di responsabile del Settore;

Ritenuto dover ricorrere in appello contro la citata ordinanza del T.A.R. Puglia;

Con voti unanimi;


D E L I B E R A

1. Di ricorrere in appello contro l'ordinanza del T.A.R. Puglia - sede di Bari, n° 233 del 13.03.2003;

2. Di nominare legale di fiducia del Comune l'Avv. Follieri Enrico, autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più ampio mandato alle liti;

3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. di dichiarare il presente atto immed/te eseguibile.


Delibera n° 92 : Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento della delibera di G.C. n° 18 del 24/07/2002.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:
- Con delibera di G.C. n° 18 del 24.07.2002 venivano revocate le delibere n° 80 e 81 del 19.10.2001 del Commissario Straordinario e la determina del Responsabile del Settore Affari Gen/li n° 342 del 30.10.2001, ripristinato il posto di Responsabile Caposervizio Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amministrativo", confermato il Dott. Michele D'Avolio al posto Caposervizio Affari Speciali "Istruttore Direttivo Amm/vo" con qualifica D1, autorizzato lo stesso a richiedere la propria cancellazione dall'Albo Speciale degli Avvocati al Consigliio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, autorizzato il medesimo a definire le vertenze che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza di primo grado previo accordo col Caposettore Competente;

- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il 10.10.2002 l'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rita DI SIPIO, chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione di G.C. n° 18 del 24.07.2002, notificata al ricorrente in data 28.08.2002 con nota prot. segr. n° 149 avente pari data;

Vista la delibera di G.C. n° 63 del 16.10.02 con cui si proponeva opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia del dipendente D'Avolio Michele e si nominava legale del Comune l'Avv. Alfonso Zaccagnino, conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;

Vista l'ordinanza cautelare n° 841 emessa dal T.A.R. Puglia - Sez. II, in data 14.11.2002;

Considerato che, in seguito a detta Ordinanza del T.A.R., con delibera di G. C. n° 132 del 23.12.02 questa Amministrazione revocava la delibera di G. C. n° 18 del 24.07.02 e, contestualmente, sopprimeva il profilo prof/le di "Istruttore Direttivo Amm/vo - Avvocato" del dip/te D'Avolio Michele e gli si riconfermava quello di "Istruttore Direttivo Amm/vo" all'Ufficio Contenzioso;

Dato atto che il T.A.R. Puglia con ordinanza n° 220 del 13.03.2003 accoglieva la domanda incidentale di sospensione della delibera di G. C. n° 18/2002;

Ritenuto dover ricorrere in appello contro la citata ordinanza del T.A.R. Puglia;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Di ricorrere in appello contro l'ordinanza del T.A.R. Puglia - sede di Bari, che ha disposto il ripristino del profilo prof/le di "Istruttore Direttivo Amm/vo - Avvocato" per il dip/te Michele D'AVOLIO;

2. Di nominare legale di fiducia del Comune l'Avv. Follieri Enrico, autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo il più ampio mandato alle liti;

3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

4. di dichiarare il presente atto immed/te eseguibile.


Delibera n° 93 : Affidamento incarico a convenzione di collaboratore all'ufficio tecnico urbanistico per pareri di competenza della ex commissione edilizia - approvazione schema di avviso -.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 5° settore Geom. Angelo Campanozzi per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. all'art. 96 prevede che l'Organo di direzione politica dell'Ente, individua gli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, sopprimendo gli organismi non identificati come indispensabili.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2003 è stata soppressa la Commissione Edilizia Comunale, ritenuta non indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, attribuendo all'Ufficio Tecnico Urbanistico le funzioni di detta commissione.

Ritenuto dover dare ad un tecnico laureato l'incarico di collaboratore all'Ufficio Tecnico Urbanistico per esprimere pareri obbligatori di competenza della ex Commissione Edilizia, richiesti dalla Legge regionale n. 56 del 31.05.1980 per quanto concerne i piani attuativi del P.U.G., dalla legge n. 47 del 28.02.1985 per quanto concerne i provvedimenti definitivi da emettere per inosservanza alle leggi e regolamenti urbanistici, nonché emettere motivato parere in materia paesaggistica;

Ritenuto procedere all'affidamento dell'incarico con selezione pubblica ;

Visto: lo schema di avviso di selezione;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1)- di procedere mediante selezione pubblica all'affidamento dell'incarico a convenzione di collaboratore all'Ufficio Tecnico Urbanistico per pareri di competenza della ex Commissione Edilizia Comunale;

2)- di determinare il compenso in €. 70,00 per ogni seduta su cui si esprime il motivato e richiesto parere;

3)- di approvare lo schema di selezione pubblica che, allegato alla presente, forma parte integrante;

4)- di stabilire che la pubblicità dell'affidamento dell'incarico avverrà con affissione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 10;

5)- di dare atto che il compenso relativo alla prestazione professionale, verrà liquidata dietro presentazione di regolare documento fiscalmente valido per ogni trimestre, con imputazione della spesa a carico del capitolo 1086 B.E.F. 2003;

6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Delibera n° 94 : Approvazione progetto "Centro residenziale poliassistenziale per handicappati gravi" nell'ambito della delibera di G.R. n° 978 del 09/07/2002.


Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che con delibera di Giunta n. 978 del 9. 7.2002, la Regione Puglia ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti regionali per gli interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza familiare - Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 470/01;
Considerato che la Cooperativa San Riccardo Pampuri ha predisposto un progetto denominato "Centro Residenziale Poli - Assistenziale per Handicappati Gravi" - Interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi di assistenza dei familiari - ritenuto meritevole di considerazione;
Preso atto che questa Amministrazione ha dato la propria disponibilità ad accettare il suddetto progetto mettendo a disposizione idonei locali di proprietà del Comune, siti in via Plauto, qualora detto progetto venga finanziato dalla Regione Puglia, come si evince dalla nota, a firma del Sindaco, prot. n. 13223, inviata in data 30.9.2002;
Vista la nota trasmessa dall'Unità Operativa Complessa Decentrata - Assessorato Servizi Sociali e Sanità - Regione Puglia -Via Rosati n. 139 - Foggia - con la quale la Responsabile Sig. Edvige Sica chiede di perfezionare la domanda di finanziamento inviata dalla Cooperativa facendo pervenire entro breve tempo (sette giorni) il parere del Comune sul progetto con l'adozione di una delibera di Giunta;
Vista la relazione tecnica a firma del responsabile del 4 settore - LL.PP: - Geom. Nicola Giagnorio da cui si evince che l'iimobile sito in via Plauto, con gli annessi impianti tecnologici, è conforme alle norme di sicurezza;
Ritenuta la necessità di valutare positivamente il progetto predisposto dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri;
Con voti unanimi


DELIBERA

- di approvare e valutare positivamente il progetto predisposto dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri - sede legale a Foggia alla Via Dante n° 5 - e Partita I.V.A. 02280200714 - nell'ambito della delibera di G..R. n. 978 del 9.7.2002 - concernenti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti regionali per gli interventi in favore dei soggetti con handicap grave - Decreto del Ministro del Lavoro e Delle Politiche Sociali n. 470/01, allegato all'originale del presente atto;
- di intervenire nella fase di attuazione del progetto mettendo a disposizione la struttura residenziale sita in via Plauto, così come specificato nel progetto;
- di ritenere idonea la struttura di via Plauto per ciò che concerne la sicurezza degli impianti e dell'immobile stesso così come da relazione tecnica che è parte integrante del presente atto;
- di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



 

 

 


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