Queste le proposte da adottare:
89) Proroga convenzione al geom. Angelo Ricciotti.
90) Rettifica delibera di G.C. n° 59 del 7/3/2003 ad
oggetto "Presa d'atto istruttoria pratiche e richiesta
accreditamento fondi - art. 3 lett. b) e c)"
91) Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia
n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento decreti sindacali
n° 2/05/07/2002, n° 4/05/07/2002 e provvedimento
in data 02/09/2002 prot. 973.
92) Ricorso in appello contro l'ordinanza del TAR Puglia
n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento della delibera
di G.C. n° 18 del 24/07/2002.
93) Affidamento incarico a convenzione di collaboratore
all'ufficio tecnico urbanistico per pareri di competenza
della ex commissione edilizia - approvazione schema di avviso
-.
94) Approvazione progetto "Centro residenziale poliassistenziale
per handicappati gravi" nell'ambito della delibera
di G.R. n° 978 del 09/07/2002.
Delibera n° 89 : Proroga convenzione al geom.
Angelo Ricciotti.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 5° settore Geom. Angelo Campanozzi
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 del
13.09.2002 con la quale si è affidato a convenzione
al Geom. Angelo Ricciotti l'incarico di prestare la propria
opera presso l'Ufficio Urbanistica del Comune per compiti
di ufficio, quali sopralluoghi, istruttoria pratiche, certificazioni,
ecc.;
Visto che il 19 marzo 2003 viene a scadere il termine della
convenzione;
Dato atto che con il trasferimento del Geom. D'Addetta
Francesco dall'Ufficio Urbanistica, la sola unità
rimasta con mansioni di geometra, al quale sono affidati
numerosi servizi non può attendere all'evasione di
tutte le pratiche;
Visto che allo scadere della convenzione, l'ufficio urbanistica
rimarrebbe di nuovo ad operare con una sola unità
con la qualifica di geometra;
Visto che il Geom. Angelo Ricciotti ha sempre dimostrato
competenza e diligenza;
Ravvisata la necessità di prorogare tale convenzione
per mesi 6 (sei) per garantire la funzionalità del
servizio;
Visto l'art. 15, comma 1 del Regolamento Comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 18 del 25.01.1999;
Visto l'art. 110 - comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo
con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del servizio
finanziario- art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di prorogare per motivi in premessa, e per mesi (sei),
la convenzione al Geom. Angelo Ricciotti nato a San Nicandro
Garganico il 23.09.1962 - ivi residente in Via C.Pisacane
n. 6, C.F./ RCC NGL 62P23 I054C- p.i.- 01770900718, iscritto
al Collegio dei Geometri di Lucera, l'incarico di prestare
la propria opera presso l'Ufficio Urbanistica del Comune,
al quale saranno affidati tutti i compiti d'ufficio, quali
sopraluoghi, istruttoria pratiche, certificazioni, ecc,
e attribuendo allo stesso il compenso orario di €.
11,62 oltre IVA e CNPAIA con una prestazione massima di
120 ore mensili;
2. di ritenere valida la convenzione già sottoscritta
in data 19.09.32002;
3. di stabilire che al relativo pagamento si provvederà
alla fine di ciascun mese previa presentazione di fattura,
con l'indicazione delle ore di servizio prestato, vistata
dal Responsabile del settore;
4. di impegnare la presunta spesa di €. 10.240,47 a
carico del capitolo 1086 del B.E.F. 2003;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000- n. 267.
Delibera n° 90 : Rettifica delibera di G.C.
n° 59 del 7/3/2003 ad oggetto "Presa d'atto istruttoria
pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3 lett.
b) e c)"
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marrocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n° 59
del 7.3.2003 ad oggetto: "Legge Regionale 24/90. Presa
d'atto istruttoria pratiche e richiesta accreditamento fondi
- art. 3, lett. B) e C) legge 185/92 - Trasmissione elenchi
benefici contributivi e creditizi";
Rilevato che nel prospetto allegato alla citata deliberazione
n° 59/03, per alcune ditte, è stato erroneamente
indicata la Banca Popolare di Milano, non convenzionata,
quale Istituto di credito prescelto anziché il Banco
di Napoli e che relativamente alla Ditta Campanozzi Nicandro
si è omesso di indicare la coltivazione di oliveto
anch'essa danneggiata;
Ritenuto pertanto, rettificare la precedente deliberazione
di G.C. n° 59/03 dando atto della nuova determinazione
dei risultati qui di seguito riportati:
a) istruttoria di cui all'art. 3, lett. b) - L. 185/92
(contributo) beneficiari n° 47;
b) " " " 3, " c) - L. 185/92 "
n° 50;
e) domande archiviate n° 62;
importo provvidenze art. 3, lett. b) - contributo €
56.889,23;
" " art. 3, " c) - prestito fino a €
4.131,66 , n° 41 € 47.335,55;
" " - prestito sup. a € 4.131,66, n°
9 € 121.166,16;
visto il nuovo prospetto di liquidazione predisposto da
detto Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa,
la precedente deliberazione di G.C. n° 59 del 7.3.2003
ad oggetto: Legge Regionale 24/90. Presa d'atto istruttoria
pratiche e richiesta accreditamento fondi - art. 3, lett.
B) e C) legge 185/92. Trasmissione elenchi benefici contributivi
e creditizi,
2) di inoltrare all'Amm/ne Prov/le gli atti consequenziali
al presente atto;
3) con separata unanime votazione, di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4° del Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Delibera n° 91 : Ricorso in appello contro l'ordinanza
del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento
decreti sindacali n° 2/05/07/2002, n° 4/05/07/2002
e provvedimento in data 02/09/2002 prot. 973.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con decreto n° 2 del 5.7.2002, prot. 9217, pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune dal 08.07.02 al 23.07.02, il
Sindaco attribuiva le funzioni di cui all'art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 ai seguenti dipendenti com/li:
1. Dott. Giuseppe Giagnorio, settore Economico-Finanziario;
2. Geom. Nicola Giagnorio, settore LL.PP., Espropriazioni;
3. Arch. Adelmo Marrocchella, settore Manut. e Arredo Urbano;
4. Geom. Angelo Campanozzi, settore Urbanistica, Agric.
e Foreste;
- Con decreto n° 4 del 15.07.2002, prot. 9856/16.7.02,
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16.07.02 al
31.07.02, il Sindaco attribuiva all'arch. Adelmo Marrocchella
le ulteriori funzioni di Agricoltura, Ambiente e Servizi,
oltre a quelle già indicate nel precedente decreto,
mentre al geom. Angelo Campanozzi le esclusive funzioni
di Urbanistica e Toponomastica;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia, notificato il giorno 11.10.2002,
prot. 13867, l'ing. Giuseppe BERARDI, rappresentato e difeso
dall'avv. Donato CATALANO, chiedeva l'annullamento, previa
sospensiva, del decreto sindacale n° 2, prot. 9217,
del 05.07.02, del decreto sindacale n° 4 del 15.07.02,
del provvedimento a firma dell'arch. Marrocchella in data
02.09.02, prot. 973;
Vista l'ordinanza cautelare n° 864 emessa dal T.A.R.
Puglia - Sez. II, il 14.11.2002;
Considerato che con decreto sindacale n° 10 del 29.11.2002,
prot. 16653, si attribuivano le
funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ai dipendenti
di cui in premessa;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 21.02.03 dall'interessato,
con i quali è stato domandato l'annullamento, previa
sospensione, del decreto sindacale n° 10, prot. 16653;
Considerato che con ordinanza n° 233 del 13.03.03 il
T.A.R. Puglia ha disposto la reimmissione, con decorrenza
immediata, del dr. Giuseppe Berardi nelle funzioni di responsabile
del Settore;
Ritenuto dover ricorrere in appello contro la citata ordinanza
del T.A.R. Puglia;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di ricorrere in appello contro l'ordinanza del T.A.R.
Puglia - sede di Bari, n° 233 del 13.03.2003;
2. Di nominare legale di fiducia del Comune l'Avv. Follieri
Enrico, autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo
il più ampio mandato alle liti;
3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione
dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. di dichiarare il presente atto immed/te eseguibile.
Delibera n° 92 : Ricorso in appello contro l'ordinanza
del TAR Puglia n° 220 del 13/03/2003 per l'annullamento
della delibera di G.C. n° 18 del 24/07/2002.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con delibera di G.C. n° 18 del 24.07.2002 venivano
revocate le delibere n° 80 e 81 del 19.10.2001 del Commissario
Straordinario e la determina del Responsabile del Settore
Affari Gen/li n° 342 del 30.10.2001, ripristinato il
posto di Responsabile Caposervizio Affari Speciali "Istruttore
Direttivo Amministrativo", confermato il Dott. Michele
D'Avolio al posto Caposervizio Affari Speciali "Istruttore
Direttivo Amm/vo" con qualifica D1, autorizzato lo
stesso a richiedere la propria cancellazione dall'Albo Speciale
degli Avvocati al Consigliio dell'Ordine degli Avvocati
di Lucera, autorizzato il medesimo a definire le vertenze
che detiene per conto dell'Ente fino alla sentenza di primo
grado previo accordo col Caposettore Competente;
- Con ricorso al T.A.R. Puglia notificato il 10.10.2002
l'Avv. Michele D'AVOLIO, rappresentato e difeso dall'Avv.
Anna Rita DI SIPIO, chiedeva l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, della deliberazione di G.C. n° 18 del
24.07.2002, notificata al ricorrente in data 28.08.2002
con nota prot. segr. n° 149 avente pari data;
Vista la delibera di G.C. n° 63 del 16.10.02 con cui
si proponeva opposizione al ricorso al T.A.R. Puglia del
dipendente D'Avolio Michele e si nominava legale del Comune
l'Avv. Alfonso Zaccagnino, conferendo al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
Vista l'ordinanza cautelare n° 841 emessa dal T.A.R.
Puglia - Sez. II, in data 14.11.2002;
Considerato che, in seguito a detta Ordinanza del T.A.R.,
con delibera di G. C. n° 132 del 23.12.02 questa Amministrazione
revocava la delibera di G. C. n° 18 del 24.07.02 e,
contestualmente, sopprimeva il profilo prof/le di "Istruttore
Direttivo Amm/vo - Avvocato" del dip/te D'Avolio Michele
e gli si riconfermava quello di "Istruttore Direttivo
Amm/vo" all'Ufficio Contenzioso;
Dato atto che il T.A.R. Puglia con ordinanza n° 220
del 13.03.2003 accoglieva la domanda incidentale di sospensione
della delibera di G. C. n° 18/2002;
Ritenuto dover ricorrere in appello contro la citata ordinanza
del T.A.R. Puglia;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di ricorrere in appello contro l'ordinanza del T.A.R.
Puglia - sede di Bari, che ha disposto il ripristino del
profilo prof/le di "Istruttore Direttivo Amm/vo - Avvocato"
per il dip/te Michele D'AVOLIO;
2. Di nominare legale di fiducia del Comune l'Avv. Follieri
Enrico, autorizzando il Sindaco a conferire al medesimo
il più ampio mandato alle liti;
3. Di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione
dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa
da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare
al citato legale;
4. di dichiarare il presente atto immed/te eseguibile.
Delibera n° 93 : Affidamento incarico a convenzione
di collaboratore all'ufficio tecnico urbanistico per pareri
di competenza della ex commissione edilizia - approvazione
schema di avviso -.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 5° settore Geom. Angelo Campanozzi
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. all'art.
96 prevede che l'Organo di direzione politica dell'Ente,
individua gli organi collegiali ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione,
sopprimendo gli organismi non identificati come indispensabili.
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
20.03.2003 è stata soppressa la Commissione Edilizia
Comunale, ritenuta non indispensabile per il conseguimento
dei fini istituzionali dell'Ente, attribuendo all'Ufficio
Tecnico Urbanistico le funzioni di detta commissione.
Ritenuto dover dare ad un tecnico laureato l'incarico di
collaboratore all'Ufficio Tecnico Urbanistico per esprimere
pareri obbligatori di competenza della ex Commissione Edilizia,
richiesti dalla Legge regionale n. 56 del 31.05.1980 per
quanto concerne i piani attuativi del P.U.G., dalla legge
n. 47 del 28.02.1985 per quanto concerne i provvedimenti
definitivi da emettere per inosservanza alle leggi e regolamenti
urbanistici, nonché emettere motivato parere in materia
paesaggistica;
Ritenuto procedere all'affidamento dell'incarico con selezione
pubblica ;
Visto: lo schema di avviso di selezione;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1)- di procedere mediante selezione pubblica all'affidamento
dell'incarico a convenzione di collaboratore all'Ufficio
Tecnico Urbanistico per pareri di competenza della ex Commissione
Edilizia Comunale;
2)- di determinare il compenso in €. 70,00 per ogni
seduta su cui si esprime il motivato e richiesto parere;
3)- di approvare lo schema di selezione pubblica che, allegato
alla presente, forma parte integrante;
4)- di stabilire che la pubblicità dell'affidamento
dell'incarico avverrà con affissione all'Albo Pretorio
del Comune per giorni 10;
5)- di dare atto che il compenso relativo alla prestazione
professionale, verrà liquidata dietro presentazione
di regolare documento fiscalmente valido per ogni trimestre,
con imputazione della spesa a carico del capitolo 1086 B.E.F.
2003;
6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 comma 4° del testo Unico delle
legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Delibera n° 94 : Approvazione progetto "Centro
residenziale poliassistenziale per handicappati gravi"
nell'ambito della delibera di G.R. n° 978 del 09/07/2002.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la
regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che con delibera di Giunta n. 978 del 9. 7.2002,
la Regione Puglia ha stabilito i criteri e le modalità
per la concessione dei finanziamenti regionali per gli interventi
in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza
familiare - Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali n. 470/01;
Considerato che la Cooperativa San Riccardo Pampuri ha predisposto
un progetto denominato "Centro Residenziale Poli -
Assistenziale per Handicappati Gravi" - Interventi
a favore dei soggetti con handicap grave privi di assistenza
dei familiari - ritenuto meritevole di considerazione;
Preso atto che questa Amministrazione ha dato la propria
disponibilità ad accettare il suddetto progetto mettendo
a disposizione idonei locali di proprietà del Comune,
siti in via Plauto, qualora detto progetto venga finanziato
dalla Regione Puglia, come si evince dalla nota, a firma
del Sindaco, prot. n. 13223, inviata in data 30.9.2002;
Vista la nota trasmessa dall'Unità Operativa Complessa
Decentrata - Assessorato Servizi Sociali e Sanità
- Regione Puglia -Via Rosati n. 139 - Foggia - con la quale
la Responsabile Sig. Edvige Sica chiede di perfezionare
la domanda di finanziamento inviata dalla Cooperativa facendo
pervenire entro breve tempo (sette giorni) il parere del
Comune sul progetto con l'adozione di una delibera di Giunta;
Vista la relazione tecnica a firma del responsabile del
4 settore - LL.PP: - Geom. Nicola Giagnorio da cui si evince
che l'iimobile sito in via Plauto, con gli annessi impianti
tecnologici, è conforme alle norme di sicurezza;
Ritenuta la necessità di valutare positivamente il
progetto predisposto dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri;
Con voti unanimi
DELIBERA
- di approvare e valutare positivamente il progetto predisposto
dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri - sede legale a Foggia
alla Via Dante n° 5 - e Partita I.V.A. 02280200714 -
nell'ambito della delibera di G..R. n. 978 del 9.7.2002
- concernenti i criteri e le modalità per la concessione
dei finanziamenti regionali per gli interventi in favore
dei soggetti con handicap grave - Decreto del Ministro del
Lavoro e Delle Politiche Sociali n. 470/01, allegato all'originale
del presente atto;
- di intervenire nella fase di attuazione del progetto mettendo
a disposizione la struttura residenziale sita in via Plauto,
così come specificato nel progetto;
- di ritenere idonea la struttura di via Plauto per ciò
che concerne la sicurezza degli impianti e dell'immobile
stesso così come da relazione tecnica che è
parte integrante del presente atto;
- di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
^ sopra