Delibera n° 212 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 4 settore Geom. Nicola Giagnorio per
quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Considerata la necessità di provvedere alla costruzione
del tronco idrico-fognante da Via Ennio a Via Andronico
- zona B2 del P. di F. vigente;
Vista l'istanza in data 6.11.1996 prot.n.16674, inoltrata
da parte della proprietaria di abitazione e considerato
che il tronco ricade in zona B2, e quindi di competenza
di questo Comune, in quanto la stessa ha versato regolarmente
gli oneri di urbanizzazione e concessori;
Viste le istanze inoltrate da parte di questo Comune all'A.Q
P. di S.Severo di richiesta di preventivo per la costruzione
del tronco di che trattasi;
Visto il preventivo dell'A.Q P. Settore reti interne - S.Severo
datato 15.01.2003 prot.n.141 ed acclarato al protocollo
generale di questo Comune in data 20.01.2003 prot.n.823,
dell'importo totale di € 8.546,08 IVA al 10% compresa;
Ritenuto dover approvare il preventivo de quo;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1 - di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'A.Q
P. Settore reti interne - S.Severo, per la costruzione del
tronco idrico-fognante da Via Ennio a Via Andronico, zona
B2 del P. di F. vigente, dell'importo complessivo di €
8.546,08 IVA al 10% compresa;
2 - di incaricare il Responsabile del IV° Settore dell'adozione
degli atti di gestione di competenza per l'esecuzione della
presente deliberazione;
3-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera n° 213 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 6 settore Arch. Adelmo Marrocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO
Che per i servizi cimiteriali sono addetti solamente 3
unità che sono quotidianamente gravati da una mole
di lavoro giornaliera finalizzata alla tenuta dei registri,
all'apertura al pubblico del cimitero, ai controlli all'interno
di esso, alla pulizia dei viali, delle aiuole ed allo svuotamento
dei cassonetti;
Che il personale in questione, composto dai dipendenti
Meola Mario, Solimando Vincenzo e Cursio Leonardo, oltre
ai predetti servizi provvederanno ad effettuare interventi
straordinari in occasione della commemorazione dei defunti,
provvedendo ad una più radicale ed incisiva opera
manutentiva, con interventi di tinteggiatura dei muri perimetrali
ed estirpazione di erbacce anche nei punti meno visibili;
VISTO il progetto finalizzato presentato dal dipendente
coordinatore dei servizi cimiteriali Meola Mario in data
29.09.03, prot. n. 33 /cimitero, finalizzato al miglioramento
dei servizi cimiteriali in occasione della commemorazione
dei defunti per l'anno 2003;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di approvare il Progetto di Produttività finalizzato
al miglioramento dei servizi cimiteriali in occasione della
commemorazione dei defunti per l'anno 2003;
2) di impegnare la complessiva spesa di € 2.000/00
a carico del capitolo 2187 "Fondo miglioramento efficienza
dei servizi" del Bilancio per l'esercizio finanziario
corrente;
3) di liquidare con separato atto dirigenziale le spettanze
dovute come segue: € 800/00 al dipendente Meola Mario,
€ 600/00 al dipendente Solimando Vincenzo, € 600/00
al dipendente Cursio Leonardo
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Delibera n° 214 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del VI settore Arch. Adelmo Marrocchella
per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
PREMESSO:
che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.02.2003,
modificata ed integrata con successiva delibera del 28.03.2003
n. 88, è stato affidato alla ditta PULITO 2000 di
Nazario Colino, per mesi due a decorrere dal 01.03.2003,
il servizio di pulizia dei seguenti uffici comunali:
1.Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ed Archivio
Comunale in C.so Garibaldi;
2. Municipio - Polizia Municipale, Servizi Sociali, Commercio,
Centralino, - al piano terra di Via Rota n. 1;
-Agricoltura, Urbanistica, Manutenzione, Lavori Pubblici,
- al II° piano Via N. Rota n.1;
3.Ufficio Anagrafe e Stato Civile sede staccata di via Rovelli;
4. Biblioteca comunale ed Auditorium;
5.Locale concesso in uso alla GEMA spa in Corso Garibaldi;
che con delibera di G.C. n. 110 del 09.05.2003, e successiva
n. 162 del 30.07.2003 il servizio de quo è stato
prorogato per mesi cinque , dal 01.05.2003 al 30.09.2003,
alla ditta PULITO 2000;
che nelle more dell'espletamento della licitazione per
l'affidamento definitivo del servizio di pulizia degli uffici
comunale, per assicurare la pulizia degli stessi, si rende
necessario prorogare per ulteriori mesi tre a decorrere
dal 01.10.2003, alla ditta PULITO 2000 di Colino Nazario
il servizio di pulizia degli uffici comunali;
con voti unanimi;
D E L I B E R A
A. di prorogare la durata dell'affidamento alla ditta Pulito
2000 di Colino Nazario del servizio di pulizia degli uffici
comunali, come previsto nella delibera di giunta comunale
n. 38 del 28.02.2003, modificata ed integrata con successiva
delibera del 28.03.2003 n. 88, per mesi tre dal 01.10.2003
al 31.12.2003;
B. di dare atto che il servizio come affidato si intende
automaticamente risolto, salvo proroga espressa, alla data
del 31.12.2003, senza necessità di formalità
alcuna e senza che la ditta PULITO 2000 abbia, per tanto,
nulla a pretendere;
C. di dare atto che l'elenco degli uffici comunali oggetto
del servizio di pulizia è il seguente:
1.Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ed Archivio
Comunale in C.so Garibaldi;
2. Municipio - Polizia Municipale, Servizi Sociali, Commercio,
Centralino, - al piano terra di Via Rota n. 1;
-Agricoltura, Urbanistica, Manutenzione, Lavori Pubblici,
- al II° piano Via N. Rota n.1;
3.Ufficio Anagrafe e Stato Civile sede staccata di via Rovelli;
4. Biblioteca comunale ed Auditorium;
5.Locale concesso in uso alla GEMA spa in Corso Garibaldi;
D. di di impegnare la somma di € 6.978,85 con imputazione
a carico dei seguenti capitoli di spesa del BEF 2003:
capitolo 1043/1 per l'importo di € 3.489,00
capitolo 1116/1 per l'importo di € 2.326,50
capitolo 1476/1 per l'importo di € 1.163,25
E. di provvedere alla liquidazione, mensilmente, a ricezione
fattura, vistata dal Responsabile del Servizio di Manutenzione
per la regolare esecuzione delle prestazioni e da questi
trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per la emissione del
mandato di pagamento.
F. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera n° 215 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica così si è
espresso: " favorevole fatta salva la congruità
del prezzo pattuito";
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, ha espresso parere favorevole;
Premesso:
Che il Comune è in possesso di n. 5 scuolabus per
assicurare il di trasporto scolastico a favore degli alunni
delle scuole dell'obbligo;
Che a seguito di pensionamento del personale , attualmente
il servizio viene assicurato a mezzo di n. 3 autisti e 2
accompagnatori che effettuano turni di lavoro superiori
a 7 ore;
Rilevato che n. 2 scuolabus sono sprovvisti di autisti
ed accompagnatori in quanto l'Ente è carente di personale
con tali profili professionali;
Constatata l'urgenza di potenziare il servizio di cui sopra
per garantire la frequenza scolastica agli alunni delle
scuole dell'obbligo;
Visto che è volontà dell'A,C. procedere,
a mezzo di gara, all'affidamento del servizio in questione;
Rilevato che il prezzo concordato è stato ritenuto
congruo dal responsabile del servizio Arch. Adelmo Marrocchella
con nota del 15.09.03 (allegato A);
Considerato che per non creare disfunzioni per l'utenza
scolastica questo Ente ha provveduto ad affidare dal 15
settembre al 31 dicembre 2003 alla Coop. "OPUS "
il servizio parziale di trasporto scolastico, coop. che
ha espletato il predetto servizio già durante l'a.s.
2002/2003;
Ritenuto opportuno, pertanto, affidare dal 15 settembre
e fino al 31 dicembre 2003, alla cooperativa OPUS il servizio
parziale di trasporto scolastico a mezzo di n. 2 autisti
e n. 2 accompagnatori, in attesa che venga espletata apposita
gara;
con voti unanimi;
D E L I B E R A
1 di affidare dal 15 settembre e fino al 31.12. 2003 alla
cooperativa OPUS il servizio parziale di trasporto scolastico
a mezzo di n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori;
2 di corrispondere alla predetta cooperativa il compenso
di 17.000,57 IVA inclusa;
3 di imputare la spesa di €. 17.000,57 al cap. del
BEF 2003 ;
Delibera n° 216 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con sentenza n° 54/02 emessa dal Tribunale di Lucera
si statuiva definitivamente la controversia intentata dai
Sigg. Mascolo Leonardo e Giovanditto Nunzia c/ questo Ente;
- La sentenza dichiarava il diritto dei coniugi Mascolo
- Giovanditto ad acquistare dall'Ente un'appezzamento di
terreno pari alla metà dell'area di mq. 250 sita
in San Nicandro Garganico alla località Tarantone,
insula C8;
- Che questo Ente si è apprestato, inizialmente,
ad addivenire ad un accordo che tenesse conto sia dei diritti
dei coniugi Mascolo-Giovanditto che di quelli dei coniugi
Petrucci-Squeo, terzi interessati alla vicenda;
- Che, stante le posizioni pregiudiziali dello stesso Sig.
Mascolo, questo Ente si è indirizzato proprio a quanto
dettato in sentenza, demandando al settore competente di
predisporre tutto quanto era necessario per l'esecuzione
della sentenza;
- Che il Sig. Mascolo veniva sempre informato degli atti
che man mano questo Ente emetteva;
- Che in data 16.10.2003 veniva notificato dal Sig. Mascolo
e dagli eredi della Sig.ra Giovanditto Nunzia, ricorso ex
art. 612 c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza;
- Che appare opportuno opporsi al ricorso per far dichiarare
che questo Ente ha operato in ossequio alle direttive della
sentenza n° 54/02;
- Che, pertanto, occorre nominare un legale di fiducia del
Comune individuato nell'Avv. Antonio MURANO, già
difensore di questo Ente in una pratica contro lo stesso
ricorrente;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di opporsi al ricorso n° 136/03 Es. siv. ex art.
612 c.p.c. richiesto dai Sigg. MASCOLO Leonardo, Giovanni
e Nazario;
2. di nominare l'Avv. Antonio MURANO quale difensore di
fiducia dell'Ente nella procedura de quo;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti
nel tempo;
4. Di demandare al Capo I Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
Delibera n° 217 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera Di
G. C. n° 1 del 9.01..'97 nominava l'Avv. Nazario DE
LUCA legale dell'Ente nella controversia intentata dal Sig.
DE LEO Matteo, nella qualità di genitore del minore
DE LEO Giovanna, ed incardinata presso il Tribunale di Lucera;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato è stato eletto quale
Consigliere Comunale nelle liste di un Partito Politico
in opposizione alla Maggioranza creatasi a seguito delle
elezioni Amministrative del 2002;
- Che questa Amministrazione già dalla sua elezione
si attendeva una rinuncia da parte del predetto legale dagli
incarichi conferitigli, stante il rapporto fiduciario tra
l'Ente e il professionista, oggettivamente compromesso;
- Che il predetto Consigliere in ogni assise criticava
aspramente l'operato di questa Maggioranza, oltre a sottoscrivere
atti inviati alla Prefettura, alla Procura, ecc., tali da
far intendere l'assoluta contrarietà verso questa
Maggioranza che governa la città;
- Che questa Amministrazione, avendo già revocato
in precedenza un incarico al predetto avvocato, si attendeva
una rinuncia agli ulteriori incarichi che il professionista
ancora detiene;
- Che l'Avv. De Luca N. a tutt'oggi non ha presentato alcuna
rinuncia agli ulteriori mandati che detiene e che, quindi,
questa Amministrazione è costretta a ricorrere allo
strumento della revoca in quanto è venuto meno quel
rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista,
non potendo quest'ultimo denigrare ed offendere l'operato
di questa Amministrazione e, dall'altro, difendere le ragioni
della stessa, trovandosi in una sorta di palese incompatibilità;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Nazario DE LUCA, conferitogli
con delibera di G. C. n° 1 del 9.01.1997 per tutte le
ragioni in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Ciavarrella Costantina conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
Delibera n° 218 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso:
- Che il Comune di S. Nicandro Garganico, con delibera di
G. C. n° 91 del 2.02.'98 nominava l'Avv. Nazario DE
LUCA legale dell'Ente nella controversia intentata dagli
Eredi del Sig. VOCINO Michele ed incardinata presso il Tribunale
di Lucera;
- Che l'incarico legale comunque riveste carattere fiduciario,
stante la delicatezza dell'oggetto ed il rapporto costante
tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato;
- Che il predetto avvocato è stato eletto quale
Consigliere Comunale nelle liste di un Partito Politico
in opposizione alla Maggioranza creatasi a seguito delle
elezioni Amministrative del 2002;
- Che questa Amministrazione già dalla sua elezione
si attendeva una rinuncia da parte del predetto legale dagli
incarichi conferitigli, stante il rapporto fiduciario tra
l'Ente e il professionista, oggettivamente compromesso;
- Che il predetto Consigliere in ogni assise criticava
aspramente l'operato di questa Maggioranza, oltre a sottoscrivere
atti inviati alla Prefettura, alla Procura, ecc., tali da
far intendere l'assoluta contrarietà verso questa
Maggioranza che governa la città;
- Che questa Amministrazione, avendo già revocato
in precedenza un incarico al predetto avvocato, si attendeva
una rinuncia agli ulteriori incarichi che il professionista
ancora detiene;
- Che l'Avv. De Luca N. a tutt'oggi non ha presentato alcuna
rinuncia agli ulteriori mandati che detiene e che, quindi,
questa Amministrazione è costretta a ricorrere allo
strumento della revoca in quanto è venuto meno quel
rapporto di fiducia tra l'Amministrazione ed il professionista,
non potendo quest'ultimo denigrare ed offendere l'operato
di questa Amministrazione e, dall'altro, difendere le ragioni
della stessa, trovandosi in una sorta di palese incompatibilità;
Da tanto premesso;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. di revocare l'incarico all'Avv. Nazario DE LUCA, conferitogli
con delibera di G. C. n° 91 del 2.02.'98 per tutte le
ragioni in premessa enunciate;
2. di richiedere l'invio della documentazione in suo possesso
all'epoca consegnatagli, contestualmente alle spettanze
per l'attività svolta fino alla data di notifica
della presente delibera;
3. di nominare nuovo difensore di fiducia per la prosecuzione
della vertenza de quo l'Avv. Vincenzo Gualano conferendo
al medesimo il più ampio mandato alle liti;
4. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195/2000;
5. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
al citato legale;
6. di dichiarare il presente atto immed/te esecutivo;
Delibera n° 219 :
Visto il regolamento per i servizi socio-assistenziali approvato
con la delibera di C.C. n. 21 del 30.4.2033;
Visto in particolare l'art. 21 di detto regolamento che
si riferisce all'istituzione di un tavolo di concertazione
che garantisca un'efficace azione di coordinamento tra i
soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione
dei programmi relativi agli interventi integrati e ai servizi
sociali presso il Servizio Sociale del Comune;
Constatato che a detto tavolo di concertazione, presieduto
dal Sindaco o suo delegato che lo convoca, fanno parte:
- i delegati dei sindacati più rappresentativi sul
territorio;
- i delegati delle organizzazioni del terzo settore presenti
sul territorio;
- esperti nominati dalla G.C.
- l'Assistente sociale dell'Ente;
Viste le comunicazioni fatte al Sindaco dai sindacati C.G.I.L.
S.P.I. - C.I.S.L. e U.I.L per la designazione di propri
rappresentanti;
Ritenuto, pertanto:
- dover prendere atto delle comunicazioni fatte al Sindaco
dai sindacati citati;
- stabilire, di volta in volta con invito del Presidente,
la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni
di volontariato presenti sul territorio, quando si discute
di argomenti di mutuo interesse con specifico riferimento
alle caratteristiche delle stesse;
- nominare due esperti da parte di questa G.C. componenti
del tavolo di concertazione;
-
Con voti unanimi;
DELIBERA
- di individuare i componenti del tavolo di concertazione
di cui all'art. 21 del Regolamento Comunale per interventi
e servizi sociali, adottato dal C.C. in data 30.04.2003,
con atto deliberativo n. 21, e pertanto:
1. di prendere atto dei rappresentanti sindacali designati
dalle O.S. del territorio:
- C.G.I.L. S.P.I. - MASCOLO Cosimo, nato il 22.5.1921, Via
Einaudi, 56;
- C.I.S.L. - MARROCCHELLA Domenico nato il 19.4.1930, V
Vico
G. Garibaldi, 8;
- U.I.L. - SQUEO Antonio o suo Delegato ;
2. di invitare di volta in volta, da parte del Presidente
o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni di volontariato
presenti sul territorio che abbiano particolare attinenza
con l'argomento da trattare;
3. di nominare i due esperti nelle persone del:
§ dott.MIMMO Pietro Urbano, nato il 25.4.1951, Via
dei Celti, 12;
§ dott.ssa VOCALE Costantina, nata l'11.11.1971 Via
R. Cartesio, 4;
Delibera n° 220 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del 3 settore dott. Giagnorio Giuseppe
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, ha espresso parere favorevole;
Premesso che questo Ente, per la verifica della esattezza
dei dati forniti in sede di dichiarazioni sostitutive o
nel caso di acquisizione diretta o di accertamenti di ufficio
delle relative informazioni, spesso necessita di ricorrere
alla consultazione degli archivi dei servizi di pubblicità
immobiliare tenuti presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia
del Territorio di Foggia ;
Considerato che per quanto riguarda il trattamento tributario
degli accessi eseguiti dalle amministrazioni pubbliche,
di cui all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 29/1993, che
vi procedono a norma degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000
è prevista la gratuità degli accessi ai dati
contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti
da chiunque conoscibili;
Ritenuto di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e fatti
nonché la verifica dell'esattezza di quanto dichiarato
in certificazioni sostitutive, stipulando una convenzione
per la consultazione in via telematica degli archivi dell'Uff.
Prov.le dell'Ag. Del Territorio di Foggia;
Vista lo schema di convenzione predisposto dall'Ag. suddetta
per l'interrogazione a distanza degli archivi informatici
dei servizi di pubblicità immobiliare che, tra gli
altri, prevede la esenzione da ogni tributo ed onere per
tale collegamento restando a carico dell'Ente le spese di
acquisto o locazione delle apparecchiature elettroniche,
del collegamento con il sistema degli Uffici Prov.li dell'Ag.
del Territorio nonché quelle della utilizzazione
delle linee di telecomunicazione;
Con votazione unanime
D E L I B E R A
1. per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono riportate ed accettate, di convenzionarsi con
l'Ufficio Prov.le dell'Agenzia del Territorio di Foggia
per la consultazione telematica degli archivi informatici
dei servizi di pubblicità immobiliare;
2. di autorizzare il dott. Giuseppe GIAGNORIO, Ragioniere
Capo, Responsabile del III° Settore, alla stipula della
suddetta convenzione e alla predisposizione di tutti gli
adempimenti conseguenti.
Delibera n° 221 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- La nostra cittadina e la stessa Amministrazione Comunale
è stata oggetto, in diverse occasioni,
di ingiustificati attacchi da parte del deputato Nicky Vendola.
Gli attacchi, diffusi attraverso i mass media, arrecano
un gravissimo danno all'intera cittadinanza, in quanto la
stessa viene descritta come una "città mafiosa",
come una "micro dittatura", con una Amministrazione
dedita al malaffare. Queste scellerate affermazioni del
deputato Vendola distruggono il lavoro faticosamente compiuto
nel corso di anni da tutti i cittadini per dare al nostro
Comune un'immagine positiva, per valorizzarne le potenzialità
turistiche, per agevolare l'insediamento di nuove realtà
produttive;
- Di fronte a tali affermazioni diffamatorie, compiute da
chi fa un uso strumentale e fazioso del
suo incarico istituzionale per fini che esulano dalla competizione
politica, colpendo un'intera comunità e cercando
d'irretire le stesse istituzioni locali e statali (vedasi
gli attacchi, contenuti nel citato articolo, al Prefetto
di Foggia), bisogna promuovere ogni azione per tutelare
la nostra cittadina;
- Le citate dichiarazioni hanno offeso l'intera cittadinanza
unitamente a tutti gli organi amministrativi di questo Comune,
ivi compresa l'intera Giunta Comunale;
- Si ritiene utile e necessario, per questa Giunta Comunale,
intraprendere le opportune attività
giudiziarie con l'ausilio e la collaborazione professionale
di avvocati penalisti al fine di meglio tutelare l'Amministrazione;
Per tutti questi motivi;
Con voti unanimi espressi;
D E L I B E R A
1. D'incaricare gli avvocati Gaetano DE PERNA del Foro
di Foggia e Gianmario ZACCAGNINO del Foro di Lucera ad agire
a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune di San
Nicandro Garganico e di questa Giunta mediante atti che
riterranno più opportuni compiere nei confronti del
deputato Nicky Vendola e degli altri eventuali responsabili;
2. Di dare atto che gli incarichi professionali saranno
portati a conoscenza dei predetti professionisti a mezzo
della trasmissione della presente delibera;
3. di dare atto che i citati legali hanno accettato per
iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla
delibera di G. C. n° 195/2000;
4. di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa ed all'acconto da erogare
ai citati legali;
5. di rendere il presente atto immed/te esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
Delibera n° 222 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che in data 29 settembre 2003 veniva notificato
un Atto di citazione per chiamata in causa di terzo emesso
dal Comune di Cagnano Varano, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio P. PELUSI, per chiedere al Giudice del Tribunale
Civile di Lucera di dichiarare la carenza di legittimazione
passiva del Comune suddetto con estromissione dal presente
giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei
confronti dello stesso perché infondato, quindi che
il pagamento delle rette per le minori PALMIERI Samanta,
Simona, Annarita e Patrizia, affidate all'Opera "San
Giuseppe" di Lucera, spettasse al Comune di San Nicandro
Garganico sin dal trasferimento della loro residenza nel
Comune suddetto;
Considerato:
- Che il Tribunale per i Minorenni di Bari con provvedimento
del 16.1.'01 n° 12/99 R.C. - n° 283 cron. aveva
affidato le minorenni PALMIERI al comune di Cagnano Varano;
- Che, non avendo quest'ultimo corrisposto all'Ente affidatario
alcune rette, il Presidente del Tribunale di Lucera, su
richiesta dell'Istituto affidatario ricorrente, emetteva
decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Cagnano V.;
- Che il suddetto Comune in base all'art. 6, comma 4°,
della Legge 328/2000 e per il trasferimento di residenza
delle minori nel nostro Comune chiede che spettino al Comune
di S. Nicandro gli obblighi connessi all'integrazione economica
nei confronti dell'Istituto affidatario;
Ritenuto:
- Dover proporre opposizione all'Atto di citazione suddetto
al fine di evitare una ingiusta condanna del Comune di San
Nicandro Garganico al pagamento di somme non spettanti;
- Dover d'urgenza nominare un legale che esponga e rappresenti
le ragioni dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di Lucera;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di resistere nel giudizio di cui in narrativa, promosso
dal Comune di Cagnano Varano contro il Comune di S. Nicandro
Garganico, con atto di citazione notificato all'Ente, a
mezzo del Servizio Postale, il giorno 26 settembre 2003;
2. Di conferire incarico legale all'Avv. CLIMA Matteo,
conferendo al medesimo il più ampio mandato alle
liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe
minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese
documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di
eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
4. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare
al citato legale;
Delibera n° 223 :
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del I settore dott. Filippo Re per quanto
concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
-ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n.
267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che:
- Con atto di citazione notificato a questo Ente il giorno
28.10.'03, prot. 15180, il Sig. BUCCI Mario ha convenuto
in giudizio il Comune di S. Nicandro innanzi al Giudice
di Pace di Apricena, per ivi sentirlo condannare al risarcimento
del danno patrimoniale, indicato in via transattivi in £.
2.000.000 (€ 1.032,91) oltre alla rimozione delle cause
del danno, subito dal vano terraneo di proprietà
dell'attore, sito al civico 50 di corso Garibaldi nell'abitato
di S. Nicandro Garganico, per infiltrazioni di umidità
e percolamenti attraverso la parete che dà sulla
retrostante area a cielo aperto di proprietà comunale;
- In particolare sembra che, a causa della forte pendenza
dell'area a cielo aperto retrostante il detto terraneo,
di proprietà comunale, e per la cattiva realizzazione
sulla stessa area di opere edilizie recenti, le acque meteoriche
defluiscano verso la parte dell'edificio comprendente i
nn° civici 48 - 50 di proprietà dell'attore e
n° 52 di proprietà comunale, causando percolamenti
e caduta di intonaco;
- A seguito di questi avvenimenti le persone a cui il civico
50 era stato ceduto in locazione, a cagione della sopravvenuta
inutilizzazione dello stesso come innanzi detto, hanno disdetto
l'affitto con effetti dalla fine di febbraio 2003, anche
per la caduta di calcinacci e il forte puzzo di umido seguiti
alle notevoli infiltrazioni di acque meteoriche durante
l'invernata 2002/03;
- Nonostante i ripetuti inviti rivolti al Comune di eliminare
le cause dei lamentati danni, sembra che nessuna opera sia
stata eseguita da parte comunale per la definitiva eliminazione
delle cause innanzi dette;
Considerato:
- Che questi accadimenti già da tempo sono stati
denunciati al Comune, sia per il locale anzidetto che per
quello adiacente, corrispondente al civico n° 48, di
proprietà dello stesso ma condotto dal figlio Avv.
Michele BUCCI, come rilevasi da più atti di citazione
presentati dal Bucci padre e dal figlio Michele innanzi
al Giudice di Pace di Apricena già da diversi anni;
- Che è necessario risolvere in modo definitivo questo
contenzioso che da troppo tempo si trascina, con continue
denunce dei proprietari dei 2 locali e conseguenti continui
risarcimenti da parte del Comune come compensazione per
la mancata utilizzazione dei due terranei a causa della
tracimazione delle acque meteoriche ad ogni scroscio di
pioggia;
Ritenuto quindi:
- dover proporre opposizione all'atto di citazione suddetto;
- necessario dover conferire l'incarico di rappresentare
e difendere le ragioni del Comune ad un Avvocato di fiducia;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di resistere nel giudizio di cui in narrativa, promosso
dall'Avv. Mario BUCCI in proprio, contro il Comune di S.
Nicandro Garganico, con atto di citazione notificato all'Ente
il giorno 28 ottobre 2003;
2. Di confermare l'incarico legale all'Avv. RUSSO Leonardo
che già difende le ragioni dell'Ente innanzi al Giudice
di Pace di Apricena in merito all'altro atto di citazione
per il vano terraneo n° 48, notificato il 20 marzo 2003,
presentato dal figlio Avv. Michele Bucci per gli stessi
motivi come innanzi detti, conferendo al medesimo il più
ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto
e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera
di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe
minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese
documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di
eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
4. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione
in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare
al citato legale;
^ sopra